(Appendici al Titolo III)
 
          APPENDICI AL TITOLO III 
 
   Appendice I - Art. 198 Caratteristiche costruttive e modalita' 
                              di controllo dei ciclomotori 
Appendice II - Art. 199 Caratteristiche costruttive  dei  quadrici  a
                               motore 
Appendice III - Art. 225 Dispositivi di segnalazione visiva dei 
                              velocipedi 
Appendice IV - Art. 219 Valore massimo della massa rimorchiabile  sua
                              determinazione. 
                            Procedure   per    l'agganciamento    dei
rimorchi 
Appendice V - Art. 227 Caratteristiche costruttive e  funzionali  dei
                              veicoli a motore e loro rimorchi 
Appendice VI - Art. 231 Particolari  costruttivi  del  segnale   mobi
                              plurifunzionale di soccorso 
Appendice VII - Art. 233 Punzonatura d'ufficio del numero di tela 
Appendice VIII - Art. 237 Efficienza dei veicoli a motore e loro 
                              rimorchi in circolazione 
Appendice IX - Art. 238 Elementi  su  cui  devono  essere  effettuati
                              controlli tecnici 
Appendice X - Art. 241 Attrezzature  delle  imprese   abilitate   all
                              revisione dei veicoli 
Appendice XI - Art. 255 Targhe provvisorie di circolazione 
Appendice XII - Art. 257 Criteri per la  formazione  dei  dati  delle
                              targhe dei veicoli a motore e dei 
                              rimorchi 
Appendice XIII - Art. 260 Caratteristiche costruttive, dimensio- 
                              nali, fotometriche, cromatiche e di 
                              leggibilita' delle targhe. Requisiti di 
                              idoneita' per la loro accettazione 
                           -------------- 
 
                       APPENDICE I - Art. 198 
(Caratteristiche   costruttive   e   modalita'   di   controllo   dei
                            ciclomotori) 
  1.  Le  caratteristiche  costruttive   dei   ciclomotori   di   cui
all'articolo 198 sono le seguenti: 
    a) Silenziatore di aspirazione: la sezione totale delle  luci  di
ammissione non deve essere inferiore a 1,1 volte quella del diffusore
del carburatore. 
    b) Carburatore: limitatamente ai  ciclomotori  a  due  ruote,  il
diametro minimo del diffusore non deve superare 12 mm. 
    c) Condotto di aspirazione: puo' costituire corpo  unico  con  il
cilindro o puo' essere smontabile. Nel primo caso e qualora  realizzi
la sezione minima di aspirazione, in  corrispondenza  di  questa,  il
condotto di aspirazione deve avere uno spessore non superiore  a  2,5
mm con  l'apporto  di  nervature  di  rinforzo;  sono  escluse  dalla
precedente prescrizione la  luce  di  ammissione  e  le  sezioni  del
condotto che la precedono per una profondita' di 10 mm.  Nel  secondo
caso il condotto di aspirazione,  qualora  in  esso  si  realizzi  la
sezione  minima,  deve  avere  sezione  interna  pressoche'  costante
rispetto a quella minima  di  aspirazione  e  spessore  costante  non
superiore a 2,5 mm per una lunghezza non  inferiore  a  15  mm;  sono
ammesse nervature di rinforzo. La sezione di  ingresso  del  cilindro
deve essere opportunamente raccordata  con  la  sezione  interna  del
condotto. Lungo tutti i condotti di  aspirazione  non  devono  essere
predisposti elementi facilmente alterabili. 
    d) Guarnizione della testa: non deve avere uno spessore superiore
a 0,5 mm sotto serraggio. 
    e) Guarnizione  cilindro-carter:  non  deve  avere  uno  spessore
superiore a 0,5 mm sotto serraggio. 
    f) Pistone: quando il pistone si trova al punto  morto  superiore
non deve coprire la luce di ammissione.  Cio'  non  si  applica  alle
parti del canale di travaso che coincidono con la luce di ammissione,
nel caso di distribuzione a lamelle. La rotazione del pistone di  180
gradi non deve aumentare le prestazioni del motore. 
    g)  Cilindro  e  testa:  non  vi  devono  essere   discontinuita'
artificiali nei condotti di passaggio  dei  gas  che  possano  essere
facilmente modificate o rimosse. 
    h) Sistema di scarico: la parte del tubo di scarico che si  trova
all'interno del silenziatore deve essere saldata con la parte esterna
del tubo stesso e comunque inamovibile. 
    i) Sedile: per il ciclomotore a due ruote,  la  superficie  utile
portante della sella non deve superare in lunghezza 0,40  m.  Per  il
ciclomotore a tre ruote  devono  essere  disponibili,  nell'eventuale
cabina di guida, una larghezza libera di almeno 0,60 m ed una sella o
sedile, con una larghezza non superiore a 0,50 m. 
 
 
                       APPENDICE II - Art. 199 
       (Caratteristiche costruttive dei quadricicli a motore) 
  1. Le caratteristiche costruttive del motore dei  quadricicli  sono
le seguenti: 
    a) numero massimo  di  cilindri:  2  (per  motori  a  combustione
interna); 
    b) cilindrata massima: 300 cm(Elevato  al  Cubo)  per  motori  ad
accensione comandata a due tempi, 550 cm(Elevato al Cubo) per  motori
ad  accensione  comandata  a  quattro  tempi,  con  esclusione  della
sovralimentazione in ambedue i casi;  800  cm(Elevato  al  Cubo)  per
motori ad accensione spontanea; 
    c) sezione minima del carburatore o dei carburatori (Venturi) non
ottenuta con boccole ad inserimento forzato o facilmente asportabili; 
    d) sezione totale delle valvole di aspirazione di  ogni  cilindro
dei motori a 4 tempi non superiore a 1,3 volte la sezione minima  del
carburatore, come definita al punto c); 
    e) sezione minima del condotto nella testa di ogni  cilindro  dei
motori a 4 tempi non superiore alla sezione minima  del  carburatore,
come definita al punto c); 
    f) per i motori a  2  tempi,  sezione  minima  dei  condotti  non
superiore alla sezione minima del carburatore, come definita al punto
c); 
    g) per i motori diesel, dispositivo  di  limitazione  del  regime
massimo a vuoto del motore realizzato con una tolleranza di  (Piu'  o
Meno) 150 giri/minuto; 
    h) spessore di parete di ogni  ramo  del  collettore  ridotto  al
minimo possibile e tale che, nel punto piu' stretto, non superi 3 mm; 
    i) per i motori a 2 tempi, armatura delle luci di aspirazione nel
cilindro o nel carter con un anello di acciaio indurito spesso almeno
1 mm e lungo  almeno  3  mm  in  corrispondenza  della  sezione  piu'
stretta; in alternativa montaggio del collettore di  aspirazione  con
viti  a  strappo  in  modo  che  non  possa  essere  smontato   senza
lacerazioni; 
    l) nei motori a 2 tempi, montando lo  stantuffo  ruotato  di  180
gradi la fasatura non deve cambiare; 
    m) per i motori a 4 tempi,  denuncia  della  fasatura,  alzata  e
diametro delle valvole; 
    n) spessore della guarnizione della testa non superiore a 1,8  mm
e di quella tra cilindro e carter non superiore a 0,5 mm. 
  2. Le caratteristiche tecniche della paratia di divisione del  vano
cabina devono assicurare che: 
    a) sia solidale alla struttura del veicolo e fissata a  non  piu'
di 25 cm di distanza del sedile di guida nella posizione  di  massimo
arretramento; 
    b) abbia un livello di resistenza al carico in grado di sostenere
una spinta  perpendicolare  alla  paratia  omogeneamente  distribuita
sull'intera appendice della stessa e pari all'80% del carico  massimo
dichiarato in omologazione; 
    c) consista in una superficie continua  con  eventuale  vetratura
fissa per controllo vano di carico non superiore ad  2500  cm(Elevato
al Quadrato). 
 
 
                      APPENDICE III - Art. 219 
   (Valore massimo della massa rimorchiabile e sua determinazione. 
             Procedure per l'agganciamento dei rimorchi) 
  1. Il valore  massimo  ammissibile  della  massa  rimorchiabile  e'
limitato dal rapporto tra la massa complessiva  a  pieno  carico  del
rimorchio e la  massa  complessiva  a  pieno  carico  della  motrice,
costituenti un complesso di veicoli. Detto rapporto,  arrotondato  ai
100 kg, non deve superare: 
    a) 1,45 se il complesso di veicoli e' provvisto di dispositivo di
frenatura di tipo continuo ed automatico; 
    b) 0,8 se il complesso di veicoli non e' provvisto di dispositivo
di frenatura di tipo continuo ed automatico. Per le autovetture,  per
gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose  e  per  le
autocaravan, in ogni caso, il valore della  massa  rimorchiabile  non
puo' essere superiore al valore della  tara  (massa  del  veicolo  in
ordine di marcia piu' il conducente) di tali veicoli; 
    c) 0,5 nei  casi  in  cui  il  rimorchio  non  sia  provvisto  di
dispositivo di frenatura o venga trainato un veicolo non  considerato
rimorchio, salvo quanto disposto dall'articolo 12, comma  4,  lettera
g). 
  2. Per  gli  autoarticolati  i  valori  massimi  di  cui  sopra  si
riferiscono  al  rapporto  tra  la  massa  massima  sugli  assi   del
semirimorchio e la tara del trattore  aumentata  del  carico  massimo
gravante sulla ralla. Per massa rimorchiabile del  trattore  si  deve
comunque  intendere  la  massa  complessiva  a   pieno   carico   del
semirimorchio. 
  3. Per i trattori stradali, muniti di dispositivo di  frenatura  di
tipo  continua  ed  automatico,  non  suscettibili  di  superare   la
velocita' di 40 km/h, il valore massimo del  rapporto  e'  elevato  a
tre. 
  4. Per i trasporti eccezionali di cui all'articolo 10 del codice il
valore massimo del rapporto puo' essere  elevato  a  sei,  quando  la
motrice non possa superare in servizio di traino la velocita'  di  40
km/h ed abbia peso aderente non inferiore al 75% della propria  massa
complessiva. 
  5. Le prove per la determinazione  della  massa  rimorchiabile,  da
effettuarsi a pieno carico, sono dirette ad accertare: 
    a) che il complesso dei veicoli possa avviarsi  su  pendenza  non
inferiore all'8%; 
    b) che il complesso dei veicoli possa marciare ad  una  velocita'
che non differisca piu' del 10%  dalla  velocita'  corrispondente  al
numero di giri di potenza massima del motore, con  il  rapporto  piu'
elevato  della  trasmissione,  su  pendenza  non  inferiore   all'1%;
l'accertamento puo' essere effettuato verificando che l'accelerazione
media su strada piana  non  sia  inferiore  a  0,1  m/sec(Elevato  al
Quadrato), nel campo di utilizzazione del rapporto  piu'  alto  della
trasmissione fra i regimi di coppia massima  e  di  potenza  massima.
Questa  prova  non  si  effettua  nel  caso   degli   autoarticolati,
autosnodati, autotreni e filotreni per i quali sia verificato che  il
rapporto tra la potenza massima del motore  e  la  massa  totale  del
complesso non sia inferiore a 5,88 kW/t. 
  6. Per effettuare il traino di un rimorchio o di  un  semirimorchio
e' necessario che: 
    a) gli organi di traino siano di tipo approvato e compatibili tra
loro; 
    b) siano verificate le condizioni  di  inscrivibilita'  in  curva
previste dall'articolo 217; 
    c) i dispositivi di  frenatura  dei  due  veicoli  del  complesso
veicolare siano compatibili tra loro; 
    d) i sistemi  di  attacco  delle  giunzioni  dei  dispositivi  di
frenatura e d'illuminazione e segnalazione visiva  siano  compatibili
tra loro; 
    e) le dimensioni dei singoli veicoli o  del  complesso  veicolare
non superino i limiti  di  cui  all'articolo  61  del  codice,  fatta
eccezione per i veicoli adibiti al trasporto di veicoli e di contain-
ers di cui all'articolo 10, comma 3, lettere d)  ed  e)  del  codice,
quando per tali veicoli  non  ricorra  l'obbligo  dell'autorizzazione
alla circolazione ai sensi del comma 6 dello stesso articolo; 
    f) le masse dei singoli veicoli o  del  complesso  veicolare  non
superino i limiti di cui all'articolo 62 del codice; 
    g) siano osservati tutti i vincoli prescritti dalla normativa sul
trasporto di merci in generale e di  merci  pericolose  in  generale,
quando si tratti di veicoli a cio' destinati. 
 
