(CODICE CIVILE-art. 445)
                              Art. 445. 
 
                    (Decorrenza degli alimenti). 
 
  Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o  dal
giorno della  costituzione  in  mora  dell'obbligato,  quando  questa
costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale.