APPENDICI AL TITOLO III
Appendice I - Art. 198 Caratteristiche costruttive e modalita'
di controllo dei ciclomotori
Appendice II - Art. 199 Caratteristiche costruttive dei quadrici a
motore
Appendice III - Art. 225 Dispositivi di segnalazione visiva dei
velocipedi
Appendice IV - Art. 219 Valore massimo della massa rimorchiabile sua
determinazione.
Procedure per l'agganciamento dei
rimorchi
Appendice V - Art. 227 Caratteristiche costruttive e funzionali dei
veicoli a motore e loro rimorchi
Appendice VI - Art. 231 Particolari costruttivi del segnale mobi
plurifunzionale di soccorso
Appendice VII - Art. 233 Punzonatura d'ufficio del numero di tela
Appendice VIII - Art. 237 Efficienza dei veicoli a motore e loro
rimorchi in circolazione
Appendice IX - Art. 238 Elementi su cui devono essere effettuati
controlli tecnici
Appendice X - Art. 241 Attrezzature delle imprese abilitate all
revisione dei veicoli
Appendice XI - Art. 255 Targhe provvisorie di circolazione
Appendice XII - Art. 257 Criteri per la formazione dei dati delle
targhe dei veicoli a motore e dei
rimorchi
Appendice XIII - Art. 260 Caratteristiche costruttive, dimensio-
nali, fotometriche, cromatiche e di
leggibilita' delle targhe. Requisiti di
idoneita' per la loro accettazione
--------------
APPENDICE I - Art. 198
(Caratteristiche costruttive e modalita' di controllo dei
ciclomotori)
1. Le caratteristiche costruttive dei ciclomotori di cui
all'articolo 198 sono le seguenti:
a) Silenziatore di aspirazione: la sezione totale delle luci di
ammissione non deve essere inferiore a 1,1 volte quella del diffusore
del carburatore.
b) Carburatore: limitatamente ai ciclomotori a due ruote, il
diametro minimo del diffusore non deve superare 12 mm.
c) Condotto di aspirazione: puo' costituire corpo unico con il
cilindro o puo' essere smontabile. Nel primo caso e qualora realizzi
la sezione minima di aspirazione, in corrispondenza di questa, il
condotto di aspirazione deve avere uno spessore non superiore a 2,5
mm con l'apporto di nervature di rinforzo; sono escluse dalla
precedente prescrizione la luce di ammissione e le sezioni del
condotto che la precedono per una profondita' di 10 mm. Nel secondo
caso il condotto di aspirazione, qualora in esso si realizzi la
sezione minima, deve avere sezione interna pressoche' costante
rispetto a quella minima di aspirazione e spessore costante non
superiore a 2,5 mm per una lunghezza non inferiore a 15 mm; sono
ammesse nervature di rinforzo. La sezione di ingresso del cilindro
deve essere opportunamente raccordata con la sezione interna del
condotto. Lungo tutti i condotti di aspirazione non devono essere
predisposti elementi facilmente alterabili.
d) Guarnizione della testa: non deve avere uno spessore superiore
a 0,5 mm sotto serraggio.
e) Guarnizione cilindro-carter: non deve avere uno spessore
superiore a 0,5 mm sotto serraggio.
f) Pistone: quando il pistone si trova al punto morto superiore
non deve coprire la luce di ammissione. Cio' non si applica alle
parti del canale di travaso che coincidono con la luce di ammissione,
nel caso di distribuzione a lamelle. La rotazione del pistone di 180
gradi non deve aumentare le prestazioni del motore.
g) Cilindro e testa: non vi devono essere discontinuita'
artificiali nei condotti di passaggio dei gas che possano essere
facilmente modificate o rimosse.
h) Sistema di scarico: la parte del tubo di scarico che si trova
all'interno del silenziatore deve essere saldata con la parte esterna
del tubo stesso e comunque inamovibile.
i) Sedile: per il ciclomotore a due ruote, la superficie utile
portante della sella non deve superare in lunghezza 0,40 m. Per il
ciclomotore a tre ruote devono essere disponibili, nell'eventuale
cabina di guida, una larghezza libera di almeno 0,60 m ed una sella o
sedile, con una larghezza non superiore a 0,50 m.
APPENDICE II - Art. 199
(Caratteristiche costruttive dei quadricicli a motore)
1. Le caratteristiche costruttive del motore dei quadricicli sono
le seguenti:
a) numero massimo di cilindri: 2 (per motori a combustione
interna);
b) cilindrata massima: 300 cm(Elevato al Cubo) per motori ad
accensione comandata a due tempi, 550 cm(Elevato al Cubo) per motori
ad accensione comandata a quattro tempi, con esclusione della
sovralimentazione in ambedue i casi; 800 cm(Elevato al Cubo) per
motori ad accensione spontanea;
c) sezione minima del carburatore o dei carburatori (Venturi) non
ottenuta con boccole ad inserimento forzato o facilmente asportabili;
d) sezione totale delle valvole di aspirazione di ogni cilindro
dei motori a 4 tempi non superiore a 1,3 volte la sezione minima del
carburatore, come definita al punto c);
e) sezione minima del condotto nella testa di ogni cilindro dei
motori a 4 tempi non superiore alla sezione minima del carburatore,
come definita al punto c);
f) per i motori a 2 tempi, sezione minima dei condotti non
superiore alla sezione minima del carburatore, come definita al punto
c);
g) per i motori diesel, dispositivo di limitazione del regime
massimo a vuoto del motore realizzato con una tolleranza di (Piu' o
Meno) 150 giri/minuto;
h) spessore di parete di ogni ramo del collettore ridotto al
minimo possibile e tale che, nel punto piu' stretto, non superi 3 mm;
i) per i motori a 2 tempi, armatura delle luci di aspirazione nel
cilindro o nel carter con un anello di acciaio indurito spesso almeno
1 mm e lungo almeno 3 mm in corrispondenza della sezione piu'
stretta; in alternativa montaggio del collettore di aspirazione con
viti a strappo in modo che non possa essere smontato senza
lacerazioni;
l) nei motori a 2 tempi, montando lo stantuffo ruotato di 180
gradi la fasatura non deve cambiare;
m) per i motori a 4 tempi, denuncia della fasatura, alzata e
diametro delle valvole;
n) spessore della guarnizione della testa non superiore a 1,8 mm
e di quella tra cilindro e carter non superiore a 0,5 mm.
2. Le caratteristiche tecniche della paratia di divisione del vano
cabina devono assicurare che:
a) sia solidale alla struttura del veicolo e fissata a non piu'
di 25 cm di distanza del sedile di guida nella posizione di massimo
arretramento;
b) abbia un livello di resistenza al carico in grado di sostenere
una spinta perpendicolare alla paratia omogeneamente distribuita
sull'intera appendice della stessa e pari all'80% del carico massimo
dichiarato in omologazione;
c) consista in una superficie continua con eventuale vetratura
fissa per controllo vano di carico non superiore ad 2500 cm(Elevato
al Quadrato).
APPENDICE III - Art. 219
(Valore massimo della massa rimorchiabile e sua determinazione.
Procedure per l'agganciamento dei rimorchi)
1. Il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile e'
limitato dal rapporto tra la massa complessiva a pieno carico del
rimorchio e la massa complessiva a pieno carico della motrice,
costituenti un complesso di veicoli. Detto rapporto, arrotondato ai
100 kg, non deve superare:
a) 1,45 se il complesso di veicoli e' provvisto di dispositivo di
frenatura di tipo continuo ed automatico;
b) 0,8 se il complesso di veicoli non e' provvisto di dispositivo
di frenatura di tipo continuo ed automatico. Per le autovetture, per
gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose e per le
autocaravan, in ogni caso, il valore della massa rimorchiabile non
puo' essere superiore al valore della tara (massa del veicolo in
ordine di marcia piu' il conducente) di tali veicoli;
c) 0,5 nei casi in cui il rimorchio non sia provvisto di
dispositivo di frenatura o venga trainato un veicolo non considerato
rimorchio, salvo quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, lettera
g).
2. Per gli autoarticolati i valori massimi di cui sopra si
riferiscono al rapporto tra la massa massima sugli assi del
semirimorchio e la tara del trattore aumentata del carico massimo
gravante sulla ralla. Per massa rimorchiabile del trattore si deve
comunque intendere la massa complessiva a pieno carico del
semirimorchio.
3. Per i trattori stradali, muniti di dispositivo di frenatura di
tipo continua ed automatico, non suscettibili di superare la
velocita' di 40 km/h, il valore massimo del rapporto e' elevato a
tre.
4. Per i trasporti eccezionali di cui all'articolo 10 del codice il
valore massimo del rapporto puo' essere elevato a sei, quando la
motrice non possa superare in servizio di traino la velocita' di 40
km/h ed abbia peso aderente non inferiore al 75% della propria massa
complessiva.
5. Le prove per la determinazione della massa rimorchiabile, da
effettuarsi a pieno carico, sono dirette ad accertare:
a) che il complesso dei veicoli possa avviarsi su pendenza non
inferiore all'8%;
b) che il complesso dei veicoli possa marciare ad una velocita'
che non differisca piu' del 10% dalla velocita' corrispondente al
numero di giri di potenza massima del motore, con il rapporto piu'
elevato della trasmissione, su pendenza non inferiore all'1%;
l'accertamento puo' essere effettuato verificando che l'accelerazione
media su strada piana non sia inferiore a 0,1 m/sec(Elevato al
Quadrato), nel campo di utilizzazione del rapporto piu' alto della
trasmissione fra i regimi di coppia massima e di potenza massima.
Questa prova non si effettua nel caso degli autoarticolati,
autosnodati, autotreni e filotreni per i quali sia verificato che il
rapporto tra la potenza massima del motore e la massa totale del
complesso non sia inferiore a 5,88 kW/t.