 
                       APPENDICE IV - Art. 225 
         (Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi) 
  1. Le caratteristiche e i valori di intensita'  luminosa  riflessa,
in millicandele per ogni lux di luce bianca incidente, prescritti  in
funzione dei differenti angoli di  incidenza  e  di  divergenza  sono
quelli indicati nella tabella che segue: 
    
=====================================================================
  Colore   |N.ro| Posizione|  Sup. minima  |  Angolo  |   Angoli
   del     |    |          |   di ciascun  |divergente|     di
dispositivo|    |          |   dispositivo |          |  incidenza
           |    |          |   (cm(Elevato |-------------|-------------
           |    |          |  al Quadrato))|             |
           |    |          |               |             | 0  20  40
-----------|----|----------|---------------|-------------|-------------
  Rosso    | 1  |   Post.  |      25       |(Piu' o Meno)| 30| 20 | 12
           |    |          |               |    20'      |   |    |
           |    |          |               |-------------|-------------
           |    |          |               |(Piu' o Meno)| 6 |  3 |  2
           |    |          |               |     2       |   |    |
-----------|----|----------|---------------|-------------|---|----|----
           | 4  |  Pedali  |               |(Piu' o Meno)|20 | 12 |  5
           |----|----------|               |    20'      |   |    |
  Giallo   |    |          |       8       |-------------|---|----|----
           | 4  | Laterale |               |(Piu' o Meno)| 4 |  3 |  2
           |    |          |               |     2       |   |    |
-----------|----|----------|---------------|-------------|---|----|----
    
2. Il materiale riflettente dei dispositivi a luce  rossa  illuminato
con luce bianca della temperatura di  colore  pari  a  2848  gradi  K
(gradi assoluti) deve riflettere luce avente le  seguenti  coordinate
colorimetriche: 
   X = 0,652 (Compreso) 0,648 
   Y = 0,341 (Compreso) 0,342 
   Z = 0,007 (Compreso) 0,010 
  3. Il materiale riflettente dei  dispositivi  a  luce  gialla  deve
riflettere luce avente le seguenti coordinate colorimetriche: 
   X = 0,573 (Compreso) 0,556 
   Y = 0,421 (Compreso) 0,437 
   Z = 0,007 (Compreso) 0,006 
  4. I materiali  riflettenti  devono  possedere  caratteristiche  di
resistenza al calore, alla luce  solare,  alla  nebbia  salina,  agli
sbalzi termici, all'abrasione, ai solventi. 
 
 
                       APPENDICE V - Art. 227 
(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro
                              rimorchi) 
  A - Masse, dimensioni ed allestimenti 
    a) Tara. 
    b) Massa complessiva. 
    c) Massa sugli assi. 
    d) Dimensioni massime di ingombro. 
    e) Numero assi ed interassi. 
    f) Carreggiate. 
    g) Sbalzi massimi. 
    h) Fascia di ingombro. 
    i) Dimensioni interne abitacolo e determinazione  del  numero  di
posti. 
    l) Tipo della struttura portante. 
    m) Carrozzeria. 
    n) Attrezzature particolari. 
  B - Prestazioni 
    a) Determinazione velocita' calcolata. 
    b) Verifica della velocita' massima. 
    c) Potenza motore. 
    d) Determinazione consumo combustibile. 
    e) Prova di accelerazione in piano. 
    f) Spunto in salita. 
    g) Rapporto potenza/massa. 
    h) Massa rimorchiabile. 
    i) Tipo della trasmissione e rapporti. 
  C - Sicurezza attiva 
    a) Installazione dei dispositivi  di  segnalazione  visiva  e  di
illuminazione. 
    b) Impianto elettrico. 
    c) Avvisatori acustici. 
    d) Tergiproiettori. 
    e) Frenatura, sistema frenante ed elementi costitutivi. 
    f) Specchi retrovisori. 
    g) Sbrinamento e disappannamento del parabrezza. 
    h) Riscaldamento abitacolo. 
    i) Serbatoi carburante e prevenzione incendi. 
    l) Porte (serrature e cerniere - pedane). 
    m) Campo di visibilita' del conducente. 
    n) Tergilavacristallo parabrezza. 
    o) Cerchi e ruote. 
    p) Pneumatici. 
    q) Sistemazione dei pedali di comando. 
  D - Sicurezza passiva 
    a) Urti e ribaltamento. 
    b) Antifurto. 
    c) Vetri di sicurezza. 
    d) Ancoraggi delle cinture di sicurezza. 
    e) Paraurti per autovetture. 
    f) Protezione posteriore anti incuneamento. 
    g) Protezione contro lo spostamento del carico. 
    h) Protezione laterale. 
    i) Parafanghi. 
    l) Calzatoie. 
    m) Sterzo. 
    n) Sistemazione interna, resistenza dei sedili e loro ancoraggi. 
    o) Cinture di sicurezza. 
    p) Sistemi di ritenuta bambini. 
    q) Appoggiatesta. 
    r) Sporgenze esterne. 
    s) Limitazione all'impiego di determinati materiali. 
    t) Resistenza cabine. 
    u) Identificazione veicoli lunghi e/o pesanti. 
    v) Paraspruzzi. 
    z) Recipienti semplici a pressione. 
  E - Protezione ambientale 
    a) Antidisturbi radio. 
    b) Rumorosita' esterna veicoli a motore. 
    c) Emissioni inquinanti dei  veicoli  con  motore  ad  accensione
spontanea o ad accensione comandata. 
    d) Posizione tubo di scarico. 
    e) Durata dei dispositivi antinquinamento allo scarico. 
  F - Norme per particolari categorie di veicoli 
    a) Caratteristiche delle autoambulanze. 
    b)  Caratteristiche  dei   veicoli   di   interesse   storico   o
collezionistico. 
    c) Caratteristiche degli autobus. 
    d) Caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto merci. 
    e) Caratteristiche delle autocaravan. 
    f) Caratteristiche  dei  veicoli  per  trasporto  di  persone  in
servizio di noleggio con conducente o in servizio di piazza. 
    g) Caratteristiche dei veicoli blindati e/o adibiti a servizi  di
polizia. 
    h) Caratteristiche dei ciclomotori. 
    i) Caratteristiche dei quadricicli a motore. 
    l)  Equipaggiamenti   speciali   dei   veicoli   alimentati   con
combustibili in pressione o gassosi. 
    m) Caratteristiche dei filoveicoli. 
  G - Disposizioni fiscali 
    a) Alloggiamento targa. 
    b) Potenza fiscale. 
    c) Potenza fiscale dei motori elettrici. 
    d) Targhette e iscrizioni. 
    e) Marcatura di identificazione del motore. 
    f) Colore della carrozzeria. 
  H - Varie 
    a) Tachimetro. 
    b) Cronotachigrafo. 
    c) Retromarcia. 
    d)  Organi  di  aggancio  e  di  traino  degli  autotreni,  degli
autoarticolati e degli autosnodati. 
    e)  Abbinamento   per   tipi   o   classi   delle   motrici   con
rimorchi/semirimorchi. 
    f)  Dispositivo  di  rimorchio  dei  veicoli  in  avaria  od   in
rimozione. 
    g) Identificazione comandi, spie, indicatori. 
    h) Porta casco per motoveicoli. 
    i) Portabagagli. 
    l) Portasci. 
    m) Antenne radio e radiotelefonica. 
 
 
                       APPENDICE VI - Art. 231 
(Particolari  costruttivi  del  segnale  mobile  plurifunzionale   di
                              soccorso) 
  1. Le specifiche delle diciture e dei simboli  del  segnale  mobile
plurifunzionale realizzato con pellicola retroriflettente sono: 
    a) Prima faccia: 
    iscrizione sos in nero su campo bianco o giallo di  350  (Piu'  o
Meno) 10 mm x 250  (Piu'  o  Meno)  10  mm  costituita  da  caratteri
maiuscoli di altezza 140 (Piu' o Meno) 5 mm. 
    b) Seconda faccia: 
    questa faccia e' costituita da un  sos  fisso  e  da  un  simbolo
variabile tramite due schede bifacciali. 
  L'iscrizione sos in nero in campo bianco o giallo di  100  (Piu'  o
Meno) 5 mm x 250 (Piu' o Meno) 10  mm,  e'  costituita  da  caratteri
maiuscoli di altezza 80 (Piu' o Meno) 5 mm. I simboli variabili  sono
realizzati in campo bianco o giallo di 250 (Piu' o Meno) 5 mm  x  250
(Piu' o Meno) 10 mm e sono: 
   CROCE ROSSA colore: rosso altezza simbolo: 200 (Piu' o Meno) 5 mm 
   CHIAVE INGLESE colore: nero altezza simbolo: 200 (Piu' o Meno) 5 
mm 
   DISTRIBUTORE COMBUSTIBILE colore: nero altezza simbolo: 200 (Piu' 
o Meno) 5 mm 
  2. Le coordinate tricromatiche  dei  campioni  rappresentativi  del
segnale   mobile   plurifunzionale,    realizzato    con    pellicola
retroriflettente nei colori bianco o giallo, completi  in  ogni  loro
parte, devono essere comprese nelle zone del diagramma  colorimetrico
elaborato  dalla  Commissione  Internazionale   per   l'Illuminazione
(C.I.E.) 1931 delimitate dai quattro  punti  definiti  nella  tabella
sotto riprodotta. 
    
=====================================================================
                 |   Coordinate dei 4 punti delimitanti
                 |    la zona consentita nel diagramma
     Colore      |    colorimetrico C.I.E. 1931
                 |---------------------------------------------------
                 |
                 |      1          2          3          4
-----------------|---------------------------------------------------
    
    
           |  x  |   0,350       0,300      0,285      0,335
  bianco   |     |
           |  y  |   0,360       0,310      0,325      0,375
-----------|-----|---------------------------------------------------
    
    
           |  x  |   0,545       0,487      0,427      0,465
  giallo   |     |
           |  y  |   0,454       0,423      0,483      0,534
-----------|-----|---------------------------------------------------
    
3. Le modalita' di prova del segnale mobile plurifunzionale, anche ai
fini del rispetto di quanto prescritto ai commi 5 ed 8  dell'articolo
230 sono stabilite dal Ministero dei trasporti -  Direzione  generale
della M.C.T.C. 
 
