(Testo unico imposte sui redditi-art. 296)
                              ART. 296 
            Ulteriori effetti dell'esercizio dell'opzione 
(articolo 160 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. I soggetti che esercitano l'opzione di cui  all'articolo  290  non
possono esercitare quella di cui alla parte I, titolo  II,  capo  II,
sezioni III e IV, ne' in qualita' di controllanti, ne' in qualita' di
controllati. 
2. Alle cessioni di  beni  e  alle  prestazioni  di  servizi  fra  le
societa' il cui reddito e' determinato anche  parzialmente  ai  sensi
dell'articolo  291  e  le  altre  imprese,  anche  se  residenti  nel
territorio dello Stato, si applica, ricorrendone le altre condizioni,
il principio del valore di mercato di cui all'articolo 9. Resta ferma
l'applicazione dell'articolo 291.