6. Per effettuare il traino di un rimorchio o di un semirimorchio
e' necessario che:
a) gli organi di traino siano di tipo approvato e compatibili tra
loro;
b) siano verificate le condizioni di inscrivibilita' in curva
previste dall'articolo 217;
c) i dispositivi di frenatura dei due veicoli del complesso
veicolare siano compatibili tra loro;
d) i sistemi di attacco delle giunzioni dei dispositivi di
frenatura e d'illuminazione e segnalazione visiva siano compatibili
tra loro;
e) le dimensioni dei singoli veicoli o del complesso veicolare
non superino i limiti di cui all'articolo 61 del codice, fatta
eccezione per i veicoli adibiti al trasporto di veicoli e di contain-
ers di cui all'articolo 10, comma 3, lettere d) ed e) del codice,
quando per tali veicoli non ricorra l'obbligo dell'autorizzazione
alla circolazione ai sensi del comma 6 dello stesso articolo;
f) le masse dei singoli veicoli o del complesso veicolare non
superino i limiti di cui all'articolo 62 del codice;
g) siano osservati tutti i vincoli prescritti dalla normativa sul
trasporto di merci in generale e di merci pericolose in generale,
quando si tratti di veicoli a cio' destinati.
APPENDICE IV - Art. 225
(Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi)
1. Le caratteristiche e i valori di intensita' luminosa riflessa,
in millicandele per ogni lux di luce bianca incidente, prescritti in
funzione dei differenti angoli di incidenza e di divergenza sono
quelli indicati nella tabella che segue:
=====================================================================
Colore |N.ro| Posizione| Sup. minima | Angolo | Angoli
del | | | di ciascun |divergente| di
dispositivo| | | dispositivo | | incidenza
| | | (cm(Elevato |-------------|-------------
| | | al Quadrato))| |
| | | | | 0 20 40
-----------|----|----------|---------------|-------------|-------------
Rosso | 1 | Post. | 25 |(Piu' o Meno)| 30| 20 | 12
| | | | 20' | | |
| | | |-------------|-------------
| | | |(Piu' o Meno)| 6 | 3 | 2
| | | | 2 | | |
-----------|----|----------|---------------|-------------|---|----|----
| 4 | Pedali | |(Piu' o Meno)|20 | 12 | 5
|----|----------| | 20' | | |
Giallo | | | 8 |-------------|---|----|----
| 4 | Laterale | |(Piu' o Meno)| 4 | 3 | 2
| | | | 2 | | |
-----------|----|----------|---------------|-------------|---|----|----
2. Il materiale riflettente dei dispositivi a luce rossa illuminato
con luce bianca della temperatura di colore pari a 2848 gradi K
(gradi assoluti) deve riflettere luce avente le seguenti coordinate
colorimetriche:
X = 0,652 (Compreso) 0,648
Y = 0,341 (Compreso) 0,342
Z = 0,007 (Compreso) 0,010
3. Il materiale riflettente dei dispositivi a luce gialla deve
riflettere luce avente le seguenti coordinate colorimetriche:
X = 0,573 (Compreso) 0,556
Y = 0,421 (Compreso) 0,437
Z = 0,007 (Compreso) 0,006
4. I materiali riflettenti devono possedere caratteristiche di
resistenza al calore, alla luce solare, alla nebbia salina, agli
sbalzi termici, all'abrasione, ai solventi.
APPENDICE V - Art. 227
(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro
rimorchi)
A - Masse, dimensioni ed allestimenti
a) Tara.
b) Massa complessiva.
c) Massa sugli assi.
d) Dimensioni massime di ingombro.
e) Numero assi ed interassi.
f) Carreggiate.
g) Sbalzi massimi.
h) Fascia di ingombro.
i) Dimensioni interne abitacolo e determinazione del numero di
posti.
l) Tipo della struttura portante.
m) Carrozzeria.
n) Attrezzature particolari.
B - Prestazioni
a) Determinazione velocita' calcolata.
b) Verifica della velocita' massima.
c) Potenza motore.
d) Determinazione consumo combustibile.
e) Prova di accelerazione in piano.
f) Spunto in salita.
g) Rapporto potenza/massa.
h) Massa rimorchiabile.
i) Tipo della trasmissione e rapporti.
C - Sicurezza attiva
a) Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione.
b) Impianto elettrico.
c) Avvisatori acustici.
d) Tergiproiettori.
e) Frenatura, sistema frenante ed elementi costitutivi.
f) Specchi retrovisori.
g) Sbrinamento e disappannamento del parabrezza.
h) Riscaldamento abitacolo.
i) Serbatoi carburante e prevenzione incendi.
l) Porte (serrature e cerniere - pedane).
m) Campo di visibilita' del conducente.
n) Tergilavacristallo parabrezza.
o) Cerchi e ruote.
p) Pneumatici.
q) Sistemazione dei pedali di comando.
D - Sicurezza passiva
a) Urti e ribaltamento.
b) Antifurto.
c) Vetri di sicurezza.
d) Ancoraggi delle cinture di sicurezza.
e) Paraurti per autovetture.
f) Protezione posteriore anti incuneamento.
g) Protezione contro lo spostamento del carico.
h) Protezione laterale.
i) Parafanghi.
l) Calzatoie.
m) Sterzo.
n) Sistemazione interna, resistenza dei sedili e loro ancoraggi.
o) Cinture di sicurezza.
p) Sistemi di ritenuta bambini.
q) Appoggiatesta.
r) Sporgenze esterne.
s) Limitazione all'impiego di determinati materiali.
t) Resistenza cabine.
u) Identificazione veicoli lunghi e/o pesanti.
v) Paraspruzzi.
z) Recipienti semplici a pressione.
E - Protezione ambientale
a) Antidisturbi radio.
b) Rumorosita' esterna veicoli a motore.
c) Emissioni inquinanti dei veicoli con motore ad accensione
spontanea o ad accensione comandata.
d) Posizione tubo di scarico.
e) Durata dei dispositivi antinquinamento allo scarico.
F - Norme per particolari categorie di veicoli
a) Caratteristiche delle autoambulanze.
b) Caratteristiche dei veicoli di interesse storico o
collezionistico.
c) Caratteristiche degli autobus.
d) Caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto merci.
e) Caratteristiche delle autocaravan.
f) Caratteristiche dei veicoli per trasporto di persone in
servizio di noleggio con conducente o in servizio di piazza.
g) Caratteristiche dei veicoli blindati e/o adibiti a servizi di
polizia.
h) Caratteristiche dei ciclomotori.
i) Caratteristiche dei quadricicli a motore.
l) Equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con
combustibili in pressione o gassosi.
m) Caratteristiche dei filoveicoli.
G - Disposizioni fiscali
a) Alloggiamento targa.
b) Potenza fiscale.
c) Potenza fiscale dei motori elettrici.
d) Targhette e iscrizioni.
e) Marcatura di identificazione del motore.
f) Colore della carrozzeria.
H - Varie
a) Tachimetro.
b) Cronotachigrafo.
c) Retromarcia.
d) Organi di aggancio e di traino degli autotreni, degli
autoarticolati e degli autosnodati.
e) Abbinamento per tipi o classi delle motrici con
rimorchi/semirimorchi.
f) Dispositivo di rimorchio dei veicoli in avaria od in
rimozione.
g) Identificazione comandi, spie, indicatori.
h) Porta casco per motoveicoli.
i) Portabagagli.
l) Portasci.
m) Antenne radio e radiotelefonica.
APPENDICE VI - Art. 231
(Particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di
soccorso)
1. Le specifiche delle diciture e dei simboli del segnale mobile
plurifunzionale realizzato con pellicola retroriflettente sono:
a) Prima faccia:
iscrizione sos in nero su campo bianco o giallo di 350 (Piu' o
Meno) 10 mm x 250 (Piu' o Meno) 10 mm costituita da caratteri
maiuscoli di altezza 140 (Piu' o Meno) 5 mm.
b) Seconda faccia:
questa faccia e' costituita da un sos fisso e da un simbolo
variabile tramite due schede bifacciali.
L'iscrizione sos in nero in campo bianco o giallo di 100 (Piu' o
Meno) 5 mm x 250 (Piu' o Meno) 10 mm, e' costituita da caratteri
maiuscoli di altezza 80 (Piu' o Meno) 5 mm. I simboli variabili sono
realizzati in campo bianco o giallo di 250 (Piu' o Meno) 5 mm x 250
(Piu' o Meno) 10 mm e sono:
CROCE ROSSA colore: rosso altezza simbolo: 200 (Piu' o Meno) 5 mm
CHIAVE INGLESE colore: nero altezza simbolo: 200 (Piu' o Meno) 5
mm
DISTRIBUTORE COMBUSTIBILE colore: nero altezza simbolo: 200 (Piu'
o Meno) 5 mm
2. Le coordinate tricromatiche dei campioni rappresentativi del
segnale mobile plurifunzionale, realizzato con pellicola
retroriflettente nei colori bianco o giallo, completi in ogni loro
parte, devono essere comprese nelle zone del diagramma colorimetrico
elaborato dalla Commissione Internazionale per l'Illuminazione
(C.I.E.) 1931 delimitate dai quattro punti definiti nella tabella
sotto riprodotta.
=====================================================================
| Coordinate dei 4 punti delimitanti
| la zona consentita nel diagramma
Colore | colorimetrico C.I.E. 1931
|---------------------------------------------------
|
| 1 2 3 4
-----------------|---------------------------------------------------
| x | 0,350 0,300 0,285 0,335
bianco | |
| y | 0,360 0,310 0,325 0,375
-----------|-----|---------------------------------------------------
| x | 0,545 0,487 0,427 0,465
giallo | |
| y | 0,454 0,423 0,483 0,534
-----------|-----|---------------------------------------------------
3. Le modalita' di prova del segnale mobile plurifunzionale, anche ai
fini del rispetto di quanto prescritto ai commi 5 ed 8 dell'articolo
230 sono stabilite dal Ministero dei trasporti - Direzione generale
della M.C.T.C.
APPENDICE VII - Art. 233
(Punzonatura d'ufficio del numero di telaio)
1. La punzonatura di un numero assegnato d'ufficio ha luogo nei
casi in cui il numero d'identificazione del telaio sia contraffatto,
alterato, illeggibile, (anche parzialmente, qualora cio' comporti
concreti dubbi in ordine all'identificazione del veicolo), manchi (e
non sia nemmeno riportato su targhetta chiaramente autentica) oppure
sia stato punzonato erroneamente e non corretto dalla casa
costruttrice. Viene assegnato un numero composto da 8 cifre, di cui
le prime sei riproducono il numero di protocollo della pratica
d'ufficio (con l'aggiunta degli eventuali zeri a cio' necessari) e le
restanti due, gli ultimi due numeri dell'anno solare in cui avviene
l'assegnazione del numero di telaio.
