Art. 433. (Persone obbligate). All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine seguente: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.