(CODICE CIVILE-art. 434)
                              Art. 434. 
 
                (Cessazione dell'obbligo tra affini). 
 
  L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella  del
genero e della nuora cessano: 
    1) quando la persona che ha diritto agli alimenti  e'  passata  a
nuove nozze; 
    2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinita', e i  figli  nati
dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.