2. La ripetizione con punzoni d'ufficio del numero originario si
effettua quando si sostituisce il telaio (o la sua parte recante il
numero d'identificazione), consegnando ad un ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C. il frammento con il numero
originario. Essa si effettua, altresi', quando il numero sia
riportato solo su targhetta chiaramente autentica, oppure il numero
si presenti con leggibilita' limitata (ma tale da non fare sorgere
dubbi sull'identificazione del veicolo), oppure ancora il numero sia
punzonato erroneamente dalla casa costruttrice e poi sia stato
corretto con quello da attribuire effettivamente al veicolo. Si pro-
cede alla ripetizione d'ufficio della sola parte numerica del numero
originario prescindendo dalla quantita' delle sue cifre, e
trascurando le eventuali parti identificative del costruttore e delle
caratteristiche generali del veicolo, cosi' come individuate dalla
direttiva comunitaria sulle targhette ed iscrizioni regolamentari.
APPENDICE VIII - Art 237
(Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione)
1. Le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 237 sono le
seguenti:
a) Ruote, pneumatici e sistemi equivalenti.
Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sugli
autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli devono
essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano
compromettere la sicurezza. Il battistrada, ove previsto, dovra'
avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e
su tutta la sua circonferenza; la profondita' degli intagli
principali del battistrada dovra' essere di almeno 1,60 mm per gli
autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, di almeno 1,00 mm per i
motoveicoli e di almeno 0,50 mm per i ciclomotori. Per intagli
principali si intendono gli intagli larghi situati nella zona
centrale del battistrada che copre all'incirca i tre quarti della
superficie dello stesso.
b) Sistemi di frenatura.
Debbono rispondere a quanto prescritto dalla direttiva 92/54/CEE e
garantire una efficienza non inferiore all'80% di quella prescritta
per il veicolo nuovo.
c) Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione,
impianto elettrico.
I dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione devono
essere di tipo approvato per la categoria cui appartiene il veicolo e
recare, ben visibili, gli estremi di approvazione.
Tali dispositivi devono essere in condizioni di totale efficienza:
in particolare, di notte e con atmosfera limpida, le luci di
posizione anteriori e posteriori debbono essere visibili ad una
distanza non inferiore a 150 m e la targa posteriore deve essere
leggibile ad almeno 20 m.
L'altezza da terra e le altre quote di installazione dei
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione devono essere
comprese entro i limiti prescritti; avanti ai dispositivi non devono
esservi vetri o schermi non facenti parte dei dispositivi stessi; ove
vi siano due apparecchi disposti simmetricamente, essi devono essere
dello stesso tipo e dello stesso colore; l'orientamento deve essere
corretto e, per i proiettori, deve esistere la possibilita' di
regolazione in orizzontale ed in verticale; ove siano installati
dispositivi il cui impiego sia consentito in via facoltativa, essi
devono essere di tipo approvato e rispondere a quanto stabilito dal
presente regolamento. L'impianto elettrico e le tensioni di
alimentazione ai morsetti dei dispositivi utilizzatori devono
rispondere alle prescrizioni stabilite con tabella d'unificazione a
carattere definitivo.
d) Dispositivi di segnalazione acustica.
Devono recare in modo visibile gli estremi d'approvazione. Nelle
condizioni normali di montaggio, alimentati dalla batteria carica, o
nel caso di dispositivi alimentati da alternatore per una velocita'
di quest'ultimo di 1800 giri/minuto, devono dare un livello sonoro
soggettivo, misurato sull'asse del veicolo, a 30 m davanti ad esso,
non inferiore ai valori seguenti:
- 80 dB per i dispositivi di segnalazione acustica di autoveicoli,
filoveicoli e motoveicoli;
- 75 dB per i dispositivi di segnalazione acustica dei motocicli
aventi cilindrata non superiore a 125 cm(Elevato al Cubo);
- 70 dB per i dispositivi di segnalazione acustica dei
ciclomotori;
- 80 dB per i dispositivi di segnalazione acustica speciale per
autobus;
- 90 dB per i dispositivi supplementari di allarme.
e) Livello sonoro del dispositivo di scarico.
Il livello sonoro deve essere misurato a veicolo immobile e non
deve superare il valore di controllo stabilito in sede di
approvazione o di omologazione.
f) Emissioni inquinanti.
Devono essere rispettati i valori limite stabiliti dalla direttiva
92/55/CEE.
g) Visibilita'.
Tutti i vetri interessanti la visibilita' del conducente non devono
presentare rotture, anche se localizzate.
h) Carrozzeria e telaio.
La carrozzeria ed il telaio devono essere in buono stato d'uso e
manutenzione. In particolare il telaio non deve presentare rotture,
anche se localizzate.
i) Dispositivi in generale ed approvazione degli stessi.
Tutti i dispositivi devono essere in perfetta efficienza.
Qualora soggetti ad approvazione devono recare, nei modi
prescritti, gli estremi della stessa.
APPENDICE IX - Art. 238
(Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici)
1. Gli elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici
sono quelli sottoindicati:
Veicoli di cui all'art. 80, Veicoli di cui all'art. 80,
comma 4 del codice comma 3 del codice
--- ---
1. Dispositivi di frenatura 1. Dispositivi di frenatura
1.1. Freno di servizio 1.1. Freno di servizio
1.1.1. Stato meccanico 1.1.1. Stato meccanico
1.1.2. Efficienza 1.1.2. Efficienza
1.1.3. Equilibratura 1.1.3. Equilibratura
1.1.4. Pompa a vuoto e compressore
1.2. Freno di soccorso 1.2. Freno a mano
1.2.1. Stato meccanico 1.2.1. Stato meccanico
1.2.2. Efficienza 1.2.2. Efficienza
1.2.3. Equilibratura
1.3. Freno a mano
1.3.1. Stato meccanico
1.3.2. Efficienza
1.4. Freno di rimorchio o di semirimorchio
1.4.1. Stato meccanico - frenatura automatica
1.4.2. Efficienza
2. Sterzo e volante 2. Sterzo
2.1. Stato meccanico 2.1. Stato meccanico
2.2. Volante dello sterzo 2.2. Gioco dello sterzo
2.3. Gioco dello sterzo 2.3. Fissaggio del sistema
di sterzo
2.4. Cuscinetti della ruota
3. Visibilita' 3. Visibilita'
3.1. Campo di visibilita' 3.1. Campo di visibilita'
3.2. Vetri 3.2. Vetri
3.3. Retrovisore 3.3. Retrovisori
3.4. Tergicristallo 3.4. Tergicristallo
3.5. Lavavetro 3.5. Lavavetro
4. Luci, riflettori e circuito 4. Impianto elettrico
elettrico
4.1. Proiettori abbaglianti e 4.1. Proiettori abbaglianti e
anabbaglianti anabbaglianti
4.1.1. Stato e funzionamento 4.1.1. Stato e funzionamento
4.1.2. Orientamento 4.1.2. Orientamento
4.1.3. Commutazione 4.1.3. Commutazione
4.1.4. Efficacia visiva
4.2. Luci di posizione e luci 4.2. Stato e funzionamento,
d'ingombro stato dei vetri protetti
colore ed efficacia visi
4.2.1. Stato e funzionamento 4.2.1. Luci di posizione
4.2.2. Colore ed efficacia visiva 4.2.2. Luci di arresto
4.2.3. Indicatori luminosi di direzione
4.2.4. Proiettori di retro marcia
4.2.5. Proiettori fendinebbia
4.2.6. Dispositivo illuminazione targa
4.2.7. Catarifrangenti
4.2.8. Luci di segnalazione di veicolo fermo
4.3. Luci di arresto
4.3.1. Stato e funzionamento
4.3.2. Colore ed efficacia visiva
4.4. Indicatori luminosi di direzione
4.4.1. Stato e funzionamento
4.4.2. Colore ed efficacia visiva
4.4.3. Commutazione
4.4.4. Frequenza di lampeggiamento
4.5. Proiettori fendinebbia anteriori e posteriori
4.5.1. Posizione
4.5.2. Stato e funzionamento
4.5.3. Colore ed efficacia visiva
4.6. Proiettori di retromarcia
4.6.1. Stato e funzionamento
4.6.2. Colore ed efficacia visiva
4.7. Dispositivo di illuminazione
della targa di immatricolazione
posteriore
Veicoli di cui all'art. 80, Veicoli di cui all'art. 80,
comma 4 del codice comma 3 del codice
--- ---
4.8. Catarifrangenti - Stato e colore
4.9. Spie
4.10. Collegamenti elettrici tra il veicolo
trainante e il rimorchio o il
semirimorchio
4.11. Circuito elettrico
5. Assi, ruote, pneumatici e 5. Assi, ruote, pneumatici e sospensioni
sospensioni
5.1. Assi 5.1. Assi
5.2. Ruote e pneumatici 5.2. Ruote e pneumatici
5.3. Sospensioni
5.3. Sospensioni
6. Telaio ed elementi fissati 6. Telaio ed elementi fissati al telaio
al telaio
6.1. Telaio o cassone ed elementi 6.1. Telaio o cassone ed
fissati al telaio elementi fissati al
telaio
6.1.1. Stato generale 6.1.1. Stato generale
6.1.2. Tubi di scappamento e 6.1.2. Tubi di scappamento e
silenziatori silenziatori
6.1.3. Serbatoi e tubi per 6.1.3. Serbatoi e tubi per
carburante carburante
6.1.4. Caratteristiche geometriche e 6.1.4. Supporto della ruota di
stato del dispositivo posteriore scorta
di protezione autocarri
6.1.5. Supporto della ruota di 6.1.5. Sicurezza del dispositivo
scorta di accoppiamento
(se del caso)
6.1.6. Dispositivo di accoppiamento dei
veicoli trainanti, dei rimorchi e
dei semirimorchi
6.2. Cabina e carrozzeria 6.2. Carrozzeria
6.2.1. Stato generale 6.2.1. Stato strutturale
6.2.2. Fissaggio 6.2.2. Porte e serrature
6.2.3. Porte e serrature
6.2.4. Pavimento
6.2.5. Sedile del conducente
6.2.6. Predellini
7. Altri equipaggiamenti 7. Altri equipaggiamenti
7.1. Cinture di sicurezza 7.1. Fissaggio del sedile del
conducente
7.2. Estintori 7.2. Fissaggio della batteria
7.3. Serrature e dispositivi 7.3. Avvisatore acustico
antifurto
7.4. Dispositivo plurifunzionale 7.4. Dispositivo plurifunzio- di
soccorso nale di soccorso
7.5. Triangolo di segnalazione 7.5. Triangolo di segnalazione
7.6. Cassetta di pronto soccorso 7.6. Cinture di sicurezza
7.6.1. Sicurezza di montaggio
7.6.2. Stato delle cinture
7.6.3. Funzionamento
7.7. Pannelli fluororifrangenti posteriori
7.8. Cuneo (I) fermaruota
7.9. Avvisatore acustico
7.10. Tachimetro
7.11. Tachigrafo (presenza e sigillatura)
8. Effetti nocivi 8. Effetti nocivi
8.1. Rumori 8.1. Rumori
8.2. Gas di scappamento 8.2. Gas di scappamento
8.3. Eliminazione dei disturbi radio
9. Controlli supplementari per i
veicoli adibiti al trasporto
pubblico di persone
9.1. Uscita(e) di sicurezza (compresi
i martelli per infrangere i
cristalli), targhette indicatrici
della(e) uscita(e) di sicurezza
9.2. Riscaldamento
9.3. Sistema di aerazione
9.4. Disposizione dei sedili
9.5. Illuminazione interna
10. Identificazione del veicolo 10. Identificazione del
veicolo
10.1 Targa d'immatricolazione 10.1. Targa d'immatricolazione
10.2. Numero del telaio 10.2. Numero del telaio
---------------------------------------------------------------------
APPENDICE X - Art. 241
(Attrezzature delle imprese abilitate alla revisione dei veicoli)
1. Le attrezzature e le strumentazioni di cui devono essere dotate
le imprese abilitate alla revisione dei veicoli sono le seguenti:
a) BANCO PROVA FRENI: apparecchiatura che permette di eseguire la
verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura
degli autoveicoli e dei rimorchi misurando su ogni ruota la forza di
frenatura. I banchi prova freni dovranno possedere le caratteristiche
individuate nella Tabella CUNA NC 040-15; dovranno inoltre avere:
1) carico ammissibile per asse non inferiore a 25000 N;
2) sistema di misurazione elettronico;
3) carreggiata minima 800 mm e massima 2200 mm;
4) stampante dei dati misurati;
5) fondo scala di misura non inferiore a 6000 N.