 
                      APPENDICE VII - Art. 233 
            (Punzonatura d'ufficio del numero di telaio) 
  1. La punzonatura di un numero assegnato  d'ufficio  ha  luogo  nei
casi in cui il numero d'identificazione del telaio sia  contraffatto,
alterato, illeggibile, (anche  parzialmente,  qualora  cio'  comporti
concreti dubbi in ordine all'identificazione del veicolo), manchi  (e
non sia nemmeno riportato su targhetta chiaramente autentica)  oppure
sia  stato  punzonato  erroneamente  e  non   corretto   dalla   casa
costruttrice. Viene assegnato un numero composto da 8 cifre,  di  cui
le prime sei  riproducono  il  numero  di  protocollo  della  pratica
d'ufficio (con l'aggiunta degli eventuali zeri a cio' necessari) e le
restanti due, gli ultimi due numeri dell'anno solare in  cui  avviene
l'assegnazione del numero di telaio. 
  2. La ripetizione con punzoni d'ufficio del  numero  originario  si
effettua quando si sostituisce il telaio (o la sua parte  recante  il
numero d'identificazione),  consegnando  ad  un  ufficio  provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C. il frammento  con  il  numero
originario.  Essa  si  effettua,  altresi',  quando  il  numero   sia
riportato solo su targhetta chiaramente autentica, oppure  il  numero
si presenti con leggibilita' limitata (ma tale da  non  fare  sorgere
dubbi sull'identificazione del veicolo), oppure ancora il numero  sia
punzonato erroneamente  dalla  casa  costruttrice  e  poi  sia  stato
corretto con quello da attribuire effettivamente al veicolo. Si  pro-
cede alla ripetizione d'ufficio della sola parte numerica del  numero
originario  prescindendo  dalla  quantita'   delle   sue   cifre,   e
trascurando le eventuali parti identificative del costruttore e delle
caratteristiche generali del veicolo, cosi'  come  individuate  dalla
direttiva comunitaria sulle targhette ed iscrizioni regolamentari. 
 
 
                      APPENDICE VIII - Art 237 
  (Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione) 
  1. Le  prescrizioni  tecniche  di  cui  all'articolo  237  sono  le
seguenti: 
    a) Ruote, pneumatici e sistemi equivalenti. 
  Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sugli
autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli  devono
essere  in  perfetta  efficienza,  privi  di  lesioni   che   possano
compromettere la sicurezza.  Il  battistrada,  ove  previsto,  dovra'
avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua  larghezza  e
su  tutta  la  sua  circonferenza;  la  profondita'   degli   intagli
principali del battistrada dovra' essere di almeno 1,60  mm  per  gli
autoveicoli, i filoveicoli e  rimorchi,  di  almeno  1,00  mm  per  i
motoveicoli e di almeno  0,50  mm  per  i  ciclomotori.  Per  intagli
principali  si  intendono  gli  intagli  larghi  situati  nella  zona
centrale del battistrada che copre all'incirca  i  tre  quarti  della
superficie dello stesso. 
    b) Sistemi di frenatura. 
  Debbono rispondere a quanto prescritto dalla direttiva 92/54/CEE  e
garantire una efficienza non inferiore all'80% di  quella  prescritta
per il veicolo nuovo. 
    c)  Dispositivi  di  segnalazione  visiva  e  di   illuminazione,
impianto elettrico. 
  I dispositivi di segnalazione  visiva  e  di  illuminazione  devono
essere di tipo approvato per la categoria cui appartiene il veicolo e
recare, ben visibili, gli estremi di approvazione. 
  Tali dispositivi devono essere in condizioni di totale  efficienza:
in particolare,  di  notte  e  con  atmosfera  limpida,  le  luci  di
posizione anteriori e  posteriori  debbono  essere  visibili  ad  una
distanza non inferiore a 150 m e  la  targa  posteriore  deve  essere
leggibile ad almeno 20 m. 
  L'altezza  da  terra  e  le  altre  quote  di   installazione   dei
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione  devono  essere
comprese entro i limiti prescritti; avanti ai dispositivi non  devono
esservi vetri o schermi non facenti parte dei dispositivi stessi; ove
vi siano due apparecchi disposti simmetricamente, essi devono  essere
dello stesso tipo e dello stesso colore; l'orientamento  deve  essere
corretto e, per  i  proiettori,  deve  esistere  la  possibilita'  di
regolazione in orizzontale ed  in  verticale;  ove  siano  installati
dispositivi il cui impiego sia consentito in  via  facoltativa,  essi
devono essere di tipo approvato e rispondere a quanto  stabilito  dal
presente  regolamento.  L'impianto  elettrico  e   le   tensioni   di
alimentazione  ai  morsetti  dei  dispositivi   utilizzatori   devono
rispondere alle prescrizioni stabilite con tabella  d'unificazione  a
carattere definitivo. 
    d) Dispositivi di segnalazione acustica. 
  Devono recare in modo visibile gli  estremi  d'approvazione.  Nelle
condizioni normali di montaggio, alimentati dalla batteria carica,  o
nel caso di dispositivi alimentati da alternatore per  una  velocita'
di quest'ultimo di 1800 giri/minuto, devono dare  un  livello  sonoro
soggettivo, misurato sull'asse del veicolo, a 30 m davanti  ad  esso,
non inferiore ai valori seguenti: 
   - 80 dB per i dispositivi di segnalazione acustica di autoveicoli,
filoveicoli e motoveicoli; 
   - 75 dB per i dispositivi di segnalazione acustica  dei  motocicli
aventi cilindrata non superiore a 125 cm(Elevato al Cubo); 
   -  70  dB  per  i  dispositivi  di   segnalazione   acustica   dei
ciclomotori; 
   - 80 dB per i dispositivi di segnalazione  acustica  speciale  per
autobus; 
   - 90 dB per i dispositivi supplementari di allarme. 
    e) Livello sonoro del dispositivo di scarico. 
  Il livello sonoro deve essere misurato a  veicolo  immobile  e  non
deve  superare  il  valore  di  controllo  stabilito   in   sede   di
approvazione o di omologazione. 
    f) Emissioni inquinanti. 
  Devono essere rispettati i valori limite stabiliti dalla  direttiva
92/55/CEE. 
    g) Visibilita'. 
  Tutti i vetri interessanti la visibilita' del conducente non devono
presentare rotture, anche se localizzate. 
    h) Carrozzeria e telaio. 
  La carrozzeria ed il telaio devono essere in buono  stato  d'uso  e
manutenzione. In particolare il telaio non deve  presentare  rotture,
anche se localizzate. 
    i) Dispositivi in generale ed approvazione degli stessi. 
  Tutti i dispositivi devono essere in perfetta efficienza. 
  Qualora  soggetti  ad  approvazione   devono   recare,   nei   modi
prescritti, gli estremi della stessa. 
 
 
                       APPENDICE IX - Art. 238 
   (Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici) 
  1. Gli elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici
sono quelli sottoindicati: 
Veicoli di cui all'art. 80, Veicoli di cui all'art. 80, 
    comma 4 del codice comma 3 del codice 
           --- --- 
1. Dispositivi di frenatura 1. Dispositivi di frenatura 
1.1. Freno di servizio 1.1. Freno di servizio 
1.1.1. Stato meccanico 1.1.1. Stato meccanico 
1.1.2. Efficienza 1.1.2. Efficienza 
1.1.3. Equilibratura 1.1.3. Equilibratura 
1.1.4. Pompa a vuoto e compressore 
1.2. Freno di soccorso 1.2. Freno a mano 
1.2.1. Stato meccanico 1.2.1. Stato meccanico 
1.2.2. Efficienza 1.2.2. Efficienza 
1.2.3. Equilibratura 
1.3. Freno a mano 
1.3.1. Stato meccanico 
1.3.2. Efficienza 
1.4. Freno di rimorchio o di semirimorchio 
1.4.1. Stato meccanico - frenatura automatica 
1.4.2. Efficienza 
2. Sterzo e volante 2. Sterzo 
2.1. Stato meccanico 2.1. Stato meccanico 
2.2. Volante dello sterzo 2.2. Gioco dello sterzo 
2.3. Gioco dello sterzo 2.3. Fissaggio del sistema 
                                              di sterzo 
2.4. Cuscinetti della ruota 
3. Visibilita' 3. Visibilita' 
3.1. Campo di visibilita' 3.1. Campo di visibilita' 
3.2. Vetri 3.2. Vetri 
3.3. Retrovisore 3.3. Retrovisori 
3.4. Tergicristallo 3.4. Tergicristallo 
3.5. Lavavetro 3.5. Lavavetro 
4. Luci, riflettori e circuito 4. Impianto elettrico 
         elettrico 
4.1.  Proiettori  abbaglianti  e  4.1.   Proiettori   abbaglianti   e
                     anabbaglianti anabbaglianti 
4.1.1. Stato e funzionamento 4.1.1. Stato e funzionamento 
4.1.2. Orientamento 4.1.2. Orientamento 
4.1.3. Commutazione 4.1.3. Commutazione 
4.1.4. Efficacia visiva 
4.2. Luci di posizione e luci 4.2. Stato e funzionamento, 
         d'ingombro stato dei vetri protetti 
                                             colore ed efficacia visi 
4.2.1. Stato e funzionamento 4.2.1. Luci di posizione 
4.2.2. Colore ed efficacia visiva 4.2.2. Luci di arresto 
4.2.3. Indicatori luminosi di direzione 
4.2.4. Proiettori di retro marcia 
4.2.5. Proiettori fendinebbia 
4.2.6. Dispositivo illuminazione targa 
4.2.7. Catarifrangenti 
4.2.8. Luci di segnalazione di veicolo fermo 
4.3. Luci di arresto 
4.3.1. Stato e funzionamento 
4.3.2. Colore ed efficacia visiva 
4.4. Indicatori luminosi di direzione 
4.4.1. Stato e funzionamento 
4.4.2. Colore ed efficacia visiva 
4.4.3. Commutazione 
4.4.4. Frequenza di lampeggiamento 
4.5. Proiettori fendinebbia anteriori e posteriori 
4.5.1. Posizione 
4.5.2. Stato e funzionamento 
4.5.3. Colore ed efficacia visiva 
4.6. Proiettori di retromarcia 
4.6.1. Stato e funzionamento 
4.6.2. Colore ed efficacia visiva 
4.7. Dispositivo di illuminazione 
        della targa di immatricolazione 
        posteriore 
Veicoli di cui all'art. 80, Veicoli di cui all'art. 80, 
    comma 4 del codice comma 3 del codice 
           --- --- 
4.8. Catarifrangenti - Stato e colore 
4.9. Spie 
4.10. Collegamenti elettrici tra il veicolo 
        trainante e il rimorchio o il 
        semirimorchio 
4.11. Circuito elettrico 
5. Assi, ruote, pneumatici e 5. Assi, ruote, pneumatici e sospensioni
        sospensioni 
5.1. Assi 5.1. Assi 
5.2. Ruote e pneumatici 5.2. Ruote e pneumatici 
5.3. Sospensioni 
5.3. Sospensioni 
6. Telaio ed elementi fissati 6. Telaio ed elementi fissati al telaio
        al telaio 
6.1. Telaio o cassone ed elementi 6.1. Telaio o cassone ed 
        fissati al telaio elementi fissati al 
                                             telaio 
6.1.1. Stato generale 6.1.1. Stato generale 
6.1.2. Tubi di scappamento e 6.1.2. Tubi di scappamento e 
        silenziatori silenziatori 
6.1.3. Serbatoi e tubi per 6.1.3. Serbatoi e tubi per 
        carburante carburante 
6.1.4. Caratteristiche geometriche e 6.1.4. Supporto della ruota di 
        stato del dispositivo posteriore scorta 
        di protezione autocarri 
6.1.5. Supporto della ruota di 6.1.5. Sicurezza    del    dispositivo
                                             scorta di  accoppiamento
                                             (se del caso) 
6.1.6. Dispositivo di accoppiamento dei 
        veicoli trainanti, dei rimorchi e 
        dei semirimorchi 
6.2. Cabina e carrozzeria 6.2. Carrozzeria 
6.2.1. Stato generale 6.2.1. Stato strutturale 
6.2.2. Fissaggio 6.2.2. Porte e serrature 
6.2.3. Porte e serrature 
6.2.4. Pavimento 
6.2.5. Sedile del conducente 
6.2.6. Predellini 
7. Altri equipaggiamenti 7. Altri equipaggiamenti 
       7.1. Cinture di sicurezza 7.1. Fissaggio del sedile del 
                                             conducente 
            7.2. Estintori 7.2. Fissaggio della batteria 
7.3. Serrature e dispositivi 7.3. Avvisatore acustico 
        antifurto 
7.4. Dispositivo plurifunzionale  7.4.  Dispositivo  plurifunzio-  di
                      soccorso nale di soccorso 
7.5. Triangolo di segnalazione 7.5. Triangolo di segnalazione 
7.6. Cassetta di pronto soccorso 7.6. Cinture di sicurezza 
7.6.1. Sicurezza di montaggio 
7.6.2. Stato delle cinture 
7.6.3. Funzionamento 
7.7. Pannelli fluororifrangenti posteriori 
7.8. Cuneo (I) fermaruota 
7.9. Avvisatore acustico 
7.10. Tachimetro 
7.11. Tachigrafo (presenza e sigillatura) 
8. Effetti nocivi 8. Effetti nocivi 
8.1. Rumori 8.1. Rumori 
8.2. Gas di scappamento 8.2. Gas di scappamento 
8.3. Eliminazione dei disturbi radio 
9. Controlli supplementari per i 
        veicoli adibiti al trasporto 
        pubblico di persone 
9.1. Uscita(e) di sicurezza (compresi 
        i martelli per infrangere i 
        cristalli), targhette indicatrici 
        della(e) uscita(e) di sicurezza 
9.2. Riscaldamento 
9.3. Sistema di aerazione 
9.4. Disposizione dei sedili 
9.5. Illuminazione interna 
10. Identificazione del veicolo 10. Identificazione del 
                                             veicolo 
    10.1 Targa d'immatricolazione 10.1. Targa d'immatricolazione 
10.2. Numero del telaio 10.2. Numero del telaio 
    
