(CODICE CIVILE-art. 439)
                              Art. 439. 
 
           (Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle). 
 
  Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura  dello
stretto necessario. 
 
  Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione,
se si tratta di persona minore dei diciotto anni.