(Protocollo-art. 130)
                              Art. 130 
 
  La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire,
facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo
sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato comune nell'interesse
della Comunita'. A tal fine  facilita,  mediante  la  concessione  di
prestiti  e  garanzie,  senza   perseguire   scopi   di   lucro,   il
finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia: 
    a) progetti contemplanti la  valorizzazione  delle  regioni  meno
sviluppate, 
    b) progetti  contemplanti  l'ammodernamento  o  la  riconversione
d'imprese oppure la creazione  di  nuove  attivita'  richieste  dalla
graduale realizzazione del mercato comune che, per la loro ampiezza o
natura, non possono essere interamente assicurati dai vari  mezzi  di
finanziamento esistenti nei singoli Stati membri, 
    c) progetti d'interesse comune per piu' Stati membri che, per  la
loro ampiezza o natura, non possono essere  completamente  assicurati
dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.