---------------------------------------------------------------------
    
 
 
                      APPENDICE X - Art. 241 
  (Attrezzature delle imprese abilitate alla revisione dei veicoli) 
  1. Le attrezzature e le strumentazioni di cui devono essere  dotate
le imprese abilitate alla revisione dei veicoli sono le seguenti: 
    a) BANCO PROVA FRENI: apparecchiatura che permette di eseguire la
verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di  frenatura
degli autoveicoli e dei rimorchi misurando su ogni ruota la forza  di
frenatura. I banchi prova freni dovranno possedere le caratteristiche
individuate nella Tabella CUNA NC 040-15; dovranno inoltre avere: 
    1) carico ammissibile per asse non inferiore a 25000 N; 
    2) sistema di misurazione elettronico; 
    3) carreggiata minima 800 mm e massima 2200 mm; 
    4) stampante dei dati misurati; 
    5) fondo scala di misura non inferiore a 6000 N. 
  Le imprese di autoriparazioni, che non abbiano  disponibili  banchi
prova  freni  appositamente  concepiti,   non   potranno   effettuare
revisioni di autoveicoli con quattro ruote motrici o  con  piu'  assi
motori. 
    b) OPACIMETRO: apparecchio per la misurazione della fumosita' dei
gas di scarico dei motori diesel (rilievo ed analisi delle fuliggini)
che  permette  di  esprimere  un   giudizio   sull'efficienza   della
combustione,  ai  fini  delle  emissioni  delle   fuliggini   e   sul
conseguente grado di inquinamento prodotto dal  funzionamento  di  un
veicolo con motore ad accensione  spontanea.  I  tipi  di  opacimetri
impiegati dovranno  essere  conformi  alle  specifiche  di  cui  alla
direttiva n. 72/306/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  251
del 26 settembre 1974, recepita con decreto ministeriale del 5 agosto
1974, del D.P.R. 22 febbraio 1971 n. 323  e  delle  relative  tabelle
CUNA. 
    c) ANALIZZATORE DI GAS DI SCARICO: apparecchiatura  in  grado  di
valutare le emissioni allo scarico degli  autoveicoli  ad  accensione
comandata.  Tale  apparecchia  tura  dovra'  essere   in   grado   di
controllare le emissioni inquinanti e, per gli autoveicoli dotati  di
marmitta catalitica e sonda lambda, il contenuto di ossigeno (O2)  ed
il valore lambda. Per gli analizzatori di ossido di carbonio dovranno
essere osservate tutte le indicazioni contenute nella tabella CUNA NC
005/05 del 21 maggio 1982 e successive modificazioni e integrazioni. 
    d) BANCO PROVA GIOCHI: apparecchiatura idraulica o pneumatica che
permette di rilevare visivamente i giochi dei sistemi di sterzatura e
delle  sospensioni;  deve  essere  posta   direttamente   sul   ponte
sollevatore o in asse con le fosse d'ispezione per consentire l'esame
dell'autoveicolo dal basso. La spinta  sulle  piastre  nelle  diverse
direzioni del moto deve essere maggiore di 7000 N e non deve superare
10000 N; lo spostamento minimo delle piastre deve superare i  30  mm.
Il carico ammissibile sulle piastre deve essere non inferiore a 20000
N  per  asse.  In  alternativa  al  banco  prova  giochi  e'  ammessa
l'utilizzazione di un banco  oscillatore  che  consenta  la  verifica
dell'efficienza delle sospensioni, dei relativi giochi  e  di  quelli
dei sistemi di sterzatura. 
    e) FONOMETRO:  strumento  capace  di  determinare  il  rumore  di
diversi livelli, spettri e forme d'onda provenienti da  una  sorgente
sonora. Esso, in base a quanto previsto dalla direttiva n. 84/424/CEE
articolo 1, punto 5.2.2.1, e' un fonometro di precisione conforme  al
modello  prescritto  dalla  pubblicazione  n.   179   "Fonometri   di
precisione",  seconda   edizione,   della   Commissione   elettronica
internazionale (IEC); e' ammesso,  altresi'  l'impiego  di  fonometri
conformi alle norme ASA. 
    f) CONTAGIRI: apparecchiatura che consente di misurare il  numero
di giri dell'albero  motore  di  un  autoveicolo  senza  procedere  a
smontaggi. Per l'esecuzione delle prove sui veicoli da  sottoporre  a
revisione,  e'  necessario  che  l'impresa  concessionaria  abbia  la
disponibilita' di contagiri, sia per motori ad  accensione  comandata
che per motori ad accensione spontanea. 
    g)   PROVAFARI:   apparecchiatura   per   il   controllo   e   la
determinazione  dell'orientamento  e  dell'intensita'  luminosa   dei
proiettori degli autoveicoli,  che  consente  di  riprodurre  su  uno
schermo interno all'apparecchio stesso l'orientamento del  fascio  di
luce che sarebbe proiettato su uno schermo posto a 10 m  di  distanza
dal faro. 
L'attrezzatura deve essere dotata di  un  sistema  di  controllo  che
permetta di verificare l'allineamento della camera ottica con  l'asse
longitudinale  dell'autoveicolo;  esso  deve,  inoltre,  possedere  i
seguenti requisiti e caratteristiche tecniche: 
    1) misura della deviazione  orizzontale  con  una  precisione  di
(Piu' o Meno) 5 cm (a 10 m); 
    2) misura della deviazione verticale con una precisione di  (Piu'
o Meno) 2 cm (a 10 m); 
    3) misura dell'intensita' luminosa con fondo scala almeno pari  a
100.000 lux, precisione (Piu' o Meno) 5% e  risoluzione  inferiore  a
5000 lux; 
    4) sistema ottico che permetta di controllare proiettori  con  il
centro di altezza da terra compreso tra 300 e 1400 mm. 
    h) PONTE SOLLEVATORE: attrezzatura che permette di  sollevare  un
autoveicolo o  un  rimorchio  ad  un'altezza  tale  che  consenta  di
verificare dal basso le strutture e gli organi  di  trasmissione  del
veicolo. Il ponte sollevatore  e  l'ambiente  in  cui  e'  installato
devono poter garantire un'altezza di sollevamento pari ad 1,8  m  per
veicoli di massa pari almeno a  3500  kg.  Devono,  altresi',  essere
assicurati: 
    1) uno spazio libero di larghezza di almeno  60  cm,  intorno  al
ponte; 
    2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto  del  movimento
discendente del ponte, quando viene interrotto il raggio luminoso  di
rele' fotoelettrici  applicati  sui  bordi  esterni  inferiori  delle
superfici di guida; 
    3)  dispositivi  di  sicurezza  contro  l'improvvisa  perdita  di
pressione nel sistema idraulico; 
    4) banco prova giochi  incorporato  e  rigidita'  sufficiente  ad
assorbire  la  spinta  delle  piastre,  salvo  quanto   previsto   in
alternativa al banco prova giochi di cui alla lettera d); 
    5) pedane di lunghezza non inferiore a 4500 mm  e  larghezza  non
inferiore a 600 mm; 
    6) dispositivo di sincronizzazione degli organi di  sollevamento,
tale da garantire l'allineamento delle pedane indipendentemente dalle
distribuzioni di carico; 
    7) dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico. 
    i) FOSSA D'ISPEZIONE: in  luogo  del  ponte  sollevatore  possono
essere utilizzate fosse d'ispezione delle seguenti dimensioni: 
    1) lunghezza non inferiore a 6 m; 
    2) larghezza non inferiore a 0,65 m e non superiore a 0,75 m; 
    3) altezza non inferiore a 1,8 m. 
    l)  SISTEMA  DI  PESATURA:  apparecchiatura   che   permette   di
individuare la massa su un asse e su ogni singola ruota in assenza di
dislivelli (veicoli perfettamente in piano).  L'apparecchiatura  deve
avere una portata di almeno 4000 kg e deve essere dotata  di  sistema
di riproduzione delle misure effettuate su supporto cartaceo. 
    
---------------------------------------------------------------------
    
 
 
                      APPENDICE XI - Art. 255 
                (Targhe provvisorie di circolazione) 
  1. Le  sigle  di  individuazione  degli  uffici  provinciali  della
Direzione generale della M.C.T.C. sono le seguenti: 
A Piemonte e Valle d'Aosta 
A1 Alessandria 
A2 Aosta 
A3 Asti 
A4 Cuneo 
A5 Novara 
A6 Torino 
A7 Vercelli 
A8 Biella 
A9 Verbania 
B Lombardia 
B1 Bergamo 
B2 Brescia 
B3 Como 
B4 Cremona 
B5 Mantova 
B6 Milano 
B7 Pavia 
B8 Sondrio 
B9 Varese 
B10 Lecco 
B11 Lodi 
C Trentino Alto Adige 
C1 Bolzano 
C2 Trento 
D Veneto 
D1 Belluno 
D2 Padova 
D3 Rovigo 
D4 Treviso 
D5 Venezia 
D6 Verona 
D7 Vicenza 
E Friuli Venezia Giulia 
E1 Gorizia 
E2 Udine 
E3 Pordenone 
E4 Trieste 
H Liguria 
H1 Genova 
H2 Imperia 
H3 La Spezia 
H4 Savona 
L Emilia Romagna 
L1 Bologna 
L2 Ferrara 
L3 Forli' 
L4 Modena 
L5 Parma 
L6 Piacenza 
L7 Ravenna 
L8 Reggio Emilia 
L9 Rimini 
M Toscana 
M1 Arezzo 
M2 Firenze 
M3 Grosseto 
M4 Livorno 
M5 Lucca 
M6 Massa Carrara 
M7 Pisa 
M8 Pistoia 
M9 Siena 
M10 Prato 
N Umbria 
N1 Perugia 
N2 Terni 
O Marche 
O1 Ancona 
O2 Ascoli Piceno 
O3 Macerata 
O4 Pesaro 
P Lazio 
P1 Frosinone 
P2 Latina 
P3 Rieti 
P4 Roma 
P5 Viterbo 
R Abruzzo e Molise 
R1 Campobasso 
R2 Chieti 
R3 L'Aquila 
R4 Pescara 
R5 Teramo 
R6 Isernia 
S Campania e Basilicata 
S1 Avellino 
S2 Benevento 
S3 Caserta 
S4 Matera 
S5 Napoli 
S6 Potenza 
S7 Salerno 
T Puglia 
T1 Bari 
T2 Brindisi 
T3 Foggia 
T4 Lecce 
T5 Taranto 
V Calabria 
V1 Catanzaro 
V2 Cosenza 
V3 Reggio Calabria 
V4 Crotone 
V5 Vibo Valentia 
W Sicilia 
W1 Agrigento 
W2 Caltanissetta 
W3 Catania 
W4 Enna 
W5 Messina 
W6 Palermo 
W7 Ragusa 
W8 Siracusa 
W9 Trapani 
X Sardegna 
X1 Cagliari 
X2 Nuoro 
X3 Sassari 
X4 Oristano 
 
