(Appendici al Titolo IV)
 
 
                    APPENDICI AL TITOLO IV 
 
Appendice I - Art. 312 (Programma d'esame per il conseguimento dei 
   certificati di abilitazione professionale). 
Appendice II - Art. 320 (Malattie invalidanti). 
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                       APPENDICE I - Art. 312 
(Programma  d'esame  per  il   conseguimento   dei   certificati   di
                     abilitazione professionale) 
  1. Gli argomenti del programma di esame per  il  conseguimento  del
certificato di abilitazione professionale sono di  seguito  indicati,
con le specificazioni riportati nei commi da 3 a 7 per i diversi tipi
di CAP. 
                              TITOLO I 
  A. Conoscenza della struttura di  un  veicolo  e  delle  sue  parti
principali. 
  A.1. Conoscenza della struttura e del  funzionamento  di  motori  a
combustione interna: 
    a) sistemi di lubrificazione e di raffreddamento; 
    b) impianto di alimentazione; 
    c) impianto elettrico; 
    d) sistema di accensione; 
    e) sistema di trasmissione (frizione, scatola del cambio, ecc.). 
  A.2. Conoscenze generali sui lubrificanti e sulla difesa antigelo. 
  A.3. Conoscenza  delle  precauzioni  da  prendere  per  smontare  e
rimontare le ruote. 
  A.4. Conoscenza della struttura, del montaggio, del corretto uso  e
della manutenzione dei pneumatici. 
  A.5. Conoscenza dei vari tipi di dispositivi di frenatura, del loro
funzionamento, delle loro parti principali,  dei  loro  collegamenti,
del loro uso e della loro manutenzione quotidiana, nonche' conoscenza
dei dispositivi di accoppiamento dei rimorchi. 
  A.6. Capacita' di individuare i guasti del veicolo. 
  A.7.  Capacita'  di  riparare  piccoli  guasti  facendo  uso  degli
opportuni utensili. 
  A.8. Conoscenze generali relative alla manutenzione preventiva  del
veicolo e alla tempestivita' delle riparazioni da effettuare. 
                              TITOLO II 
  B.   Conoscenze   generali   in   materia   di   trasporti   e   di
amministrazione. 
  B.1. Capacita' generali e conoscenze  geografiche  sufficienti  per
poter usare carte stradali e relativi indici. 
  B.2. Conoscenza dell'uso economico del veicolo. 
  B.3. Conoscenza delle misure da prendere in caso di collisione o di
altri  incidenti  (per  esempio   incendio)   per   quanto   concerne
l'assicurazione del veicolo. 
  B.4.  Conoscenza  della  legislazione  nazionale,  applicabile   al
trasporto di merci. 
  B.5. Nozioni elementari sulla responsabilita'  del  conducente  per
quanto concerne la presa in consegna,  il  trasporto  e  la  consegna
delle merci conformemente alle condizioni convenute. 
  B.6. Conoscenza delle tecniche per caricare e scaricare merci e del
corretto uso della relativa attrezzatura. 
  B.7. Nozioni  elementari  sulle  precauzioni  da  prendere  per  la
manutenzione e il trasporto di merci pericolose. 
  B.8. Conoscenza dei documenti, relativi ai veicoli e ai  trasporti,
prescritti per il trasporto di  merci  all'interno  del  paese  e  al
passaggio della frontiera. 
  B.9.  Conoscenza  della  legislazione  nazionale   applicabile   al
trasporto di persone. 
  B.10. Conoscenza delle responsabilita' del conducente connessa  con
il trasporto di viaggiatori. 
  B.11.  Conoscenza  dei  documenti  relativi   ai   veicoli   e   ai
viaggiatori, prescritti per il trasporto di  viaggiatori  all'interno
del paese e al passaggio della frontiera. 
  2. Dal programma  di  esame  sono  esclusi  gli  argomenti  che  il
candidato deve gia' conoscere in base alla  categoria  di  patente  e
alle abilitazioni possedute. 
  3.  Per  il   conseguimento   del   certificato   di   abilitazione
professionale KA gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi  di
veicoli cui il certificato specificatamente abilita.  Dal  titolo  II
sono esclusi gli argomenti da B.4 a B.8. 