Le imprese di autoriparazioni, che non abbiano disponibili banchi
prova freni appositamente concepiti, non potranno effettuare
revisioni di autoveicoli con quattro ruote motrici o con piu' assi
motori.
b) OPACIMETRO: apparecchio per la misurazione della fumosita' dei
gas di scarico dei motori diesel (rilievo ed analisi delle fuliggini)
che permette di esprimere un giudizio sull'efficienza della
combustione, ai fini delle emissioni delle fuliggini e sul
conseguente grado di inquinamento prodotto dal funzionamento di un
veicolo con motore ad accensione spontanea. I tipi di opacimetri
impiegati dovranno essere conformi alle specifiche di cui alla
direttiva n. 72/306/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251
del 26 settembre 1974, recepita con decreto ministeriale del 5 agosto
1974, del D.P.R. 22 febbraio 1971 n. 323 e delle relative tabelle
CUNA.
c) ANALIZZATORE DI GAS DI SCARICO: apparecchiatura in grado di
valutare le emissioni allo scarico degli autoveicoli ad accensione
comandata. Tale apparecchia tura dovra' essere in grado di
controllare le emissioni inquinanti e, per gli autoveicoli dotati di
marmitta catalitica e sonda lambda, il contenuto di ossigeno (O2) ed
il valore lambda. Per gli analizzatori di ossido di carbonio dovranno
essere osservate tutte le indicazioni contenute nella tabella CUNA NC
005/05 del 21 maggio 1982 e successive modificazioni e integrazioni.
d) BANCO PROVA GIOCHI: apparecchiatura idraulica o pneumatica che
permette di rilevare visivamente i giochi dei sistemi di sterzatura e
delle sospensioni; deve essere posta direttamente sul ponte
sollevatore o in asse con le fosse d'ispezione per consentire l'esame
dell'autoveicolo dal basso. La spinta sulle piastre nelle diverse
direzioni del moto deve essere maggiore di 7000 N e non deve superare
10000 N; lo spostamento minimo delle piastre deve superare i 30 mm.
Il carico ammissibile sulle piastre deve essere non inferiore a 20000
N per asse. In alternativa al banco prova giochi e' ammessa
l'utilizzazione di un banco oscillatore che consenta la verifica
dell'efficienza delle sospensioni, dei relativi giochi e di quelli
dei sistemi di sterzatura.
e) FONOMETRO: strumento capace di determinare il rumore di
diversi livelli, spettri e forme d'onda provenienti da una sorgente
sonora. Esso, in base a quanto previsto dalla direttiva n. 84/424/CEE
articolo 1, punto 5.2.2.1, e' un fonometro di precisione conforme al
modello prescritto dalla pubblicazione n. 179 "Fonometri di
precisione", seconda edizione, della Commissione elettronica
internazionale (IEC); e' ammesso, altresi' l'impiego di fonometri
conformi alle norme ASA.
f) CONTAGIRI: apparecchiatura che consente di misurare il numero
di giri dell'albero motore di un autoveicolo senza procedere a
smontaggi. Per l'esecuzione delle prove sui veicoli da sottoporre a
revisione, e' necessario che l'impresa concessionaria abbia la
disponibilita' di contagiri, sia per motori ad accensione comandata
che per motori ad accensione spontanea.
g) PROVAFARI: apparecchiatura per il controllo e la
determinazione dell'orientamento e dell'intensita' luminosa dei
proiettori degli autoveicoli, che consente di riprodurre su uno
schermo interno all'apparecchio stesso l'orientamento del fascio di
luce che sarebbe proiettato su uno schermo posto a 10 m di distanza
dal faro.
L'attrezzatura deve essere dotata di un sistema di controllo che
permetta di verificare l'allineamento della camera ottica con l'asse
longitudinale dell'autoveicolo; esso deve, inoltre, possedere i
seguenti requisiti e caratteristiche tecniche:
1) misura della deviazione orizzontale con una precisione di
(Piu' o Meno) 5 cm (a 10 m);
2) misura della deviazione verticale con una precisione di (Piu'
o Meno) 2 cm (a 10 m);
3) misura dell'intensita' luminosa con fondo scala almeno pari a
100.000 lux, precisione (Piu' o Meno) 5% e risoluzione inferiore a
5000 lux;
4) sistema ottico che permetta di controllare proiettori con il
centro di altezza da terra compreso tra 300 e 1400 mm.
h) PONTE SOLLEVATORE: attrezzatura che permette di sollevare un
autoveicolo o un rimorchio ad un'altezza tale che consenta di
verificare dal basso le strutture e gli organi di trasmissione del
veicolo. Il ponte sollevatore e l'ambiente in cui e' installato
devono poter garantire un'altezza di sollevamento pari ad 1,8 m per
veicoli di massa pari almeno a 3500 kg. Devono, altresi', essere
assicurati:
1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm, intorno al
ponte;
2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento
discendente del ponte, quando viene interrotto il raggio luminoso di
rele' fotoelettrici applicati sui bordi esterni inferiori delle
superfici di guida;
3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di
pressione nel sistema idraulico;
4) banco prova giochi incorporato e rigidita' sufficiente ad
assorbire la spinta delle piastre, salvo quanto previsto in
alternativa al banco prova giochi di cui alla lettera d);
5) pedane di lunghezza non inferiore a 4500 mm e larghezza non
inferiore a 600 mm;
6) dispositivo di sincronizzazione degli organi di sollevamento,
tale da garantire l'allineamento delle pedane indipendentemente dalle
distribuzioni di carico;
7) dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico.
i) FOSSA D'ISPEZIONE: in luogo del ponte sollevatore possono
essere utilizzate fosse d'ispezione delle seguenti dimensioni:
1) lunghezza non inferiore a 6 m;
2) larghezza non inferiore a 0,65 m e non superiore a 0,75 m;
3) altezza non inferiore a 1,8 m.
l) SISTEMA DI PESATURA: apparecchiatura che permette di
individuare la massa su un asse e su ogni singola ruota in assenza di
dislivelli (veicoli perfettamente in piano). L'apparecchiatura deve
avere una portata di almeno 4000 kg e deve essere dotata di sistema
di riproduzione delle misure effettuate su supporto cartaceo.