 
                     APPENDICE XII - Art. 257 
(Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore
                           e dei rimorchi) 
  1. I criteri per la formazione dei dati sono: 
    a) targa anteriore e posteriore degli autoveicoli (figg. III.4/a,
III.4/b, III.4/c): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il
marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e
due caratteri alfabetici; 
    b) targa dei rimorchi degli autoveicoli (fig. III.4/d):  riporta,
nell'ordine, la scritta "Rimorchio",  due  caratteri  alfabetici,  il
marchio  ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  cinque  caratteri
numerici; 
    c) targa dei motoveicoli (fig.  III.4/e):  riporta,  nell'ordine,
due caratteri  alfabetici,  il  marchio  ufficiale  della  Repubblica
italiana e cinque caratteri numerici; 
    d) targa delle  macchine  agricole  semoventi  (figura  III.4/f):
riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio  ufficiale
della Repubblica italiana, tre caratteri  numerici  ed  un  carattere
alfabetico; 
    e) targa delle  macchine  operatrici  semoventi  (fig.  III.4/g):
riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio  ufficiale
della Repubblica italiana, un carattere alfabetico  e  tre  caratteri
numerici; 
    f)  targa  dei  rimorchi  agricoli   (fig.   III.4/h):   riporta,
nell'ordine, la scritta "Rim. Agr.",  due  caratteri  alfabetici,  il
marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre  caratteri  numerici
ed un carattere alfabetico; 
    g) targa  delle  macchine  operatrici  trainate  (fig.  III.4/i):
riporta,  nell'ordine,  la  scritta  "Macc.   Op.",   due   caratteri
alfabetici,  il  marchio  ufficiale  della  Repubblica  italiana,  un
carattere alfabetico e tre caratteri numerici; 
    h) targa ripetitrice per  rimorchi  e  carrelli  appendice  (fig.
III.4/l): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la  lettera
"R", tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; 
    i)  targa  ripetitrice  per  rimorchi  agricoli  e  per  macchine
operatrici  trainate  (fig.  III.4/m):  riporta,   nell'ordine,   due
caratteri  alfabetici,   la   lettera   "R"   e   quattro   caratteri
alfanumerici; 
    l)  targa  prova  per  autoveicoli  e  rimorchi  (fig.  III.4/n):
riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la  lettera  "P",  il
marchio ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  quattro  caratteri
numerici; 
    m)  targa  prova  per  motoveicoli   (fig.   III.4/o):   riporta,
nell'ordine, due caratteri alfabetici,  il  marchio  ufficiale  della
Repubblica italiana, la lettera "P" e tre caratteri numerici; 
    n) targa prova per macchine agricole (fig. III.4/p): 
riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio  ufficiale
della Repubblica italiana, la lettera "P", tre caratteri  numerici  e
la scritta "MA" con le lettere poste in successione verticale; 
    o) targa prova per macchine operatrici  (fig.  III.4/q):  riporta
nell'ordine, due caratteri alfabetici,  il  marchio  ufficiale  della
Repubblica italiana, la lettera "P",  tre  caratteri  numerici  e  la
scritta "MO" con le lettere poste in successione verticale; 
    p)  targa  EE  anteriore  e  posteriore  per  autoveicoli   (fig.
III.4/r): riporta, nell'ordine, il marchio ufficiale della Repubblica
italiana, il  rettangolo  destinato  a  contenere  il  talloncino  di
scadenza, la  sigla  dello  Stato  italiano,  la  scritta  "EE",  tre
caratteri numerici e due caratteri alfabetici; 
    q) targa  EE  per  rimorchi  degli  autoveicoli  (fig.  III.4/s):
riporta, nell'ordine, la  sigla  dello  Stato  italiano,  la  scritta
"Rimorchio", il rettangolo destinato a  contenere  il  talloncino  di
scadenza, la scritta "EE",  il  marchio  ufficiale  della  Repubblica
italiana e cinque caratteri numerici; 
    r)  targa  ripetitrice  per  rimorchi  e  carrelli  appendice  di
autoveicoli con targa EE (fig.  III.4/t):  riporta,  nell'ordine,  la
scritta "EE", la lettera "R", tre caratteri numerici e due  caratteri
alfabetici; 
    s) targa EE per motoveicoli (fig. III.4/u): riporta, nell'ordine,
la sigla "EE", il marchio ufficiale  della  Repubblica  italiana,  la
sigla dello Stato italiano, il rettangolo destinato  a  contenere  il
talloncino di  scadenza,  tre  caratteri  numerici  ed  un  carattere
alfabetico. 
  2. I caratteri numerici di cui ai punti da a) ad  s)  del  comma  1
assumono tutti i valori da zero a nove.  La  progressione,  entro  il
campo numerico, procede secondo la naturale sequenza da destra  verso
sinistra.  I  caratteri  alfabetici,  previsti  nello  stesso  comma,
progrediscono in  successione  da  destra  verso  sinistra,  ciascuno
avanzando ad ogni completamento della  serie  numerica.  I  caratteri
alfabetici utilizzabili sono: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M,  N,
P, R, S, T,V, W, X, Y, Z (tabelle da  III.3/a  a  III.3/d  che  fanno
parte integrante del presente regolamento). 
  3. Le targhe  ripetitrici  relative  ai  veicoli  rimorchiati,  ivi
compresi i carrelli appendice, hanno le  medesime  caratteristiche  e
dimensioni previste  dal  presente  regolamento  per  le  targhe  dei
veicoli trainanti (nel caso degli  autoveicoli  riferite  alla  targa
posteriore di formato A). Esse hanno fondo retroriflettente di colore
giallo e contengono soltanto  la  lettera  "R"  in  rosso,  senza  il
marchio ufficiale della Repubblica italiana. In luogo delle  cifre  e
delle eventuali lettere costituenti il numero o  il  contrassegno  di
immatricolazione, le  targhe  ripetitrici  sono  dotate  di  riquadri
rettangolari, aventi dimensioni di 80 x 40 o  60  x  30  o  65  x  31
millimetri, rispettivamente per i veicoli trainati da autoveicoli,  o
da macchine agricole od operatrici, o da  autoveicoli  "Escursionisti
Esteri", realizzati a rilievo con le stesse caratteristiche  previste
per i  simboli  alfanumerici,  ciascuno  dei  quali  e'  riservato  a
ricevere un carattere alfabetico o numerico. Gli interessati  avranno
cura di riprodurre su dette targhe, con caratteri neri autoadesivi  o
impressi con sistemi equivalenti, il  numero  o  il  contrassegno  di
immatricolazione della motrice cui il veicolo viene  agganciato,  non
impegnando la  prima  o  le  prime  caselle  eventualmente  eccedenti
rispetto  alla  quantita'  di   caratteri   costituenti   il   numero
d'immatricolazione.   I   caratteri   devono   avere   le    medesime
caratteristiche  dimensionali  di  quelli   previsti   dal   presente
regolamento per le targhe del veicolo trattore. 
    
---------------------------------------------------------------------
    
 
 
