(Allegato n.2)
   Allegato n. 2 (articoli 42 e 43) 
   Condizioni di accesso ai servizi di televisione digitale  e  radio
trasmessi ai telespettatori ed agli ascoltatori, di cui agli articoli
42 e 43 del Codice. 
   Parte I: Condizioni relative ai sistemi  di  accesso  condizionato
applicabili a norma dell'articolo 43, comma 1 del Codice. 
   Per  quanto  riguarda  l'accesso  condizionato   ai   servizi   di
televisione digitale e radio  trasmessi  ai  telespettatori  ed  agli
ascoltatori,  a  prescindere  dal  mezzo  trasmissivo,  conformemente
all'articolo 43 del Codice, dovranno essere  rispettate  le  seguenti
condizioni: 
   a) i sistemi di accesso condizionato utilizzati sul mercato devono
essere dotati della capacita' tecnica necessaria  per  effettuare  un
trasferimento del controllo  (transcontrol)  efficiente  rispetto  ai
costi, che consenta agli operatori di rete di effettuare un controllo
totale, a livello locale o regionale, dei servizi che impiegano  tali
sistemi di accesso condizionato; 
   b) tutti gli operatori dei  servizi  di  accesso  condizionato,  a
prescindere dal mezzo trasmissivo, che prestano servizi di accesso ai
servizi televisivi digitali e radio e  dai  cui  servizi  di  accesso
dipendono  i  telediffusori  per  raggiungere  qualsiasi  gruppo   di
telespettatori o ascoltatori potenziali devono: 
   - proporre a tutti i telediffusori, a condizioni eque, ragionevoli
e non discriminatorie compatibili con il  diritto  comunitario  della
concorrenza, servizi tecnici  atti  a  consentire  la  ricezione  dei
rispettivi servizi televisivi digitali da parte dei telespettatori  o
ascoltatori  autorizzati  mediante   decodificatori   gestiti   dagli
operatori dei servizi, conformandosi  al  diritto  comunitario  della
concorrenza, 
   - tenere una contabilita' finanziaria distinta per quanto riguarda
la loro attivita' di prestazione di servizi di accesso condizionato; 
   c) quando concedono licenze ai fabbricanti di  apparecchiature  di
consumo, i titolari di diritti di proprieta' industriale relativi  ai
sistemi e ai prodotti di accesso condizionato lo fanno  a  condizioni
eque,  ragionevoli  e  non  discriminatorie.  La  concessione   delle
licenze, che tiene conto dei fattori tecnici e commerciali, non  puo'
essere subordinata dai titolari di diritti a condizioni che  vietino,
dissuadano o scoraggino l'inclusione nel medesimo prodotto: 
   - di un'interfaccia comune che consenta la connessione con piu' 
sistemi di accesso diversi, oppure 
   - di mezzi propri di un  altro  sistema  di  accesso,  purche'  il
beneficiario  della  licenza  rispetti   condizioni   ragionevoli   e
appropriate che garantiscano, per quanto lo  riguarda,  la  sicurezza
delle  transazioni  degli   operatori   del   servizio   di   accesso
condizionato. 
   Parte II: Altre risorse cui possono applicarsi condizioni a  norma
dell'articolo 42, comma 2, lettera b) del Codice. 
   a) Accesso alle interfacce per programmi applicativi (API) 
   b) Accesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG)