(CODICE CIVILE-art. 446)
                              Art. 446. 
 
                       (Assegno provvisorio). 
 
  Finche' non sono determinati definitivamente il modo  e  la  misura
degli alimenti, il  pretore  o  il  presidente  del  tribunale  puo',
sentita  l'altra  parte,  ordinare  un  assegno  in  via  provvisoria
ponendolo, nel caso di concorso di piu' obbligati, a carico anche  di
uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.