                   APPENDICE XIII - Art. 260 
(Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche 
   e di leggibilita' delle targhe. Requisiti di idoneita' per la loro
   accettazione). 
                        DISCIPLINARE TECNICO 
0. INTRODUZIONE. 
0.1. Finalita'. 
  Il presente  disciplinare  serve  a  verificare  l'idoneita'  delle
targhe a fondo retroriflettente al  particolare  uso  al  quale  sono
destinate, e per accertare i requisiti di resistenza e di  stabilita'
nel tempo delle caratteristiche fisiche dei materiali dei quali  sono
costituite. 
0.2. Campo di applicazione. 
  Il   presente   disciplinare   si   applica    alle    targhe    di
immatricolazione, ripetitrici, in prova e di riconoscimento  definite
dal presente regolamento e realizzate con pellicola  retroriflettente
applicata su supporto di alluminio. 
1. PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE TARGHE. 
1.1. Prescrizioni generali. 
  Le targhe trattate nel presente disciplinare sono realizzate: 
    a) imbutendo con caratteri alfanumerici (imbutitura profonda  1,4
mm (Piu'  o  Meno)  0,1  mm),  un  supporto  metallico  ricoperto  di
pellicola retroriflettente autoadesiva di  tipo  riconosciuto  idoneo
dal  Provveditorato  generale   dello   Stato,   sulla   base   degli
accertamenti tecnici di  rispondenza  effettuati  dal  Ministero  dei
trasporti; 
    b) colorando i rilievi delle lettere, delle cifre e  dei  simboli
con vernici dei colori prescritti dal regolamento; 
    c) imprimendo il marchio  ufficiale  della  Repubblica  Italiana,
salvo che per le targhe ripetitrici; 
    d) ricoprendo le superfici esterne  con  uno  strato  di  vernice
trasparente protettiva. 
1.2. Dimensioni e composizione grafica delle targhe. 
  Le targhe, delle dimensioni specificate nelle  figure  allegate  al
presente  regolamento,   devono   essere   composte   con   caratteri
alfanumerici conformi a quelli indicati nelle figure stesse,  con  la
spaziatura ivi indicata. 
1.3. Colori. 
  Il fondo retroriflettente deve essere: 
bianco per: 
    a) le targhe di immatricolazione posteriori  ed  anteriori  degli
autoveicoli; 
    b) le targhe in prova degli autoveicoli e dei rimorchi; 
    c) le targhe di immatricolazione dei motoveicoli; 
    d) le targhe in prova dei motoveicoli; 
    e) le targhe di immatricolazione dei rimorchi; 
    f) le targhe per veicoli Escursionisti Esteri; 
  giallo per: 
    g)  le  targhe  di  immatricolazione  delle   macchine   agricole
semoventi e trainate; 
    h)  le  targhe  di  immatricolazione  delle  macchine  operatrici
semoventi e trainate; 
    i) le targhe in prova delle macchine agricole; 
    l) le targhe in prova delle macchine operatrici; 
    m) le targhe ripetitrici per tutti i veicoli trainati. 
  Le prescrizioni cromatiche relative ai colori bianco e giallo  sono
contenute al punto 4.1. 
1.4. Fori e spigoli. 
  Le targhe devono essere realizzate con quattro  fori  di  fissaggio
del diametro di 5 mm e gli spigoli raccordati. L'ubicazione dei  fori
nelle targhe dovra' essere conforme a quella  indicata  nelle  figure
allegate. 
2. PRESCRIZIONI APPLICABILI AI COMPONENTI DELLE TARGHE. 
2.1. Supporto metallico. 
  Il supporto metallico deve essere in lamiera di alluminio  tipo  Al
99,5 UNI 9001, parte seconda, nelle gradazioni H12, H14 o H24,  dello
spessore  di  1,00  (Piu'  o  Meno)  0,05  mm,  piano  all'origine  e
sottoposto a trattamento protettivo fosfo-cromatante secondo UNI 4718
o cromatante secondo UNI 4719. 
2.2. Pellicole retroriflettenti. 
  Le pellicole retroriflettenti per targhe devono essere di materiale
plastico,  sottili,  perfettamente  lisce,  di  spessore  uniforme  e
autoadesive, cioe'  recare  sul  retro  un  adesivo  pronto  all'uso,
protetto da un foglio di minimo spessore "liner", che sia  facilmente
e completamente asportabile senza dover ricorrere ad acqua, solventi,
a speciali tecniche o  attrezzature.  Tali  pellicole,  separate  dal
foglio protettivo di cui sopra, devono aderire a qualsiasi  supporto,
rigido, liscio e perfettamente pulito. Esse devono,  inoltre,  essere
imbutibili con profondita' di imbutitura di  1,5  mm;  devono  essere
colorabili sia con inchiostri e sia  con  paste  serigrafiche,  avere
caratteristiche  fisiche  stabili  nel  tempo  ed  essere  resistenti
all'aggressione degli agenti chimici. La rispondenza delle  pellicole
ai requisiti prescritti e'  accertata  dal  Ministero  dei  trasporti
secondo le procedure illustrate nel presente disciplinare. 
2.3. Coloranti e trasparente protettivo. 
  Gli  inchiostri,  le  paste  serigrafiche,  le  vernici  opache   e
trasparenti ed i solventi, impiegati nella produzione  delle  targhe,
devono  essere  quelli  specificati  nella   documentazione   tecnica
presentata all'atto della  richiesta  di  riconoscimento  d'idoneita'
della pellicola. Essi devono avere  caratteristiche  fisiche  stabili
nel tempo e devono essere resistenti all'azione degli agenti chimici. 
I trasparenti protettivi devono, inoltre, presentare  caratteristiche
di resistenza all'abrasione. 
3. PROCEDURE DI ACCETTAZIONE. 
3.1. Targhe. 
  All'atto della fornitura delle targhe ai  vari  Uffici  provinciali
della Direzione generale della M.C.T.C., il  Provveditorato  generale
dello Stato vigilera' che le targhe siano realizzate a regola  d'arte
secondo le prescrizioni contenute nel paragrafo  1,  con  lamiera  di
tipo prescritto e con pellicola retroriflettente conforme a quella di
tipo  riconosciuto  ammissibile.  Nei  casi  di  controversia   sulla
idoneita' delle forniture per difetto di fabbricazione, la  questione
viene  definita  dal  Ministero  dei  trasporti   d'intesa   con   il
Provveditorato generale dello Stato. 
3.2. Riconoscimento della idoneita' delle pellicole  retroriflettenti
e delle vernici per targhe. 
3.2.1 Definizione del tipo. 
  Ai fini del riconoscimento d'idoneita', il tipo  di  una  pellicola
viene definito da: 
    a) denominazione commerciale; 
    b) materiale; 
    c) colore; 
    d) caratteristiche tecniche. 
3.2.2 Domanda. 
  L'Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato  indice  periodicamente
gare  di  approvvigionamento  delle  pellicole  retroriflettenti  per
targhe. Il fabbricante di pellicole, od il suo legale rappresentante,
che intenda partecipare alla gara con un tipo di pellicola che ancora
non  abbia  ottenuto  il  riconoscimento  di  idoneita',   alleghera'
all'offerta   ed   alla   documentazione   richiesta    dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato  una  domanda  di  riconoscimento  di
idoneita' della  pellicola  indirizzata  al  Provveditorato  generale
dello Stato completa dei seguenti documenti: 
    a) atto di sottomissione con il quale dichiara  di  accettare  il
controllo della conformita' delle pellicole fornite; 
    b) delega a richiedere il riconoscimento di idoneita'  con  firma
autenticata da un notaio ovvero, nel caso in cui il delegante risieda
all'estero, dalla autorita' consolare competente (solo  nel  caso  in
cui  il  richiedente  il  riconoscimento  di  idoneita'  non  sia  il
fabbricante della pellicola); 
    c) relazione tecnica descrittiva del tipo di pellicola presentata
al riconoscimento, completa di ogni  notizia  utile  e  di  tutte  le
istruzioni alle quali l'Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato  si
atterra' nei processi di  produzione  e  nell'immagazzinamento  delle
pellicole. In particolare nella relazione dovranno essere specificate
le  paste  serigrafiche,  gli  inchiostri,  le   vernici   opache   e
trasparenti compatibili con le  pellicole  e  le  loro  modalita'  di
applicazione nonche'  i  solventi  da  utilizzare  per  asportare  le
macchie di vernice che potrebbero prodursi in  sede  di  lavorazione,
ecc.; 
    d)  dichiarazione  in  cui  si  garantisce  che   le   pellicole,
utilizzate secondo le prescrizioni contenute nella relazione tecnica,
sono garantite per cinque anni. 
3.2.3. Presentazione dei campioni. 
  Per  ogni  tipo  di  pellicola  per  la  quale  e'   richiesto   il
riconoscimento di idoneita', il richiedente presentera' la pellicola,
le vernici ed il trasparente  protettivo  in  quantitativi  doppi  di
quelli necessari all'effettuazione delle prove di cui ai paragrafi  4
e 5. I campioni saranno approntati,  alla  presenza  di  tecnici  del
richiedente, dall'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato,  che
utilizzera' fogli di alluminio del tipo destinato alla produzione per
le prove di cui al paragrafo 4. Per le prove di cui al  paragrafo  5,
da eseguire solo se tutte le prove di cui al paragrafo 4 avranno dato
esito positivo, dovranno inoltre essere forniti,  per  ogni  tipo  di
pellicola per la quale e' richiesto il riconoscimento  di  idoneita',
una bobina di lunghezza minima di 200 m e larghezza 0,111 m,  nonche'
gli inchiostri ed il trasparente protettivo. I prodotti di cui  sopra
non dovranno recare alcuna iscrizione, comunque  realizzata,  che  ne
renda possibile l'identificazione. 
3.2.4. Procedura amministrativa. 
  L'Istituto  Poligrafico  e   Zecca   dello   Stato,   raccolte   le
documentazioni  ed  i  materiali  necessari  al   riconoscimento   di
idoneita', sotto  la  vigilanza  del  Provveditorato  generale  dello
Stato, rendera' anonime le campionature approntate in conformita'  al
punto 3.2.3 e le inoltrera'  al  Ministero  dei  trasporti  Direzione
generale della M.C.T.C. per le prove di cui al paragrafo  4.  Per  le
prove di cui al paragrafo 5  l'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello
Stato   mettera'   i   materiali   pervenuti   a   disposizione   del
Provveditorato generale dello Stato, che li  rendera'  anonimi  e  li
restituira'  all'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello   Stato   per
l'effettuazione delle prove. Il Ministero dei trasporti  -  Direzione
generale della M.C.T.C. e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
effettuate le verifiche tecniche previste ai  paragrafi  4  e  5,  ne
comunicheranno l'esito al Provveditorato  generale  dello  Stato  che
emanera' l'atto di riconoscimento di idoneita'.  Tale  riconoscimento
potra'  essere  rilasciato  al  richiedente  solamente  se  tutte  le
verifiche  e  gli  accertamenti  di  cui  sopra  avranno  dato  esito
positivo,  e  dopo  che  sara'  stata  consegnata  una  dichiarazione
indicante la composizione chimica dei prodotti e quant'altro ritenuto
necessario dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di  concerto
con l'Istituto Superiore di Sanita' per accertamenti  in  materia  di
igiene e sicurezza dei lavoratori. 
3.3. Validita' del riconoscimento di idoneita'. 
  Il  riconoscimento  di  idoneita',  accordato  dal   Provveditorato
generale dello Stato, ha cinque anni di  validita'  ed  autorizza  il
titolare del riconoscimento: 
    a) a concorrere alle  gare  di  fornitura  indette  dall'Istituto
Poligrafico e Zecca  dello  Stato  offrendo  pellicole  identiche  al
campione riconosciuto idoneo; 
    b) a marcare le  pellicole  fornite  all'Istituto  Poligrafico  e
Zecca dello Stato con un simbolo di identificazione  indelebile,  non
asportabile   ne'   correggibile,   costituito   dalla   sigla    del
riconoscimento ottenuto,  applicato  conformemente  all'illustrazione
esemplificativa della figura III 5. 
3.4. Conformita' della produzione. 
3.4.1. Facolta' di prelievo. 
  Il Ministero dei trasporti, d'intesa con il Provveditorato generale
dello Stato, si riserva la facolta' piu' ampia di prelevare  campioni
di pellicola presso i magazzini  dell'Istituto  Poligrafico  e  Zecca
dello Stato per verificarne la conformita' alle prescrizioni tecniche
del presente disciplinare. 
3.4.2. Sanzioni per non conformita' della produzione. 
  Nelle eventualita' che i  campioni  prelevati  non  soddisfacessero
alle prescrizioni del disciplinare, il Provveditorato generale  dello
Stato potra' procedere alla revoca del  riconoscimento  di  idoneita'
accordato. In tal caso non potra' piu'  essere  fornita  all'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato la pellicola marcata con il numero di
riconoscimento revocato, fatte  salve  le  penalita'  e  le  sanzioni
precisate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nei bandi  di
gara per l'approvvigionamento del prodotto. 
3.5. Conferma della validita' del riconoscimento di idoneita'. 
3.5.1. Conferma quinquennale. 
  La  validita'  del  riconoscimento  di  idoneita'   accordato   dal
Provveditorato generale dello Stato, in virtu' del punto 3.2.4,  puo'
essere confermata di cinque anni in cinque anni. 
3.5.2. Domanda. 
  La  conferma  della  validita'  e'  richiesta  dal   titolare   del
riconoscimento di idoneita' non oltre sei mesi  dalla  sua  scadenza,
con una domanda  rivolta  al  Provveditorato  generale  dello  Stato,
tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La domanda dovra'
fare  riferimento  al  riconoscimento  di  idoneita'  precedentemente
ottenuto. 
3.5.3. Presentazione dei campioni. 
  Per ogni tipo di pellicola per il quale e' richiesta la conferma di
idoneita', il richiedente presentera' la pellicola, le vernici, ed il
trasparente protettivo  in  quantita'  doppia  di  quella  necessaria
all'approntamento dei campioni da utilizzare per le prove di  cui  al
punto 3.5.4. I campioni saranno approntati, alla presenza dei tecnici
del richiedente, dall'Istituto Poligrafico e Zecca  dello  Stato  che
utilizzera' fogli di alluminio del tipo destinato alla produzione. 
3.5.4. Procedura amministrativa. 
  L'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello   Stato,   inoltrera'   le
campionature al Ministero  dei  trasporti  Direzione  generale  della
M.C.T.C. Questi, effettuate le verifiche e prove  di  fotometria,  di
adesivita',  di  imbutibilita'  e  di  resistenza  all'abrasione  dei
trasparenti protettivi  con  i  criteri  di  cui  rispettivamente  ai
sottoparagrafi 4.2, 4.3,  4.8  e  4.9,  ne  comunichera'  l'esito  al
Provveditorato generale dello Stato che emanera' l'atto  di  conferma
della  validita'  del  riconoscimento  di  idoneita'.  Tale  conferma
consentira' al titolare del riconoscimento di continuare ad usufruire
per altri cinque anni delle prerogative di cui ai capoversi a)  e  b)
del sottoparagrafo 3.3. 
4. PRESCRIZIONI  E  METODOLOGIE  DI  PROVA  RELATIVE  ALLE  PELLICOLE
RETRORIFLETTENTI ED ALLE VERNICI TRASPARENTI. 
4.1. Colorimetria. 
  I  colori  delle  pellicole  retroriflettenti  da  impiegare  nella
fabbricazione delle targhe, protette da vernice trasparente applicata
secondo le istruzioni  dichiarate  dal  fabbricante  nella  relazione
tecnica, devono avere coordinate colorimetriche comprese  all'interno
dei quadrilateri appresso definiti mediante indicazione delle coordi-
nate dei vertici. 
4.1.1 Determinazioni effettuate con l'illuminante "C" della C.I.E. 
4.1.1.1 Colore "bianco". 
    

