(CODICE CIVILE-art. 435)
                              Art. 435. 
 
            (Obbligo dei genitori e dei figli naturali). 
 
  Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore. Il suo obbligo ha
grado  dopo  quello  dei  genitori  e  degli   ascendenti   legittimi
dell'alimentando. 
 
  Il genitore deve gli alimenti al figlio naturale e  ai  discendenti
legittimi di questo. Il suo obbligo ha grado dopo  quello  dei  figli
naturali dell'alimentando. 
 
  Il genitore deve altresi' gli alimenti  strettamente  necessari  ai
figli naturali del  proprio  figlio  legittimo  o  naturale.  Il  suo
obbligo  ha  grado  dopo  quello  del   suocero   e   della   suocera
dell'alimentando.