---------------------------------------------------------------------
APPENDICE XI - Art. 255
(Targhe provvisorie di circolazione)
1. Le sigle di individuazione degli uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C. sono le seguenti:
A Piemonte e Valle d'Aosta
A1 Alessandria
A2 Aosta
A3 Asti
A4 Cuneo
A5 Novara
A6 Torino
A7 Vercelli
A8 Biella
A9 Verbania
B Lombardia
B1 Bergamo
B2 Brescia
B3 Como
B4 Cremona
B5 Mantova
B6 Milano
B7 Pavia
B8 Sondrio
B9 Varese
B10 Lecco
B11 Lodi
C Trentino Alto Adige
C1 Bolzano
C2 Trento
D Veneto
D1 Belluno
D2 Padova
D3 Rovigo
D4 Treviso
D5 Venezia
D6 Verona
D7 Vicenza
E Friuli Venezia Giulia
E1 Gorizia
E2 Udine
E3 Pordenone
E4 Trieste
H Liguria
H1 Genova
H2 Imperia
H3 La Spezia
H4 Savona
L Emilia Romagna
L1 Bologna
L2 Ferrara
L3 Forli'
L4 Modena
L5 Parma
L6 Piacenza
L7 Ravenna
L8 Reggio Emilia
L9 Rimini
M Toscana
M1 Arezzo
M2 Firenze
M3 Grosseto
M4 Livorno
M5 Lucca
M6 Massa Carrara
M7 Pisa
M8 Pistoia
M9 Siena
M10 Prato
N Umbria
N1 Perugia
N2 Terni
O Marche
O1 Ancona
O2 Ascoli Piceno
O3 Macerata
O4 Pesaro
P Lazio
P1 Frosinone
P2 Latina
P3 Rieti
P4 Roma
P5 Viterbo
R Abruzzo e Molise
R1 Campobasso
R2 Chieti
R3 L'Aquila
R4 Pescara
R5 Teramo
R6 Isernia
S Campania e Basilicata
S1 Avellino
S2 Benevento
S3 Caserta
S4 Matera
S5 Napoli
S6 Potenza
S7 Salerno
T Puglia
T1 Bari
T2 Brindisi
T3 Foggia
T4 Lecce
T5 Taranto
V Calabria
V1 Catanzaro
V2 Cosenza
V3 Reggio Calabria
V4 Crotone
V5 Vibo Valentia
W Sicilia
W1 Agrigento
W2 Caltanissetta
W3 Catania
W4 Enna
W5 Messina
W6 Palermo
W7 Ragusa
W8 Siracusa
W9 Trapani
X Sardegna
X1 Cagliari
X2 Nuoro
X3 Sassari
X4 Oristano
APPENDICE XII - Art. 257
(Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore
e dei rimorchi)
1. I criteri per la formazione dei dati sono:
a) targa anteriore e posteriore degli autoveicoli (figg. III.4/a,
III.4/b, III.4/c): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il
marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e
due caratteri alfabetici;
b) targa dei rimorchi degli autoveicoli (fig. III.4/d): riporta,
nell'ordine, la scritta "Rimorchio", due caratteri alfabetici, il
marchio ufficiale della Repubblica italiana e cinque caratteri
numerici;
c) targa dei motoveicoli (fig. III.4/e): riporta, nell'ordine,
due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica
italiana e cinque caratteri numerici;
d) targa delle macchine agricole semoventi (figura III.4/f):
riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale
della Repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un carattere
alfabetico;
e) targa delle macchine operatrici semoventi (fig. III.4/g):
riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale
della Repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri
numerici;
f) targa dei rimorchi agricoli (fig. III.4/h): riporta,
nell'ordine, la scritta "Rim. Agr.", due caratteri alfabetici, il
marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici
ed un carattere alfabetico;
g) targa delle macchine operatrici trainate (fig. III.4/i):
riporta, nell'ordine, la scritta "Macc. Op.", due caratteri
alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un
carattere alfabetico e tre caratteri numerici;
h) targa ripetitrice per rimorchi e carrelli appendice (fig.
III.4/l): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera
"R", tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici;
i) targa ripetitrice per rimorchi agricoli e per macchine
operatrici trainate (fig. III.4/m): riporta, nell'ordine, due
caratteri alfabetici, la lettera "R" e quattro caratteri
alfanumerici;
l) targa prova per autoveicoli e rimorchi (fig. III.4/n):
riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera "P", il
marchio ufficiale della Repubblica italiana e quattro caratteri
numerici;
m) targa prova per motoveicoli (fig. III.4/o): riporta,
nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della
Repubblica italiana, la lettera "P" e tre caratteri numerici;
n) targa prova per macchine agricole (fig. III.4/p):
riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale
della Repubblica italiana, la lettera "P", tre caratteri numerici e
la scritta "MA" con le lettere poste in successione verticale;
o) targa prova per macchine operatrici (fig. III.4/q): riporta
nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della
Repubblica italiana, la lettera "P", tre caratteri numerici e la
scritta "MO" con le lettere poste in successione verticale;
p) targa EE anteriore e posteriore per autoveicoli (fig.
III.4/r): riporta, nell'ordine, il marchio ufficiale della Repubblica
italiana, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di
scadenza, la sigla dello Stato italiano, la scritta "EE", tre
caratteri numerici e due caratteri alfabetici;
q) targa EE per rimorchi degli autoveicoli (fig. III.4/s):
riporta, nell'ordine, la sigla dello Stato italiano, la scritta
"Rimorchio", il rettangolo destinato a contenere il talloncino di
scadenza, la scritta "EE", il marchio ufficiale della Repubblica
italiana e cinque caratteri numerici;
r) targa ripetitrice per rimorchi e carrelli appendice di
autoveicoli con targa EE (fig. III.4/t): riporta, nell'ordine, la
scritta "EE", la lettera "R", tre caratteri numerici e due caratteri
alfabetici;
s) targa EE per motoveicoli (fig. III.4/u): riporta, nell'ordine,
la sigla "EE", il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la
sigla dello Stato italiano, il rettangolo destinato a contenere il
talloncino di scadenza, tre caratteri numerici ed un carattere
alfabetico.
2. I caratteri numerici di cui ai punti da a) ad s) del comma 1
assumono tutti i valori da zero a nove. La progressione, entro il
campo numerico, procede secondo la naturale sequenza da destra verso
sinistra. I caratteri alfabetici, previsti nello stesso comma,
progrediscono in successione da destra verso sinistra, ciascuno
avanzando ad ogni completamento della serie numerica. I caratteri
alfabetici utilizzabili sono: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N,
P, R, S, T,V, W, X, Y, Z (tabelle da III.3/a a III.3/d che fanno
parte integrante del presente regolamento).
3. Le targhe ripetitrici relative ai veicoli rimorchiati, ivi
compresi i carrelli appendice, hanno le medesime caratteristiche e
dimensioni previste dal presente regolamento per le targhe dei
veicoli trainanti (nel caso degli autoveicoli riferite alla targa
posteriore di formato A). Esse hanno fondo retroriflettente di colore
giallo e contengono soltanto la lettera "R" in rosso, senza il
marchio ufficiale della Repubblica italiana. In luogo delle cifre e
delle eventuali lettere costituenti il numero o il contrassegno di
immatricolazione, le targhe ripetitrici sono dotate di riquadri
rettangolari, aventi dimensioni di 80 x 40 o 60 x 30 o 65 x 31
millimetri, rispettivamente per i veicoli trainati da autoveicoli, o
da macchine agricole od operatrici, o da autoveicoli "Escursionisti
Esteri", realizzati a rilievo con le stesse caratteristiche previste
per i simboli alfanumerici, ciascuno dei quali e' riservato a
ricevere un carattere alfabetico o numerico. Gli interessati avranno
cura di riprodurre su dette targhe, con caratteri neri autoadesivi o
impressi con sistemi equivalenti, il numero o il contrassegno di
immatricolazione della motrice cui il veicolo viene agganciato, non
impegnando la prima o le prime caselle eventualmente eccedenti
rispetto alla quantita' di caratteri costituenti il numero
d'immatricolazione. I caratteri devono avere le medesime
caratteristiche dimensionali di quelli previsti dal presente
regolamento per le targhe del veicolo trattore.
---------------------------------------------------------------------
APPENDICE XIII - Art. 260
(Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche
e di leggibilita' delle targhe. Requisiti di idoneita' per la loro
accettazione).
DISCIPLINARE TECNICO
0. INTRODUZIONE.
0.1. Finalita'.
Il presente disciplinare serve a verificare l'idoneita' delle
targhe a fondo retroriflettente al particolare uso al quale sono
destinate, e per accertare i requisiti di resistenza e di stabilita'
nel tempo delle caratteristiche fisiche dei materiali dei quali sono
costituite.
0.2. Campo di applicazione.
Il presente disciplinare si applica alle targhe di
immatricolazione, ripetitrici, in prova e di riconoscimento definite
dal presente regolamento e realizzate con pellicola retroriflettente
applicata su supporto di alluminio.
1. PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE TARGHE.
1.1. Prescrizioni generali.
Le targhe trattate nel presente disciplinare sono realizzate:
a) imbutendo con caratteri alfanumerici (imbutitura profonda 1,4
mm (Piu' o Meno) 0,1 mm), un supporto metallico ricoperto di
pellicola retroriflettente autoadesiva di tipo riconosciuto idoneo
dal Provveditorato generale dello Stato, sulla base degli
accertamenti tecnici di rispondenza effettuati dal Ministero dei
trasporti;
b) colorando i rilievi delle lettere, delle cifre e dei simboli
con vernici dei colori prescritti dal regolamento;
c) imprimendo il marchio ufficiale della Repubblica Italiana,
salvo che per le targhe ripetitrici;
d) ricoprendo le superfici esterne con uno strato di vernice
trasparente protettiva.
1.2. Dimensioni e composizione grafica delle targhe.
Le targhe, delle dimensioni specificate nelle figure allegate al
presente regolamento, devono essere composte con caratteri
alfanumerici conformi a quelli indicati nelle figure stesse, con la
spaziatura ivi indicata.
1.3. Colori.
Il fondo retroriflettente deve essere:
bianco per:
a) le targhe di immatricolazione posteriori ed anteriori degli
autoveicoli;
b) le targhe in prova degli autoveicoli e dei rimorchi;
c) le targhe di immatricolazione dei motoveicoli;
d) le targhe in prova dei motoveicoli;
e) le targhe di immatricolazione dei rimorchi;
f) le targhe per veicoli Escursionisti Esteri;
giallo per:
g) le targhe di immatricolazione delle macchine agricole
semoventi e trainate;
h) le targhe di immatricolazione delle macchine operatrici
semoventi e trainate;
i) le targhe in prova delle macchine agricole;
l) le targhe in prova delle macchine operatrici;
m) le targhe ripetitrici per tutti i veicoli trainati.
Le prescrizioni cromatiche relative ai colori bianco e giallo sono
contenute al punto 4.1.
1.4. Fori e spigoli.
Le targhe devono essere realizzate con quattro fori di fissaggio
del diametro di 5 mm e gli spigoli raccordati. L'ubicazione dei fori
nelle targhe dovra' essere conforme a quella indicata nelle figure
allegate.
2. PRESCRIZIONI APPLICABILI AI COMPONENTI DELLE TARGHE.
2.1. Supporto metallico.
Il supporto metallico deve essere in lamiera di alluminio tipo Al
99,5 UNI 9001, parte seconda, nelle gradazioni H12, H14 o H24, dello
spessore di 1,00 (Piu' o Meno) 0,05 mm, piano all'origine e
sottoposto a trattamento protettivo fosfo-cromatante secondo UNI 4718
o cromatante secondo UNI 4719.