======================================================================
|Punti             |      1     |    2    |    3    |   4            |
+------------------+------------+---------+---------+----------------+
|  X               |    0,315   |  0,360  |  0,338  | 0,295          |
|  Y               |    0,305   |  0,360  |  0,377  | 0,323          |
+------------------+------------+---------+---------+----------------+
    
con limite minimo di riflettenza del 34%. 
4.1.1.2 Colore "giallo". 
    

======================================================================
|Punti             |      1     |    2    |    3    |   4            |
+------------------+------------+---------+---------+----------------+
|  X               |    0,490   |  0,538  |  0,478  | 0,443          |
|  Y               |    0,430   |  0,460  |  0,520  | 0,477          |
+------------------+------------+---------+---------+----------------+
    
con limite minimo di riflettenza del 27%. 
4.1.2 Determinazioni effettuate con l'illuminante "A" della C.I.E. 
4.1.2.1 Colore "bianco". 
    

=====================================================================
|Punti             |      1     |    2    |    3    |   4           |
+------------------+------------+---------+---------+---------------+
|  X               |    0,450   |  0,548  |  0,417  | 0,372         |
|  Y               |    0,513   |  0,404  |  0,359  | 0,405         |
+------------------+------------+---------+---------+---------------+
    
4.1.2.2 Colore "giallo". 
    

=====================================================================
|Punti             |      1     |    2    |    3    |   4           |
+------------------+------------+---------+---------+---------------+
|  X               |    0,585   |  0,610  |  0,520  | 0,505         |
|  Y               |    0,385   |  0,390  |  0,480  | 0,465         |
+------------------+------------+---------+---------+---------------+
    
4.2. Fotometria. 
4.2.1. Prescrizioni. 
4.2.1.1. Valori minimi. 
  Nella tabella che segue sono riportati  in  mcd/lux  cm(Elevato  al
Quadrato)  i  valori  ammessi  per  il  coefficiente   specifico   di
intensita' luminosa (C.I.L.)  delle  pellicole  retroriflettenti  per
targhe, illuminate con l'illuminante "A" della C.I.E. 
"bianco": 
    

=====================================================================
    Angolo   |                     Angolo di incidenza
di divergenza|-------------------------------------------------------
    
    

+------------+-------------------+-----------------+-----------------+
|            | (Piu' o Meno) 5   |(Piu' o Meno) 30 |(Piu' o Meno) 40 |
+------------+-------------------+-----------------+-----------------+
|            |                  |                  |                 |
|    12'     |        4,50      |        2,20      |       1,40      |
|    20'     |        3,50      |        1,70      |       0,70      |
|     2      |        0,30      |        0,20      |       0,10      |
+------------+------------------+------------------+-----------------+
    
"giallo": 
    
=====================================================================
    Angolo   |                     Angolo di incidenza
di divergenza|-------------------------------------------------------
    
    

+------------+------------------+------------------+-----------------+
|            | (Piu' o Meno) 5  |(Piu' o Meno) 30  |(Piu' o Meno) 40 |
+------------|------------------|------------------|-----------------+
|            |                  |                  |                 |
|    12'     |        3,70      |        1,80      |       0,80      |
|    20'     |        2,80      |        1,40      |       0,60      |
|     2      |        0,25      |        0,16      |       0,08      |
+------------+------------------+------------------+-----------------+
    
4.2.1.2. Valori massimi. 
  Il C.I.L. corrispondente ad un angolo di divergenza di 20' e ad un 
angolo di incidenza di 5 deve risultare non superiore al valore di 7 
mcd/lux cm(Elevato al Quadrato). 
4.2.2. Metodologia di prova. 
  La verifica della corrispondenza alle prescrizioni fotometriche  si
effettua su quattro provini, costituiti da  rettangoli  di  pellicola
protetti da trasparente applicato secondo  le  istruzioni  dichiarate
dal fabbricante nella relazione tecnica, delle dimensioni  minime  di
70 x 100 mm, applicati su supporto metallico piano; le  misure  vanno
effettuate con il provino a 15 (Piu' o Meno) 0,15 m di distanza dalla
sorgente luminosa (lente di uscita del  proiettore)  e  la  prova  e'
giudicata positiva se tutti e quattro i provini  sono  caratterizzati
da valori del C.I.L. compresi tra i minimi e massimi sopra indicati. 
4.3. Adesivita'. 
4.3.1. Prescrizioni. 
  Il  collante  autoadesivo  delle  pellicole  retroriflettenti  deve
essere tale che la pellicola, applicata su un supporto  di  alluminio
liscio e pulito e sottoposta ad una forza di  trazione  0,333  daN/cm
per 5 minuti non si distacchi dal supporto per piu' di: 
    a) 5 cm a temperatura ambiente; 
    b) 8 cm a caldo (70 (Piu' o Meno) 2 C). 
4.3.2. Metodologia di prova. 
4.3.2.1. A temperatura ambiente. 
4.3.2.1.1. Preparazione dei provini. Un campione di pellicola viene 
   condizionato mediante mantenimento per 4  ore  alla  pressione  di
   0,175 bar  alla  temperatura  di  70  C  (Piu'  o  Meno)  2  C  ed
   all'umidita' relativa del 65%  (Piu'  o  Meno)  5%.  Riportato  il
   campione a temperatura ambiente, si ritagliano due  provini  delle
   dimensioni di 3 x 15 cm e si rimuove manualmente  il  liner  senza
   fare ricorso ad acqua  o  ad  altri  solventi.  In  tale  fase  si
   osservera' se il liner si  rompe,  si  lacera  ovvero  se  asporta
   adesivo dalla superficie della pellicola retroriflettente. 
4.3.2.1.2. Si fanno aderire 10 cm di ogni provino ad una lastra di 
   alluminio a facce lisce, perfettamente pulite e sgrassate e lo  si
   condiziona per temperatura ed umidita' lasciandolo per  almeno  48
   ore in un ambiente a temperatura di 20 C (Piu' o Meno) 2 C  ed  al
   65% (Piu' o Meno) 5%  di  umidita'  relativa.  Successivamente  si
   sospende la lastra in posizione  orizzontale  con  i  due  provini
   nella superficie inferiore e si applica  la  forza  di  1  daN  ad
   ognuna delle estremita' libere dei  provini  permettendo  loro  di
   pendere liberamente formando un angolo di 90 con la superficie 
   della lastra in prova. Trascorsi cinque minuti dalla  applicazione
   delle masse, si misura la  lunghezza  della  striscia  che  si  e'
   distaccata. La  prova  e'  giudicata  favorevole  se  in  fase  di
   rimozione del liner non si sono verificate rotture  o  lacerazioni
   della pellicola, o  asportazioni  di  adesivo,  e  se  entrambi  i
   provini si sono distaccati dalla  lastra  per  una  lunghezza  non
   superiore a 5,00 cm. 
4.3.2.2. A caldo. 
4.3.2.2.1. Preparazione dei provini. Si procede come al punto 
   4.3.2.1.1. 
4.3.2.2.2 Si fanno aderire 10 cm di ogni provino ad una lastra di 
   alluminio a facce lisce perfettamente pulite e sgrassate e  lo  si
   condiziona per temperatura ed umidita' lasciandolo per  almeno  48
   ore in un ambiente a temperatura di 20 C (Piu' o Meno) 2 C al  65%
   (Piu' o Meno) 5% di umidita' relativa. Successivamente  i  provini
   vengono condizionati per temperatura mediante mantenimento  per  4
   ore alla temperatura di 70 C (Piu' o  Meno)  2  C.  Immediatamente
   dopo l'estrazione dal forno termostatico, si applica la forza di 1
   daN all'estremita' libere dei provini e si procede come  al  punto
   4.3.2.1.2.  La  prova  e'  giudicata  favorevole  se  in  fase  di
   rimozione del liner non si sono verificate rotture  o  lacerazioni
   della pellicola o asportazioni di adesivo e se entrambi i  provini
   si sono distaccati dalla lastra di prova  per  una  lunghezza  non
   superiore a 8,00 cm. 
4.4. Allungabilita'. 
4.4.1. Prescrizioni. 
  Le pellicole destinate alle targhe devono essere caratterizzate  da
un allungamento a rottura superiore al 45%. 
4.4.2. Metodologia di prova. 
  La prova si effettua sottoponendo alla trazione cinque  strisce  di
pellicola e misurandone l'allungamento corrispondente  alla  rottura.
La prova va effettuata alla temperatura ambiente di 20 (Piu' o Meno) 
2 C con strisce di pellicola larghe almeno  25,5  mm,  applicando  il
carico alla velocita' di 300 mm/minuto. 
  4.4.3. Valutazione dei risultati Si definisce come allungamento  di
un provino il valore: 
                            L L 
                                 -- 
                                 R U 
                       a= ---------------- 
                                 L 
                                  U 
a = allungamento 
L = distanza tra le pinze del dinamometro corrispondente alla 
 R rottura del provino 
L = distanza tra le pinze del dinamometro con il provino 
 U sottoposto ad un precarico di 0,5 N, e la prova e' giudicata 
      favorevole se: 
A) a(max) -- a(min) e' minore o uguale a 0,20; 
B) la media dei tre valori di a  compresi  tra  a(max)  e  a(min)  e'
maggiore o uguale a 0,45. 
4.5. Resistenza all'azione degli agenti chimici. 
4.5.1. Prescrizioni. 
  Le pellicole e le vernici  trasparenti  protettive  destinate  alle
targhe devono presentare  caratteristiche  di  resistenza  all'azione
dell'acqua distillata, dei combustibili per autotrazione, degli  olii
lubrificanti, delle soluzioni alcaline  e  delle  nebbie  saline.  La
prescrizione si verifica sottoponendo provini costituiti da pellicola
applicata su  lastra  di  alluminio  alla  aggressione  degli  agenti
chimici sopraelencati secondo  le  modalita'  appresso  definite.  Al
termine delle prove le pellicole, esaminate visivamente, non dovranno
mostrare alcun difetto appariscente, quale: 
    a) bolle; 
    b) fessurazioni; 
    c) variazioni di colore apprezzabili; 
    d) scollamenti dal supporto metallico; 
ed, inoltre, il coefficiente specifico  di  intensita'  luminosa  non
dovra' scendere al di sotto dei valori  minimi  prescritti  al  punto
4.2.1.1. Nella  eventualita'  che  all'esame  visivo  si  rilevassero
variazioni  cromatiche   si   procedera'   a   nuove   determinazioni
colorimetriche accertando che il  campione  corrisponda  ancora  alle
disposizioni del punto 4.1. 
4.5.2. Metodologia di prova. 
4.5.2.1. Preparazione dei provini. 
  I campioni  di  pellicola,  preventivamente  condizionati  mediante
mantenimento per 4 ore alla pressione di 0,175 bar  alla  temperatura
di 70 C (Piu' o Meno) 2 C ed all'umidita' relativa del  65%  (Piu'  o
Meno) 5% vengono ritagliati in rettangoli delle dimensioni minime  di
70 x 100  mm,  successivamente  vengono  applicati  a  rettangoli  di
lamiera di alluminio per targhe delle stesse  dimensioni.  I  provini
cosi' ottenuti, ricoperti di trasparente protettivo applicato secondo
le istruzioni dichiarate dal  fabbricante  nella  relazione  tecnica,
vengono lasciati riposare per almeno 48 ore alla temperatura di 20 C 
(Piu' o Meno) 2 C. 
4.5.2.2. Prove per immersione. 
  Trascorso tale periodo, i provini, in numero di due per ogni bagno,
vanno sottoposti  agli  agenti  chimici  secondo  quanto  di  seguito
precisato: 
    

