(CODICE CIVILE-art. 436)
                              Art. 436. 
 
                 (Obbligo tra adottante e adottato). 
 
  L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui
genitori legittimi o naturali di lui. 
 
  Il figlio adottivo deve gli alimenti all'adottante in concorso  con
i figli legittimi.