(Allegato n. 11-art. 5)
                               Art. 5 
                       Calcolo del costo netto 
   1. Le imprese incaricate della fornitura del  servizio  universale
sono tenute ad indicare distintamente, ai fini del calcolo del  costo
netto ad esso relativo, i servizi non remunerativi, tra quelli di cui
al Capo IV del Titolo II del Codice,  il  numero  dei  clienti  ed  i
gruppi di clienti non remunerativi nonche' le aree non remunerative. 
   2. Il calcolo del costo netto e' determinato individuando i  costi
ed   i   ricavi,   prospettici   incrementali   di   lungo   periodo,
rispettivamente sostenuti e percepiti per la fornitura  del  servizio
telefonico accessibile al pubblico a clienti o gruppi di clienti  non
remunerativi o in aree non remunerative e per la fornitura di servizi
non remunerativi tra quelli di cui al  Capo  IV  del  Titolo  II  del
Codice. Ai fini del predetto calcolo: 
   a) non sono ammesse duplicazioni per quanto attiene agli  elementi
di costo o di ricavo, in particolare riferibili a clienti o  ad  aree
non remunerativi; 
   b) si tiene anche conto di un rendimento ragionevole sul  capitale
incrementale impiegato; 
   c) non si tiene conto dei costi non recuperabili; 
   d) non si tiene conto dei costi comuni e congiunti  che  non  sono
collegabili, direttamente o indirettamente, ai servizi prestati; 
   e) i dati relativi ai servizi di cui al Capo IV del Titolo II  del
Codice, diversi dal  servizio  telefonico  accessibile  al  pubblico,
devono essere rappresentati in modo distinto per ciascun servizio. 
   3. Ai  fini  del  comma  2,  si  considerano  i  costi  evitabili,
prospettici incrementali di lungo periodo, tra i quali: 
   a) i costi della rete d'accesso relativa ai clienti o ai gruppi di
clienti non remunerativi, alle aree non remunerative  ed  ai  servizi
non remunerativi; 
   b) i  costi  della  rete  di  trasmissione  locale  nonche'  della
commutazione  relativa  ai  clienti  o  ai  gruppi  di  clienti   non
remunerativi,  alle  aree  non  remunerative  ed   ai   servizi   non
remunerativi; 
   c) i costi della gestione commerciale relativa  ai  clienti  o  ai
gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed  ai
servizi non remunerativi; 
   d) i  costi  dei  servizi  di  interconnessione  per  il  traffico
relativo ai clienti o ai gruppi di  clienti  non  remunerativi,  alle
aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi; 
   e) i costi del traffico ricevuto  dai  clienti  o  dai  gruppi  di
clienti non remunerativi ovvero dalle aree non remunerative; 
   f) i costi, diversi da quelli  di  cui  alle  lettere  precedenti,
relativi alla fornitura di servizi non remunerativi, tra i quali: 
   1) fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento; 
   2) fornitura di un servizio a condizioni  speciali  e  di  opzioni
speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali; 
   3) fornitura di servizi di informazione abbonati; 
   4) fornitura dell'elenco degli abbonati  limitatamente  alla  rete
urbana di appartenenza ed alle attivita' di pubblicazione e stampa; 
   5) fornitura dei servizi tramite operatore. 
   4. Ai fini  del  comma  2,  si  considerano  i  ricavi  evitabili,
prospettici incrementali di lungo periodo, tra i quali: 
   a) i ricavi diretti dovuti a contributi di attivazione ed a canoni
di abbonamento percepiti da  clienti  o  da  gruppi  di  clienti  non
remunerativi ovvero in aree non remunerative; 
   b) i ricavi diretti dovuti alle comunicazioni generate da  clienti
o  da  gruppi  di  clienti  non  remunerativi  ovvero  da  aree   non
remunerative; 
   c)  i  ricavi  indiretti  dovuti  agli  importi  pagati   per   le
comunicazioni generate da tutti gli utenti remunerativi  quando  essi
chiamano clienti non remunerativi, ovvero le aree  non  remunerative,
compresi i ricavi derivanti dai servizi a numero verde e dai  servizi
con addebito ripartito; 
   d) i ricavi  generati  dai  servizi  di  interconnessione  per  il
traffico relativo alle aree non remunerative ed ai clienti  o  gruppi
di clienti non remunerativi; 
   e) nel caso di cabine telefoniche pubbliche, i ricavi relativi  al
traffico telefonico generato, incluso quello  verso  numeri  verdi  e
servizi con addebito ripartito, all'uso delle  cabine  come  supporto
per antenne,  alla  vendita  di  carte  telefoniche  prepagate,  alla
pubblicita' affissa sulle cabine e sulle carte telefoniche  prepagate
nonche' i ricavi  derivanti  dalle  altre  carte  utilizzabili  nelle
cabine telefoniche; 
   f) nel caso di fornitura di un servizio di informazione abbonati e
di elenco telefonico abbonati in  forma  cartacea  o  elettronica,  i
ricavi relativi alla pubblicita' all'interno degli elenchi telefonici
cartacei,  inclusa  quella  relativa  ai  prodotti   commercializzati
dall'impresa  incaricata  del  servizio   universale   nonche',   ove
determinabili,  i  ricavi  derivanti  dal  traffico  indotto  per  la
consultazione  dei  servizi  informazione  e  di  elenco   telefonico
abbonati; 
   g) i ricavi derivanti dalle chiamate sostitutive che devono essere
stimate sulla base di un confronto con i ricavi incrementali  diretti
che verrebbero persi se fosse interrotto il servizio ai  clienti  non
remunerativi. 
   5. Non sono inclusi nel  calcolo  del  costo  netto  del  servizio
universale i seguenti fattori: 
   a) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre  prestazioni
supplementari  allorche'  tali  prestazioni   siano   imposte   quali
obbligazioni ad altre imprese  autorizzate  a  prestare  il  servizio
telefonico accessibile al pubblico; 
   b) i costi delle prestazioni che  sono  fuori  dalla  portata  del
servizio universale, tra i quali: la fornitura a scuole,  ospedali  o
biblioteche  di  particolari  servizi  di  comunicazione  elettronica
stabiliti con decreto ministeriale; la compensazione ed  il  rimborso
di pagamenti, o di costi amministrativi e di altri costi associati  a
tali pagamenti, effettuati a vantaggio di  utenti  qualora,  fornendo
loro il servizio, non siano stati rispettati i  livelli  di  qualita'
specificati; il costo della sostituzione e della  modernizzazione  di
apparecchiature di comunicazione elettronica nel  corso  del  normale
adeguamento delle reti; 
   c) i costi per collegamenti  e  servizi  concernenti  la  cura  di
interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo  ai  servizi  di
pubblica sicurezza, di soccorso pubblico,  di  difesa  nazionale,  di
giustizia, di istruzione e di governo; i relativi oneri sono posti  a
carico del richiedente,  fatte  salve  le  eccezioni  previste  dalla
legge.