=======================================================================
|    Agente chimico          |         Temperatura   |     Durata     |
|                            |          del bagno    |della immersione|
+----------------------------+-----------------------+----------------+
|Carburante (70% di isottano | 20 (Piu' o Meno) 2  C |     30 min     |
| e 30% toluene)             |                       |                |
+----------------------------+-----------------------+----------------+
|Olio lubrificante additivato| 20 (Piu' o meno) 2  C |      2 h       |
| (SAE 10 W 50)              |                       |                |
+----------------------------+-----------------------+----------------+
|Soluzione alcalina (carbo-  | 20 (Piu' o meno) 2  C |      2 h       |
| nato sodico al 3% in acqua |                       |                |
| distillata)                |                       |                |
+----------------------------+-----------------------+----------------+
|                            |                       |                |
|Acqua distillata            | 20 (Piu' o Meno) 2  C |      24 h      |
+----------------------------+-----------------------+----------------+
              
    
4.5.2.3. Prove in cella climatica. 
Due  provini  vengono  sottoposti  all'azione  della  nebbia   salina
ottenuta da una soluzione  acquosa  di  cloruro  sodico  al  5%  alla
 temperatura di 35 (Piu' o Meno) 2 C. La durata della prova e' di 96 
ore consecutive. 
4.5.3. Esame dei provini. 
  Trascorsi cinque minuti dall'estrazione dai  bagni  o  dalla  cella
climatica, i provini vengono asciugati e puliti con un panno  morbido
ed  esaminati  per  raffronto  con  un  provino  vergine.  Gli  esami
fotometrici  e  le   eventuali   determinazioni   colorimetriche   si
effettuano almeno 24 ore dopo l'estrazione. 
4.5.4. Interpretazione dei risultati. 
  Le prove si intendono superate con  esito  favorevole  se  tutti  i
provini ottemperano alle prescrizioni del punto 4.5.1. 
4.6. Resistenza all'invecchiamento. 
4.6.1. Prescrizioni. 
  Le pellicole e le vernici  trasparenti  protettive  destinate  alle
targhe devono presentare caratteristiche di stabilita' nel tempo e di
resistenza all'azione degli agenti atmosferici (luce e  pioggia).  La
prescrizione si verifica sottoponendo provini costituiti da pellicola
applicata su  lastra  di  alluminio  ad  invecchiamento  artificiale,
secondo le modalita'  che  verranno  appresso  definite.  Al  termine
dell'invecchiamento le pellicole esaminate visivamente  non  dovranno
presentare alcun difetto appariscente, quale: 
    a) bolle; 
    b) fessurazione; 
    c) variazioni di colore apprezzabili; 
    d) scollamenti dal supporto metallico; 
ed inoltre il  coefficiente  specifico  di  intensita'  luminosa  non
dovra' scendere al di sotto del 50% dei valori minimi  prescritti  al
punto 4.2.1.1. Nella eventualita' che all'esame visivo si rivelassero
variazioni  cromatiche   si   procedera'   a   nuove   determinazioni
colorimetriche accertando che il campione risponda alle  prescrizioni
del punto 4.1. 
4.6.2. Metodologia di prova. 
4.6.2.1. Preparazione dei provini. 
  Si preparano tre provini  procedendo  secondo  quanto  indicato  al
punto 4.5.2.1. 
4.6.2.2. Invecchiamento artificiale. 
  I tre provini vengono sottoposti ad invecchiamento  utilizzando  un
apparecchio Weather -  Ometer  Atlas  tipo  DMC/WR  equipaggiati  con
portacampioni Atlas VPD programmato secondo il seguente ciclo: 
    a) solo azione delle radiazioni 102 min; 
    b) azione combinata spruzzo d'acqua e radiazioni 18 min; 
    c) temperatura dell'acqua all'entrata nell'apparecchio di spruzzo 
16 (Piu' o Meno) 5 C; 
    d) temperatura massima all'interno dell'apparecchio 63 (Piu' o 
Meno) 2 C; 
per un periodo complessivo di 1000  ore,  che  possono  essere  anche
continuative. 
4.6.3. Esame dei provini. 
  Si procede come specificato al punto 4.5.3. 
4.6.4. Valutazione dei risultati. 
  Si  applicano  gli  stessi  criteri  descritti  al   punto   4.5.4,
precisando che le esigenze fotometriche si intendono soddisfatte se i
C.I.L. misurati non risultano inferiori  al  50%  dei  valori  minimi
prescritti al punto 4.2.1.1. 
4.7. Resistenza meccanica alle basse temperature. 
4.7.1. Prescrizioni. 
  Le pellicole retroriflettenti e le vernici  trasparenti  protettive
per targhe devono  presentare  buone  caratteristiche  di  resistenza
all'urto in condizioni di bassa temperatura. Tale esigenza si intende
soddisfatta se la pellicola, applicata al  supporto  di  alluminio  e
condizionata per umidita' e temperatura, percossa  con  percussore  a
superficie sferica secondo le procedure di  seguito  illustrate,  non
presenta,  nella  zona  esterna  al  punto  di  impatto,   cretti   o
scheggiature visibili. 
4.7.2. Metodologia di prove. 
4.7.2.1. Preparazione dei provini. 
  Si preparano tre provini procedendo come indicato al punto 4.5.2.1.
4.7.2.2. Condizionamento dei provini. 
  I tre provini vengono immersi per due ore in acqua distillata a 
   temperatura ambiente (20 (Piu' o Meno) 2 C). Successivamente si 
asciugano con un panno morbido e si condizionano per temperatura 
mantenendoli per 24 ore in un criostato a -20 (Piu' o Meno) 2 C. 
4.7.2.3. Apparecchiatura di prova. 
  Per la prova d'urto si usa un percussore  in  caduta  libera  delle
seguenti caratteristiche: 
    a) massa 500 g; 
    b) altezza di caduta 25 cm; 
    c) punta a sferica in acciaio del diametro di 12,7 mm; 
    d) piano di appoggio del provino in gomma 50 shore. 
4.7.2.4 Esecuzione della prova. 
  I provini, immediatamente dopo la loro  estrazione  dal  criostato,
vengono cimentati con due colpi di percussore in rapida successione. 
4.7.2.5. Valutazione dei risultati. 
  La prova si  giudica  superata  favorevolmente  se  i  tre  provini
esaminati  da  una  distanza  di  25  cm,  non  presentano  cretti  o
scheggiature visibili sulla superficie esterna alla circonferenza  di
6 mm di diametro che circoscrive la zona d'impatto. 
4.8. Imbutibilita'. 
4.8.1. Prescrizioni. 
  Le pellicole retroriflettenti per targhe devono  essere  imbutibili
con profondita' d'imbutitura di 1,5 mm. Tale  requisito  si  verifica
imbutendo provini costituiti da pellicola e  da  lamiera  d'alluminio
per targhe delle spessore di 1,00 (Piu' o Meno) 0,05  mm  secondo  le
procedure di seguito illustrate e verificando che la pellicola  resti
integra. 
4.8.2. Metodologia di prova. 
4.8.2.1. Preparazione dei provini. 
  Si  preparano  tre  provini  delle  dimensioni  di  100  x  100  mm
procedendo come indicato al punto 4.5.2.1 ma senza l'applicazione del
trasparente protettivo. 
4.8.2.2. Apparecchiatura di prova. 
  Per la prova di imbutibilita' si usa: 
    a) un punzone in acciaio dello spessore di 2,00 mm conforme  alla
figura III 6; 
    b) una lastra di gomma delle dimensione di 100  x  100  x  15  mm
della durezza 80 (Piu' o Meno) 5 shore; 
    c) una pressa da 20.000 daN. 
4.8.2.3. Esecuzione della prova. 
  Si dispongono nella pressa: 
    a) punzone; 
    b) provino; 
    c) gomma; 
e si applica la forza di 20.000 daN. 
4.8.2.4 Valutazione dei risultati. 
  La prova si  giudica  superata  favorevolmente  se  i  tre  provini
esaminati da una distanza di 25  cm  non  presentano  fessurazioni  o
cretti visibili. 
4.9. Resistenza all'abrasione dei trasparenti protettivi. 
4.9.1. Prescrizioni. 
  Le vernici  trasparenti  destinate  alla  protezione  delle  targhe
devono presentare caratteristiche di resistenza  all'abrasione.  Tale
resistenza si  verifica  sottoponendo  provini  protetti  da  vernice
trasparente all'azione di un getto di sabbia  e  verificando  che  la
pellicola non venga intaccata. 
4.9.2. Metodologia di prova. 
4.9.2.1. Preparazione dei provini. 
  Si preparano tre provini delle dimensioni di 70 x 100 mm procedendo
come  indicato  al  punto  4.5.2.1,  avendo  pero'  l'avvertenza   di
verniciarli con vernice nera prima di proteggerli con il  trasparente
protettivo. 
4.9.2.2. Apparecchiatura di prova. 
  Si utilizza un apparecchio che  consenta  la  caduta  libera  della
sabbia normale (sabbia quarzosa lavata passante in  un  setaccio  con
maglie da 1,0 mm e trattenuta da un setaccio con maglie da  0,5  mm),
attraverso  un  foro  guida  cilindrico  del  diametro  di  8  mm   e
dell'altezza di 20 mm. Una camicia cilindrica del diametro di 80  mm,
concentrica e coassiale al foro guida, delimita il  getto  di  sabbia
fino a 150 mm dal centro della zona d'impatto.  L'apparecchiatura  e'
illustrata nella figura III.8. 
4.9.2.3. Esecuzione della prova. 
Si fanno cadere in caduta libera da un'altezza di 200 cm, riferiti al
centro del provino da saggiare disposto con il lato lungo inclinato a
             45 rispetto alla verticale, 2O kg di sabbia 
normalizzata. 
4.9.2.4. Valutazione dei risultati. 
  La prova si giudica  superata  favorevolmente  se  i  tre  provini,
esaminati da una distanza di 25 cm, non  presentano  ad  un  esame  a
vista asportazioni di vernice nera. 
5. PROVE TECNOLOGICHE. 
  Le prove di  seguito  descritte  devono  essere  effettuate  presso
impianti stabiliti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 
5.1. Prova di imbutitura senza stagionatura intermedia. 
Dovra' essere  fornita  una  bobina  di  lunghezza  minima  200  m  e
larghezza 0,111 m; la prova consistera'  nell'imbutitura  di  n.  100
esemplari di targa numerica posteriore per autoveicoli con sigla "AN"
e  di  100  con  sigla  "MI",  stampati  in  sequenza.  Se   ritenuto
necessario, subito dopo l'applicazione  della  pellicola,  il  nastro
 potra' essere riscaldato in linea a una temperatura di 40 - 50 C in 
un forno della lunghezza di 2,50 m; la velocita' del nastro e' di  10
m/min circa. Non dovranno essere rilevabili tracce di distacco  o  di
rottura della pellicola. 
5.2. Prova di applicazione di inchiostri. 
  Gli inchiostri forniti con la pellicola dovranno essere  utilizzati
su una linea di verniciatura che preveda una verniciatura a  rullo  a
doppia passata, seguita da una permanenza in forno I.R. per  90  sec.
ad una temperatura max di 140 C. All'uscita dal forno gli  inchiostri
dovranno essere perfettamente asciutti e non dare luogo  ad  adesione
dei pezzi tra loro negli impilatori. 
5.3. Prova di applicazione del trasparente protettivo. 
  La  prova   sara'   effettuata   nelle   seguenti   condizioni   di
funzionamento (durata delle varie fasi): 
    a) appassimento 15 min; 
    b) preessiccazione (80 C) 11 min; 
    c) essiccazione (120 C) 20 min. 
  All'uscita dell'impianto la vernice dovra'  apparire  completamente
secca ed i pezzi, distaccati dai ganci ed impilati, non dovranno  dar
luogo ad adesione tra loro.