(CODICE CIVILE-art. 447)
                              Art. 447. 
 
         (Inammissibilita' di cessione e di compensazione). 
 
  Il credito alimentare non puo' essere ceduto. 
 
  L'obbligato agli alimenti  non  puo'  opporre  all'altra  parte  la
compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.