(CODICE CIVILE-art. 433)
                              Art. 433. 
 
                        (Persone obbligate). 
 
  All'obbligo di  prestare  gli  alimenti  sono  tenuti,  nell'ordine
seguente: 
    1) il coniuge; 
    2) i figli  legittimi  o  legittimati  e,  in  loro  mancanza,  i
discendenti prossimi; 
    3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; 
    4) i generi e le nuore; 
    5) il suocero e la suocera; 
    6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con  precedenza
dei germani sugli unilaterali.