(Allegato n. 11-art. 3)
                               Art. 3 
                            Finanziamento 
   1. Viene utilizzato il fondo per il finanziamento del costo  netto
degli  obblighi  del  servizio  universale,   istituito   presso   il
Ministero, e, ove previsto, dei costi di cui al successivo articolo 4
del presente allegato. 
   2. E' previsto un meccanismo di ripartizione dei costi, basato sui
principi di non discriminazione, trasparenza  e  proporzionalita',  a
carico delle imprese che gestiscono reti pubbliche di  comunicazioni,
che  forniscono  servizi  telefonici  accessibili  al  pubblico,   in
proporzione all'utilizzazione da parte di tali  soggetti  delle  reti
pubbliche di comunicazioni, o che prestano servizi  di  comunicazione
mobili e personali in ambito nazionale. 
   3. Le imprese incaricate di fornire il  servizio  universale  sono
tenute a contribuire al fondo di cui al comma 1 sulla base dei ricavi
relativi ai servizi indicati al comma 2, ivi compresi quelli relativi
ai servizi telefonici  accessibili  al  pubblico  offerti  a  clienti
remunerativi o in aree remunerative, nel rispetto delle modalita'  di
cui alle presenti disposizioni. 
   4. Il finanziamento del servizio universale da parte delle imprese
di  cui  ai  commi  2  e  3  avviene  esclusivamente  attraverso   la
contribuzione al fondo di cui al comma 1.  Le  predette  imprese  non
possono applicare prezzi tesi a recuperare la quota che esse  versano
al fondo del servizio  universale  nei  confronti  di  altre  imprese
ugualmente tenute a contribuire allo stesso fondo. 
   5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 63,  comma  3,  del
Codice, non sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1: 
   a) le imprese che gestiscono reti private di comunicazioni; 
   b) i fornitori di servizi telefonici per gruppi chiusi di utenti; 
   c) i fornitori di servizi di trasmissione dati; 
   d) i fornitori di servizi a  valore  aggiunto  nonche'  quelli  di
servizi telefonici avanzati quali, ad esempio, la videoconferenza,  i
servizi bancari via telefono o i servizi di teleacquisto,  nonche'  i
fornitori di accesso ad Internet. 
   6. Il meccanismo di cui al comma 2 non e' applicabile quando: 
   a) la fornitura delle  obbligazioni  di  servizio  universale  non
determina un costo netto; 
   b) il  costo  netto  degli  obblighi  di  fornitura  del  servizio
universale non rappresenti un onere iniquo; 
   c) l'ammontare del costo netto da  ripartire  non  giustifichi  il
costo  amministrativo  di  gestione  del  metodo  di  ripartizione  e
finanziamento dell'onere di  fornitura  degli  obblighi  di  servizio
universale.