ART. 296
Ulteriori effetti dell'esercizio dell'opzione
(articolo 160 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 290 non
possono esercitare quella di cui alla parte I, titolo II, capo II,
sezioni III e IV, ne' in qualita' di controllanti, ne' in qualita' di
controllati.
2. Alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fra le
societa' il cui reddito e' determinato anche parzialmente ai sensi
dell'articolo 291 e le altre imprese, anche se residenti nel
territorio dello Stato, si applica, ricorrendone le altre condizioni,
il principio del valore di mercato di cui all'articolo 9. Resta ferma
l'applicazione dell'articolo 291.