(Allegato II.12-art. 45)
                            Articolo 45. 
Contratto  di  avvalimento  in   gara   e   qualificazione   mediante
                            avvalimento. 
 
1. Per la qualificazione in gara si applicano le disposizioni di  cui
all'articolo 26, comma 1. 
2. Per  la  qualificazione  mediante  avvalimento,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 2 a 4;  il  riferimento
ivi contenuto  alle  SOA  si  intende  riferito  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. L'impresa ausiliata,  per  conseguire
l'attestazione, deve possedere  in  proprio  i  requisiti  di  ordine
generale di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del  Libro  II
del codice; il possesso dei requisiti richiesti a norma dell'articolo
42, comma 1, puo' essere soddisfatto anche avvalendosi dei  requisiti
resi disponibili  dall'impresa  ausiliaria.  L'impresa  ausiliata  e'
sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per  le  imprese  attestate
dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  secondo  le
disposizioni di cui alla presente Parte. 
3. Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  attesta  le
imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello  di  attestazione
che richiama espressamente l'avvalimento, predisposto  dal  Ministero
delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  reso  noto  con  apposito
comunicato,  inserito  nel   sito   informatico   istituzionale   del
Ministero.