  4.  Per  il   conseguimento   del   certificato   di   abilitazione
professionale KB gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi  di
veicoli cui il certificato specificatamente abilita.  Dal  titolo  II
sono esclusi gli argomenti da B.4 a B.8. Per i  titolari  di  patente
della categoria E sono esclusi gli argomenti  del  titolo  I.  Per  i
titolari di certificato di abilitazione professionale  tipo  KC  sono
esclusi gli argomenti del titolo  I  e  quelli  del  titolo  II  sono
limitati ai punti B.9, B.10 e B.11. 
  5.  Per  il   conseguimento   del   certificato   di   abilitazione
professionale KC gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi  di
veicoli cui il certificato specificatamente abilita. Sono inoltre  da
escludere gli argomenti del titolo II, punti B.9, B.10. e B.11. 
  Per i titolari  di  patente  per  la  guida  di  autoveicoli  della
categoria E sono esclusi gli argomenti previsti dal titolo I. 
  6.  Per  il   conseguimento   del   certificato   di   abilitazione
professionale  KD,  per  i  titolari  di  patente  per  la  guida  di
autoveicoli della categoria E sono esclusi gli argomenti  del  titolo
I. Per coloro che sono gia' titolari di certificato  di  abilitazione
professionale tipo KC sono da  escludere  gli  argomenti  di  cui  al
titolo II salvo i punti da B.8. a B.11. 
  7.  Per  il   conseguimento   del   certificato   di   abilitazione
professionale KE gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi  di
veicoli cui il certificato specificatamente abilita.  Dal  titolo  II
sono esclusi gli  argomenti  da  B.4  a  B.8.  I  candidati  dovranno
dimostrare  inoltre  la  conoscenza   delle   specifiche   norme   di
comportamento che regolano  la  guida  dei  veicoli  in  servizio  di
emergenza. 
 
 
                       APPENDICE II - Art. 320 
                       (Malattie invalidanti) 
  1. Le malattie  ed  affezioni  che  escludono  la  possibilita'  di
rilascio  del  certificato  di  idoneita'  alla  guida  sono   quelle
sottoindicate: 
A. Affezioni cardiovascolari. 
  La patente di guida non deve essere rilasciata  ne'  confermata  ai
candidati  o  conducenti  colpiti  da  un'affezione   cardiovascolare
ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi  dubbi,
ovvero quando  trattasi  di  affezioni  cardiovascolari  corrette  da
apposite protesi, il giudizio  di  idoneita'  verra'  espresso  dalla
commissione medica locale che puo' avvalersi della consulenza di  uno
specialista appartenente alle  strutture  pubbliche.  La  commissione
medica locale terra' nel debito conto i rischi o pericoli addizionali
connessi con la guida di veicoli conducibili  con  le  patenti  delle
categorie C, D, E. 
B. Diabete. 
  La patente di guida non deve essere rilasciata, ne'  confermata  ai
candidati o conducenti diabetici colpiti  da  complicazioni  oculari,
nervose o cardiovascolari o da acidosi  non  compensata,  di  entita'
tale da pregiudicare la  sicurezza  della  guida.  A  giudizio  della
commissione medica  locale  e  con  sua  espressa  certificazione,  a
seguito dell'esito  di  accertamenti  specialistici  eseguiti  presso
strutture pubbliche, la patente di guida  puo'  essere  rilasciata  o
confermata a candidati o conducenti diabetici che non  siano  colpiti
da nessuna delle complicazioni summenzionate o con  complicazioni  la
cui  entita'  sia  tale  da  non  pregiudicare  la  sicurezza   della
circolazione. La patente di guida delle categorie C, D,  E  non  deve
essere  ne'  rilasciata  ne'  confermata  a  candidati  o  conducenti
diabetici che abbiano bisogno di trattamento con insulina. 
C. Malattie endocrine. 
  In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in  forme
di entita' tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente
di guida non potra' essere rilasciata o confermata salvo il  caso  in
cui la possibilita' di  rilascio  o  di  conferma  sia  espressamente
certificata da parte della commissione medica locale. 
