Art. 443.
(Modo di somministrazione degli alimenti).
Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere
questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in
periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa
colui che vi ha diritto.
L'autorita' giudiziaria puo' pero', secondo le circostanze,
determinare il modo di somministrazione.
In caso di urgente necessita' l'autorita' giudiziaria puo' altresi'
porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno
solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli
altri.