(CODICE CIVILE-art. 440)
                              Art. 440. 
 
                 (Cessazione, riduzione e aumento). 
 
  Se  dopo  l'assegnazione  degli  alimenti  mutano   le   condizioni
economiche di chi li somministra o  di  chi  li  riceve,  l'autorita'
giudiziaria provvede per la cessazione,  la  riduzione  o  l'aumento,
secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti  per
la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato. 
 
  Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati  di
grado  anteriore  e'  in   condizione   di   poterli   somministrare,
l'autorita'  giudiziaria  non  puo'  liberare  l'obbligato  di  grado
posteriore  se  non  quando  abbia  imposto  all'obbligato  di  grado
anteriore di somministrare gli alimenti.