Art. 438.
(Misura degli alimenti).
Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di
bisogno e non e' in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li
domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non
devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita
dell'alimentando, avuto pero' riguardo alla sua posizione sociale.
Il donatario non e' tenuto oltre il valore della donazione tuttora
esistente nel suo patrimonio.