(CODICE CIVILE-art. 442)
                              Art. 442. 
 
                    (Concorso di aventi diritto). 
 
  Quando piu' persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un
medesimo obbligato, e questi  non  e'  in  grado'  di  provvedere  ai
bisogni  di  ciascuna  di  esse,  l'autorita'   giudiziaria   da'   i
provvedimenti  opportuni,  tenendo  conto  della  prossimita'   della
parentela e dei rispettivi bisogni, e anche  della  possibilita'  che
taluno degli aventi diritto  abbia  di  conseguire  gli  alimenti  da
obbligati di grado ulteriore.