Art. 434. (Cessazione dell'obbligo tra affini). L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano: 1) quando la persona che ha diritto agli alimenti e' passata a nuove nozze; 2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinita', e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.