2.2. Pellicole retroriflettenti.
Le pellicole retroriflettenti per targhe devono essere di materiale
plastico, sottili, perfettamente lisce, di spessore uniforme e
autoadesive, cioe' recare sul retro un adesivo pronto all'uso,
protetto da un foglio di minimo spessore "liner", che sia facilmente
e completamente asportabile senza dover ricorrere ad acqua, solventi,
a speciali tecniche o attrezzature. Tali pellicole, separate dal
foglio protettivo di cui sopra, devono aderire a qualsiasi supporto,
rigido, liscio e perfettamente pulito. Esse devono, inoltre, essere
imbutibili con profondita' di imbutitura di 1,5 mm; devono essere
colorabili sia con inchiostri e sia con paste serigrafiche, avere
caratteristiche fisiche stabili nel tempo ed essere resistenti
all'aggressione degli agenti chimici. La rispondenza delle pellicole
ai requisiti prescritti e' accertata dal Ministero dei trasporti
secondo le procedure illustrate nel presente disciplinare.
2.3. Coloranti e trasparente protettivo.
Gli inchiostri, le paste serigrafiche, le vernici opache e
trasparenti ed i solventi, impiegati nella produzione delle targhe,
devono essere quelli specificati nella documentazione tecnica
presentata all'atto della richiesta di riconoscimento d'idoneita'
della pellicola. Essi devono avere caratteristiche fisiche stabili
nel tempo e devono essere resistenti all'azione degli agenti chimici.
I trasparenti protettivi devono, inoltre, presentare caratteristiche
di resistenza all'abrasione.
3. PROCEDURE DI ACCETTAZIONE.
3.1. Targhe.
All'atto della fornitura delle targhe ai vari Uffici provinciali
della Direzione generale della M.C.T.C., il Provveditorato generale
dello Stato vigilera' che le targhe siano realizzate a regola d'arte
secondo le prescrizioni contenute nel paragrafo 1, con lamiera di
tipo prescritto e con pellicola retroriflettente conforme a quella di
tipo riconosciuto ammissibile. Nei casi di controversia sulla
idoneita' delle forniture per difetto di fabbricazione, la questione
viene definita dal Ministero dei trasporti d'intesa con il
Provveditorato generale dello Stato.
3.2. Riconoscimento della idoneita' delle pellicole retroriflettenti
e delle vernici per targhe.
3.2.1 Definizione del tipo.
Ai fini del riconoscimento d'idoneita', il tipo di una pellicola
viene definito da:
a) denominazione commerciale;
b) materiale;
c) colore;
d) caratteristiche tecniche.
3.2.2 Domanda.
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato indice periodicamente
gare di approvvigionamento delle pellicole retroriflettenti per
targhe. Il fabbricante di pellicole, od il suo legale rappresentante,
che intenda partecipare alla gara con un tipo di pellicola che ancora
non abbia ottenuto il riconoscimento di idoneita', alleghera'
all'offerta ed alla documentazione richiesta dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato una domanda di riconoscimento di
idoneita' della pellicola indirizzata al Provveditorato generale
dello Stato completa dei seguenti documenti:
a) atto di sottomissione con il quale dichiara di accettare il
controllo della conformita' delle pellicole fornite;
b) delega a richiedere il riconoscimento di idoneita' con firma
autenticata da un notaio ovvero, nel caso in cui il delegante risieda
all'estero, dalla autorita' consolare competente (solo nel caso in
cui il richiedente il riconoscimento di idoneita' non sia il
fabbricante della pellicola);
c) relazione tecnica descrittiva del tipo di pellicola presentata
al riconoscimento, completa di ogni notizia utile e di tutte le
istruzioni alle quali l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato si
atterra' nei processi di produzione e nell'immagazzinamento delle
pellicole. In particolare nella relazione dovranno essere specificate
le paste serigrafiche, gli inchiostri, le vernici opache e
trasparenti compatibili con le pellicole e le loro modalita' di
applicazione nonche' i solventi da utilizzare per asportare le
macchie di vernice che potrebbero prodursi in sede di lavorazione,
ecc.;
d) dichiarazione in cui si garantisce che le pellicole,
utilizzate secondo le prescrizioni contenute nella relazione tecnica,
sono garantite per cinque anni.
3.2.3. Presentazione dei campioni.
Per ogni tipo di pellicola per la quale e' richiesto il
riconoscimento di idoneita', il richiedente presentera' la pellicola,
le vernici ed il trasparente protettivo in quantitativi doppi di
quelli necessari all'effettuazione delle prove di cui ai paragrafi 4
e 5. I campioni saranno approntati, alla presenza di tecnici del
richiedente, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che
utilizzera' fogli di alluminio del tipo destinato alla produzione per
le prove di cui al paragrafo 4. Per le prove di cui al paragrafo 5,
da eseguire solo se tutte le prove di cui al paragrafo 4 avranno dato
esito positivo, dovranno inoltre essere forniti, per ogni tipo di
pellicola per la quale e' richiesto il riconoscimento di idoneita',
una bobina di lunghezza minima di 200 m e larghezza 0,111 m, nonche'
gli inchiostri ed il trasparente protettivo. I prodotti di cui sopra
non dovranno recare alcuna iscrizione, comunque realizzata, che ne
renda possibile l'identificazione.
3.2.4. Procedura amministrativa.
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, raccolte le
documentazioni ed i materiali necessari al riconoscimento di
idoneita', sotto la vigilanza del Provveditorato generale dello
Stato, rendera' anonime le campionature approntate in conformita' al
punto 3.2.3 e le inoltrera' al Ministero dei trasporti Direzione
generale della M.C.T.C. per le prove di cui al paragrafo 4. Per le
prove di cui al paragrafo 5 l'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato mettera' i materiali pervenuti a disposizione del
Provveditorato generale dello Stato, che li rendera' anonimi e li
restituira' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per
l'effettuazione delle prove. Il Ministero dei trasporti - Direzione
generale della M.C.T.C. e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
effettuate le verifiche tecniche previste ai paragrafi 4 e 5, ne
comunicheranno l'esito al Provveditorato generale dello Stato che
emanera' l'atto di riconoscimento di idoneita'. Tale riconoscimento
potra' essere rilasciato al richiedente solamente se tutte le
verifiche e gli accertamenti di cui sopra avranno dato esito
positivo, e dopo che sara' stata consegnata una dichiarazione
indicante la composizione chimica dei prodotti e quant'altro ritenuto
necessario dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di concerto
con l'Istituto Superiore di Sanita' per accertamenti in materia di
igiene e sicurezza dei lavoratori.
3.3. Validita' del riconoscimento di idoneita'.
Il riconoscimento di idoneita', accordato dal Provveditorato
generale dello Stato, ha cinque anni di validita' ed autorizza il
titolare del riconoscimento:
a) a concorrere alle gare di fornitura indette dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato offrendo pellicole identiche al
campione riconosciuto idoneo;
b) a marcare le pellicole fornite all'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato con un simbolo di identificazione indelebile, non
asportabile ne' correggibile, costituito dalla sigla del
riconoscimento ottenuto, applicato conformemente all'illustrazione
esemplificativa della figura III 5.
3.4. Conformita' della produzione.
3.4.1. Facolta' di prelievo.
Il Ministero dei trasporti, d'intesa con il Provveditorato generale
dello Stato, si riserva la facolta' piu' ampia di prelevare campioni
di pellicola presso i magazzini dell'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato per verificarne la conformita' alle prescrizioni tecniche
del presente disciplinare.
3.4.2. Sanzioni per non conformita' della produzione.
Nelle eventualita' che i campioni prelevati non soddisfacessero
alle prescrizioni del disciplinare, il Provveditorato generale dello
Stato potra' procedere alla revoca del riconoscimento di idoneita'
accordato. In tal caso non potra' piu' essere fornita all'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato la pellicola marcata con il numero di
riconoscimento revocato, fatte salve le penalita' e le sanzioni
precisate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nei bandi di
gara per l'approvvigionamento del prodotto.
3.5. Conferma della validita' del riconoscimento di idoneita'.
3.5.1. Conferma quinquennale.
La validita' del riconoscimento di idoneita' accordato dal
Provveditorato generale dello Stato, in virtu' del punto 3.2.4, puo'
essere confermata di cinque anni in cinque anni.
3.5.2. Domanda.
La conferma della validita' e' richiesta dal titolare del
riconoscimento di idoneita' non oltre sei mesi dalla sua scadenza,
con una domanda rivolta al Provveditorato generale dello Stato,
tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La domanda dovra'
fare riferimento al riconoscimento di idoneita' precedentemente
ottenuto.
3.5.3. Presentazione dei campioni.
Per ogni tipo di pellicola per il quale e' richiesta la conferma di
idoneita', il richiedente presentera' la pellicola, le vernici, ed il
trasparente protettivo in quantita' doppia di quella necessaria
all'approntamento dei campioni da utilizzare per le prove di cui al
punto 3.5.4. I campioni saranno approntati, alla presenza dei tecnici
del richiedente, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che
utilizzera' fogli di alluminio del tipo destinato alla produzione.
3.5.4. Procedura amministrativa.
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, inoltrera' le
campionature al Ministero dei trasporti Direzione generale della
M.C.T.C. Questi, effettuate le verifiche e prove di fotometria, di
adesivita', di imbutibilita' e di resistenza all'abrasione dei
trasparenti protettivi con i criteri di cui rispettivamente ai
sottoparagrafi 4.2, 4.3, 4.8 e 4.9, ne comunichera' l'esito al
Provveditorato generale dello Stato che emanera' l'atto di conferma
della validita' del riconoscimento di idoneita'. Tale conferma
consentira' al titolare del riconoscimento di continuare ad usufruire
per altri cinque anni delle prerogative di cui ai capoversi a) e b)
del sottoparagrafo 3.3.
4. PRESCRIZIONI E METODOLOGIE DI PROVA RELATIVE ALLE PELLICOLE
RETRORIFLETTENTI ED ALLE VERNICI TRASPARENTI.
4.1. Colorimetria.
I colori delle pellicole retroriflettenti da impiegare nella
fabbricazione delle targhe, protette da vernice trasparente applicata
secondo le istruzioni dichiarate dal fabbricante nella relazione
tecnica, devono avere coordinate colorimetriche comprese all'interno
dei quadrilateri appresso definiti mediante indicazione delle coordi-
nate dei vertici.
4.1.1 Determinazioni effettuate con l'illuminante "C" della C.I.E.
4.1.1.1 Colore "bianco".
======================================================================
|Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
+------------------+------------+---------+---------+----------------+
| X | 0,315 | 0,360 | 0,338 | 0,295 |
| Y | 0,305 | 0,360 | 0,377 | 0,323 |
+------------------+------------+---------+---------+----------------+
con limite minimo di riflettenza del 34%.
