(CODICE CIVILE-art. 437)
                              Art. 437. 
 
                      (Obbligo del donatario). 
 
  Il donatario e' tenuto, con precedenza su ogni altro  obbligato,  a
prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti  di  donazione
fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.