(CODICE CIVILE-art. 443)
                              Art. 443. 
 
             (Modo di somministrazione degli alimenti). 
 
  Chi deve somministrare gli  alimenti  ha  la  scelta  di  adempiere
questa obbligazione o mediante un assegno alimentare  corrisposto  in
periodi anticipati, o accogliendo e  mantenendo  nella  propria  casa
colui che vi ha diritto. 
 
  L'autorita'  giudiziaria  puo'  pero',  secondo   le   circostanze,
determinare il modo di somministrazione. 
 
  In caso di urgente necessita' l'autorita' giudiziaria puo' altresi'
porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico  di  uno
solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il  regresso  verso  gli
altri.