4.1.1.2 Colore "giallo".
======================================================================
|Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
+------------------+------------+---------+---------+----------------+
| X | 0,490 | 0,538 | 0,478 | 0,443 |
| Y | 0,430 | 0,460 | 0,520 | 0,477 |
+------------------+------------+---------+---------+----------------+
con limite minimo di riflettenza del 27%.
4.1.2 Determinazioni effettuate con l'illuminante "A" della C.I.E.
4.1.2.1 Colore "bianco".
=====================================================================
|Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
+------------------+------------+---------+---------+---------------+
| X | 0,450 | 0,548 | 0,417 | 0,372 |
| Y | 0,513 | 0,404 | 0,359 | 0,405 |
+------------------+------------+---------+---------+---------------+
4.1.2.2 Colore "giallo".
=====================================================================
|Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
+------------------+------------+---------+---------+---------------+
| X | 0,585 | 0,610 | 0,520 | 0,505 |
| Y | 0,385 | 0,390 | 0,480 | 0,465 |
+------------------+------------+---------+---------+---------------+
4.2. Fotometria.
4.2.1. Prescrizioni.
4.2.1.1. Valori minimi.
Nella tabella che segue sono riportati in mcd/lux cm(Elevato al
Quadrato) i valori ammessi per il coefficiente specifico di
intensita' luminosa (C.I.L.) delle pellicole retroriflettenti per
targhe, illuminate con l'illuminante "A" della C.I.E.
"bianco":
=====================================================================
Angolo | Angolo di incidenza
di divergenza|-------------------------------------------------------
+------------+-------------------+-----------------+-----------------+
| | (Piu' o Meno) 5 |(Piu' o Meno) 30 |(Piu' o Meno) 40 |
+------------+-------------------+-----------------+-----------------+
| | | | |
| 12' | 4,50 | 2,20 | 1,40 |
| 20' | 3,50 | 1,70 | 0,70 |
| 2 | 0,30 | 0,20 | 0,10 |
+------------+------------------+------------------+-----------------+
"giallo":
=====================================================================
Angolo | Angolo di incidenza
di divergenza|-------------------------------------------------------
+------------+------------------+------------------+-----------------+
| | (Piu' o Meno) 5 |(Piu' o Meno) 30 |(Piu' o Meno) 40 |
+------------|------------------|------------------|-----------------+
| | | | |
| 12' | 3,70 | 1,80 | 0,80 |
| 20' | 2,80 | 1,40 | 0,60 |
| 2 | 0,25 | 0,16 | 0,08 |
+------------+------------------+------------------+-----------------+
4.2.1.2. Valori massimi.
Il C.I.L. corrispondente ad un angolo di divergenza di 20' e ad un
angolo di incidenza di 5 deve risultare non superiore al valore di 7
mcd/lux cm(Elevato al Quadrato).
4.2.2. Metodologia di prova.
La verifica della corrispondenza alle prescrizioni fotometriche si
effettua su quattro provini, costituiti da rettangoli di pellicola
protetti da trasparente applicato secondo le istruzioni dichiarate
dal fabbricante nella relazione tecnica, delle dimensioni minime di
70 x 100 mm, applicati su supporto metallico piano; le misure vanno
effettuate con il provino a 15 (Piu' o Meno) 0,15 m di distanza dalla
sorgente luminosa (lente di uscita del proiettore) e la prova e'
giudicata positiva se tutti e quattro i provini sono caratterizzati
da valori del C.I.L. compresi tra i minimi e massimi sopra indicati.
4.3. Adesivita'.
4.3.1. Prescrizioni.
Il collante autoadesivo delle pellicole retroriflettenti deve
essere tale che la pellicola, applicata su un supporto di alluminio
liscio e pulito e sottoposta ad una forza di trazione 0,333 daN/cm
per 5 minuti non si distacchi dal supporto per piu' di:
a) 5 cm a temperatura ambiente;
b) 8 cm a caldo (70 (Piu' o Meno) 2 C).
4.3.2. Metodologia di prova.
4.3.2.1. A temperatura ambiente.
4.3.2.1.1. Preparazione dei provini. Un campione di pellicola viene
condizionato mediante mantenimento per 4 ore alla pressione di
0,175 bar alla temperatura di 70 C (Piu' o Meno) 2 C ed
all'umidita' relativa del 65% (Piu' o Meno) 5%. Riportato il
campione a temperatura ambiente, si ritagliano due provini delle
dimensioni di 3 x 15 cm e si rimuove manualmente il liner senza
fare ricorso ad acqua o ad altri solventi. In tale fase si
osservera' se il liner si rompe, si lacera ovvero se asporta
adesivo dalla superficie della pellicola retroriflettente.
4.3.2.1.2. Si fanno aderire 10 cm di ogni provino ad una lastra di
alluminio a facce lisce, perfettamente pulite e sgrassate e lo si
condiziona per temperatura ed umidita' lasciandolo per almeno 48
ore in un ambiente a temperatura di 20 C (Piu' o Meno) 2 C ed al
65% (Piu' o Meno) 5% di umidita' relativa. Successivamente si
sospende la lastra in posizione orizzontale con i due provini
nella superficie inferiore e si applica la forza di 1 daN ad
ognuna delle estremita' libere dei provini permettendo loro di
pendere liberamente formando un angolo di 90 con la superficie
della lastra in prova. Trascorsi cinque minuti dalla applicazione
delle masse, si misura la lunghezza della striscia che si e'
distaccata. La prova e' giudicata favorevole se in fase di
rimozione del liner non si sono verificate rotture o lacerazioni
della pellicola, o asportazioni di adesivo, e se entrambi i
provini si sono distaccati dalla lastra per una lunghezza non
superiore a 5,00 cm.
4.3.2.2. A caldo.
4.3.2.2.1. Preparazione dei provini. Si procede come al punto
4.3.2.1.1.
4.3.2.2.2 Si fanno aderire 10 cm di ogni provino ad una lastra di
alluminio a facce lisce perfettamente pulite e sgrassate e lo si
condiziona per temperatura ed umidita' lasciandolo per almeno 48
ore in un ambiente a temperatura di 20 C (Piu' o Meno) 2 C al 65%
(Piu' o Meno) 5% di umidita' relativa. Successivamente i provini
vengono condizionati per temperatura mediante mantenimento per 4
ore alla temperatura di 70 C (Piu' o Meno) 2 C. Immediatamente
dopo l'estrazione dal forno termostatico, si applica la forza di 1
daN all'estremita' libere dei provini e si procede come al punto
4.3.2.1.2. La prova e' giudicata favorevole se in fase di
rimozione del liner non si sono verificate rotture o lacerazioni
della pellicola o asportazioni di adesivo e se entrambi i provini
si sono distaccati dalla lastra di prova per una lunghezza non
superiore a 8,00 cm.
4.4. Allungabilita'.
4.4.1. Prescrizioni.
Le pellicole destinate alle targhe devono essere caratterizzate da
un allungamento a rottura superiore al 45%.
4.4.2. Metodologia di prova.
La prova si effettua sottoponendo alla trazione cinque strisce di
pellicola e misurandone l'allungamento corrispondente alla rottura.
La prova va effettuata alla temperatura ambiente di 20 (Piu' o Meno)
2 C con strisce di pellicola larghe almeno 25,5 mm, applicando il
carico alla velocita' di 300 mm/minuto.
4.4.3. Valutazione dei risultati Si definisce come allungamento di
un provino il valore:
L L
--
R U
a= ----------------
L
U
a = allungamento
L = distanza tra le pinze del dinamometro corrispondente alla
R rottura del provino
L = distanza tra le pinze del dinamometro con il provino
U sottoposto ad un precarico di 0,5 N, e la prova e' giudicata
favorevole se:
A) a(max) -- a(min) e' minore o uguale a 0,20;
B) la media dei tre valori di a compresi tra a(max) e a(min) e'
maggiore o uguale a 0,45.
4.5. Resistenza all'azione degli agenti chimici.
4.5.1. Prescrizioni.
Le pellicole e le vernici trasparenti protettive destinate alle
targhe devono presentare caratteristiche di resistenza all'azione
dell'acqua distillata, dei combustibili per autotrazione, degli olii
lubrificanti, delle soluzioni alcaline e delle nebbie saline. La
prescrizione si verifica sottoponendo provini costituiti da pellicola
applicata su lastra di alluminio alla aggressione degli agenti
chimici sopraelencati secondo le modalita' appresso definite. Al
termine delle prove le pellicole, esaminate visivamente, non dovranno
mostrare alcun difetto appariscente, quale:
a) bolle;
b) fessurazioni;
c) variazioni di colore apprezzabili;
d) scollamenti dal supporto metallico;
ed, inoltre, il coefficiente specifico di intensita' luminosa non
dovra' scendere al di sotto dei valori minimi prescritti al punto
4.2.1.1. Nella eventualita' che all'esame visivo si rilevassero
variazioni cromatiche si procedera' a nuove determinazioni
colorimetriche accertando che il campione corrisponda ancora alle
disposizioni del punto 4.1.
4.5.2. Metodologia di prova.
4.5.2.1. Preparazione dei provini.
I campioni di pellicola, preventivamente condizionati mediante
mantenimento per 4 ore alla pressione di 0,175 bar alla temperatura
di 70 C (Piu' o Meno) 2 C ed all'umidita' relativa del 65% (Piu' o
Meno) 5% vengono ritagliati in rettangoli delle dimensioni minime di
70 x 100 mm, successivamente vengono applicati a rettangoli di
lamiera di alluminio per targhe delle stesse dimensioni. I provini
cosi' ottenuti, ricoperti di trasparente protettivo applicato secondo
le istruzioni dichiarate dal fabbricante nella relazione tecnica,
vengono lasciati riposare per almeno 48 ore alla temperatura di 20 C
(Piu' o Meno) 2 C.
