(CODICE CIVILE-art. 441)
                              Art. 441. 
 
                      (Concorso di obbligati). 
 
  Se piu' persone sono obbligate nello stesso grado alla  prestazione
degli alimenti, tutte  devono  concorrere  alla  prestazione  stessa,
ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche. 
 
  Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono
in  condizioni  di  sopportare  l'onere  in   tutto   o   in   parte,
l'obbligazione stessa e' posta in tutto o in  parte  a  carico  delle
persone chiamate in grado posteriore. 
 
  Se  gli  obbligati  non   sono   concordi   sulla   misura,   sulla
distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede
l'autorita' giudiziaria secondo le circostanze.