D. Malattie del sistema nervoso. 
  La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' confermata a
candidati o conducenti colpiti da: 
    a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie  del
sistema nervoso, associate ad atrofia  muscolare  progressiva  e/o  a
disturbi miotonici; 
    b) malattie del sistema nervoso periferico; 
    c)  postumi  invalidanti  di  traumatismi  del  sistema   nervoso
centrale o periferico. 
  A giudizio della commissione  medica  locale  e  con  sua  espressa
certificazione,  nei  casi  a),  b)  e  c)  sopracitati,  a   seguito
dell'esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove
ritenuta necessaria, puo' essere rilasciata o confermata  la  patente
di guida a condizione che dette malattie non siano in stato  avanzato
e  che  la  funzione  degli  arti  sia  buona,  per  cui  non   venga
pregiudicata la sicurezza della guida In tali  casi  gli  interessati
devono mostrare di essere capaci  di  usare  i  comandi  del  veicolo
appartenente alla categoria per la  quale  si  richiede  il  rilascio
della patente, in condizioni di sicurezza. La validita' della patente
non puo' essere superiore a due anni. Per la conferma e la  revisione
valgono le stesse modalita'; 
    d) epilessia. 
  La  concessione  di  patente  delle  sole  categorie  A  e  B  agli
epilettici  e'  consentita  a  soggetti  che  non  presentino   crisi
comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di
terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale  condizione
dovra' essere verificata dalla commissione medica locale  sulla  base
di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal
medico di fiducia o da uno specialista  appartenente  alle  strutture
pubbliche. La validita' della patente non puo' essere superiore a due
anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalita'.  La
patente di guida delle categorie C, D, E non deve  essere  rilasciata
ne' confermata ai candidati  o  conducenti  in  atto  affetti  o  che
abbiano sofferto in passato di epilessia. 
E. Malattie psichiche. 
  La patente di guida non deve essere  rilasciata  ne'  confermata  a
candidati o conducenti che siano affetti da turbe psichiche  in  atto
dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici  sul
sistema nervoso centrale o periferico o colpiti  da  ritardo  mentale
grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalita', quando
tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza  della  guida,
salvo i casi che la commissione medica locale potra' valutare in modo
diverso avvalendosi, se  del  caso,  della  consulenza  specialistica
presso strutture pubbliche. La commissione medica locale,  terra'  in
quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i  pericoli  addizionali
connessi con la  guida  dei  veicoli  delle  categorie  C,  D  E.  La
validita' della patente in questi casi non puo'  essere  superiore  a
due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalita'. 
F. Sostanze psicoattive. 
  La patente di guida non deve  essere  rilasciata  o  confermata  ai
candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza  attuale
da alcool, stupefacenti o  sostanze  psicotrope  ne'  a  persone  che
comunque consumino abitualmente sostanze capaci di  compromettere  la
loro idoneita' a  guidare  senza  pericoli.  Nel  caso  in  cui  tale
dipendenza sia passata e non piu' attuale la commissione  medica  lo-
cale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio  di  recidiva
del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti
clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa  della
consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica,
puo' esprimere parere favorevole al  rilascio  o  alla  conferma.  La
commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con  estrema
severita' i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle
categorie C, D, E. La validita' della patente in questi casi non puo'
essere superiore a due anni. Per la conferma e la  revisione  valgono
le stesse modalita'. 
G. Malattie del sangue. 
  La patente di guida non deve essere rilasciata  ne'  confermata  ai
candidati o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il
caso  in  cui  la  possibilita'  di  rilascio  o  di   conferma   sia
espressamente certificata da parte della commissione  medica  locale,
la  quale  potra'  avvalersi  del  parere   di   medici   specialisti
appartenenti a strutture pubbliche. 
H. Malattie dell'apparato urogenitale. 
  La patente di guida non deve essere rilasciata  ne'  confermata  ai
candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave. 
  Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie
A, B, la patente di guida puo' essere rilasciata o confermata  quando
l'insufficienza renale risulti positivamente corretta  a  seguito  di
trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve
essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validita' della
patente non puo' essere superiore a due anni. Per la  conferma  e  la
revisione valgono le stesse modalita'.