(Testo unico imposte sui redditi-art. 297)
                              ART. 297 
                      Disposizioni applicative 
(articolo 161 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia
e  delle  finanze  sono  adottate  le  disposizioni  applicative  del
presente capo. 
2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente capo  si  applicano
le disposizioni di cui alla parte I, titolo II, capo II, sezione I.