4.5.2.2. Prove per immersione.
Trascorso tale periodo, i provini, in numero di due per ogni bagno,
vanno sottoposti agli agenti chimici secondo quanto di seguito
precisato:
=======================================================================
| Agente chimico | Temperatura | Durata |
| | del bagno |della immersione|
+----------------------------+-----------------------+----------------+
|Carburante (70% di isottano | 20 (Piu' o Meno) 2 C | 30 min |
| e 30% toluene) | | |
+----------------------------+-----------------------+----------------+
|Olio lubrificante additivato| 20 (Piu' o meno) 2 C | 2 h |
| (SAE 10 W 50) | | |
+----------------------------+-----------------------+----------------+
|Soluzione alcalina (carbo- | 20 (Piu' o meno) 2 C | 2 h |
| nato sodico al 3% in acqua | | |
| distillata) | | |
+----------------------------+-----------------------+----------------+
| | | |
|Acqua distillata | 20 (Piu' o Meno) 2 C | 24 h |
+----------------------------+-----------------------+----------------+
4.5.2.3. Prove in cella climatica.
Due provini vengono sottoposti all'azione della nebbia salina
ottenuta da una soluzione acquosa di cloruro sodico al 5% alla
temperatura di 35 (Piu' o Meno) 2 C. La durata della prova e' di 96
ore consecutive.
4.5.3. Esame dei provini.
Trascorsi cinque minuti dall'estrazione dai bagni o dalla cella
climatica, i provini vengono asciugati e puliti con un panno morbido
ed esaminati per raffronto con un provino vergine. Gli esami
fotometrici e le eventuali determinazioni colorimetriche si
effettuano almeno 24 ore dopo l'estrazione.
4.5.4. Interpretazione dei risultati.
Le prove si intendono superate con esito favorevole se tutti i
provini ottemperano alle prescrizioni del punto 4.5.1.
4.6. Resistenza all'invecchiamento.
4.6.1. Prescrizioni.
Le pellicole e le vernici trasparenti protettive destinate alle
targhe devono presentare caratteristiche di stabilita' nel tempo e di
resistenza all'azione degli agenti atmosferici (luce e pioggia). La
prescrizione si verifica sottoponendo provini costituiti da pellicola
applicata su lastra di alluminio ad invecchiamento artificiale,
secondo le modalita' che verranno appresso definite. Al termine
dell'invecchiamento le pellicole esaminate visivamente non dovranno
presentare alcun difetto appariscente, quale:
a) bolle;
b) fessurazione;
c) variazioni di colore apprezzabili;
d) scollamenti dal supporto metallico;
ed inoltre il coefficiente specifico di intensita' luminosa non
dovra' scendere al di sotto del 50% dei valori minimi prescritti al
punto 4.2.1.1. Nella eventualita' che all'esame visivo si rivelassero
variazioni cromatiche si procedera' a nuove determinazioni
colorimetriche accertando che il campione risponda alle prescrizioni
del punto 4.1.
4.6.2. Metodologia di prova.
4.6.2.1. Preparazione dei provini.
Si preparano tre provini procedendo secondo quanto indicato al
punto 4.5.2.1.
4.6.2.2. Invecchiamento artificiale.
I tre provini vengono sottoposti ad invecchiamento utilizzando un
apparecchio Weather - Ometer Atlas tipo DMC/WR equipaggiati con
portacampioni Atlas VPD programmato secondo il seguente ciclo:
a) solo azione delle radiazioni 102 min;
b) azione combinata spruzzo d'acqua e radiazioni 18 min;
c) temperatura dell'acqua all'entrata nell'apparecchio di spruzzo
16 (Piu' o Meno) 5 C;
d) temperatura massima all'interno dell'apparecchio 63 (Piu' o
Meno) 2 C;
per un periodo complessivo di 1000 ore, che possono essere anche
continuative.
4.6.3. Esame dei provini.
Si procede come specificato al punto 4.5.3.
4.6.4. Valutazione dei risultati.
Si applicano gli stessi criteri descritti al punto 4.5.4,
precisando che le esigenze fotometriche si intendono soddisfatte se i
C.I.L. misurati non risultano inferiori al 50% dei valori minimi
prescritti al punto 4.2.1.1.
4.7. Resistenza meccanica alle basse temperature.
4.7.1. Prescrizioni.
Le pellicole retroriflettenti e le vernici trasparenti protettive
per targhe devono presentare buone caratteristiche di resistenza
all'urto in condizioni di bassa temperatura. Tale esigenza si intende
soddisfatta se la pellicola, applicata al supporto di alluminio e
condizionata per umidita' e temperatura, percossa con percussore a
superficie sferica secondo le procedure di seguito illustrate, non
presenta, nella zona esterna al punto di impatto, cretti o
scheggiature visibili.
4.7.2. Metodologia di prove.
4.7.2.1. Preparazione dei provini.
Si preparano tre provini procedendo come indicato al punto 4.5.2.1.
4.7.2.2. Condizionamento dei provini.
I tre provini vengono immersi per due ore in acqua distillata a
temperatura ambiente (20 (Piu' o Meno) 2 C). Successivamente si
asciugano con un panno morbido e si condizionano per temperatura
mantenendoli per 24 ore in un criostato a -20 (Piu' o Meno) 2 C.
4.7.2.3. Apparecchiatura di prova.
Per la prova d'urto si usa un percussore in caduta libera delle
seguenti caratteristiche:
a) massa 500 g;
b) altezza di caduta 25 cm;
c) punta a sferica in acciaio del diametro di 12,7 mm;
d) piano di appoggio del provino in gomma 50 shore.
4.7.2.4 Esecuzione della prova.
I provini, immediatamente dopo la loro estrazione dal criostato,
vengono cimentati con due colpi di percussore in rapida successione.
4.7.2.5. Valutazione dei risultati.
La prova si giudica superata favorevolmente se i tre provini
esaminati da una distanza di 25 cm, non presentano cretti o
scheggiature visibili sulla superficie esterna alla circonferenza di
6 mm di diametro che circoscrive la zona d'impatto.
4.8. Imbutibilita'.
4.8.1. Prescrizioni.
Le pellicole retroriflettenti per targhe devono essere imbutibili
con profondita' d'imbutitura di 1,5 mm. Tale requisito si verifica
imbutendo provini costituiti da pellicola e da lamiera d'alluminio
per targhe delle spessore di 1,00 (Piu' o Meno) 0,05 mm secondo le
procedure di seguito illustrate e verificando che la pellicola resti
integra.
4.8.2. Metodologia di prova.
4.8.2.1. Preparazione dei provini.
Si preparano tre provini delle dimensioni di 100 x 100 mm
procedendo come indicato al punto 4.5.2.1 ma senza l'applicazione del
trasparente protettivo.
4.8.2.2. Apparecchiatura di prova.
Per la prova di imbutibilita' si usa:
a) un punzone in acciaio dello spessore di 2,00 mm conforme alla
figura III 6;
b) una lastra di gomma delle dimensione di 100 x 100 x 15 mm
della durezza 80 (Piu' o Meno) 5 shore;
c) una pressa da 20.000 daN.
4.8.2.3. Esecuzione della prova.
Si dispongono nella pressa:
a) punzone;
b) provino;
c) gomma;
e si applica la forza di 20.000 daN.
4.8.2.4 Valutazione dei risultati.
La prova si giudica superata favorevolmente se i tre provini
esaminati da una distanza di 25 cm non presentano fessurazioni o
cretti visibili.
4.9. Resistenza all'abrasione dei trasparenti protettivi.
4.9.1. Prescrizioni.
Le vernici trasparenti destinate alla protezione delle targhe
devono presentare caratteristiche di resistenza all'abrasione. Tale
resistenza si verifica sottoponendo provini protetti da vernice
trasparente all'azione di un getto di sabbia e verificando che la
pellicola non venga intaccata.
4.9.2. Metodologia di prova.
4.9.2.1. Preparazione dei provini.
Si preparano tre provini delle dimensioni di 70 x 100 mm procedendo
come indicato al punto 4.5.2.1, avendo pero' l'avvertenza di
verniciarli con vernice nera prima di proteggerli con il trasparente
protettivo.
4.9.2.2. Apparecchiatura di prova.
Si utilizza un apparecchio che consenta la caduta libera della
sabbia normale (sabbia quarzosa lavata passante in un setaccio con
maglie da 1,0 mm e trattenuta da un setaccio con maglie da 0,5 mm),
attraverso un foro guida cilindrico del diametro di 8 mm e
dell'altezza di 20 mm. Una camicia cilindrica del diametro di 80 mm,
concentrica e coassiale al foro guida, delimita il getto di sabbia
fino a 150 mm dal centro della zona d'impatto. L'apparecchiatura e'
illustrata nella figura III.8.
4.9.2.3. Esecuzione della prova.
Si fanno cadere in caduta libera da un'altezza di 200 cm, riferiti al
centro del provino da saggiare disposto con il lato lungo inclinato a
45 rispetto alla verticale, 2O kg di sabbia
normalizzata.
4.9.2.4. Valutazione dei risultati.
La prova si giudica superata favorevolmente se i tre provini,
esaminati da una distanza di 25 cm, non presentano ad un esame a
vista asportazioni di vernice nera.
5. PROVE TECNOLOGICHE.
Le prove di seguito descritte devono essere effettuate presso
impianti stabiliti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
5.1. Prova di imbutitura senza stagionatura intermedia.
Dovra' essere fornita una bobina di lunghezza minima 200 m e
larghezza 0,111 m; la prova consistera' nell'imbutitura di n. 100
esemplari di targa numerica posteriore per autoveicoli con sigla "AN"
e di 100 con sigla "MI", stampati in sequenza. Se ritenuto
necessario, subito dopo l'applicazione della pellicola, il nastro
potra' essere riscaldato in linea a una temperatura di 40 - 50 C in
un forno della lunghezza di 2,50 m; la velocita' del nastro e' di 10
m/min circa. Non dovranno essere rilevabili tracce di distacco o di
rottura della pellicola.
5.2. Prova di applicazione di inchiostri.
Gli inchiostri forniti con la pellicola dovranno essere utilizzati
su una linea di verniciatura che preveda una verniciatura a rullo a
doppia passata, seguita da una permanenza in forno I.R. per 90 sec.
ad una temperatura max di 140 C. All'uscita dal forno gli inchiostri
dovranno essere perfettamente asciutti e non dare luogo ad adesione
dei pezzi tra loro negli impilatori.
5.3. Prova di applicazione del trasparente protettivo.
La prova sara' effettuata nelle seguenti condizioni di
funzionamento (durata delle varie fasi):
a) appassimento 15 min;
b) preessiccazione (80 C) 11 min;
c) essiccazione (120 C) 20 min.
All'uscita dell'impianto la vernice dovra' apparire completamente
secca ed i pezzi, distaccati dai ganci ed impilati, non dovranno dar
luogo ad adesione tra loro.