APPENDICI AL TITOLO IV Appendice I - Art. 312 (Programma d'esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale). Appendice II - Art. 320 (Malattie invalidanti). -------------- APPENDICE I - Art. 312 (Programma d'esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale) 1. Gli argomenti del programma di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale sono di seguito indicati, con le specificazioni riportati nei commi da 3 a 7 per i diversi tipi di CAP. TITOLO I A. Conoscenza della struttura di un veicolo e delle sue parti principali. A.1. Conoscenza della struttura e del funzionamento di motori a combustione interna: a) sistemi di lubrificazione e di raffreddamento; b) impianto di alimentazione; c) impianto elettrico; d) sistema di accensione; e) sistema di trasmissione (frizione, scatola del cambio, ecc.). A.2. Conoscenze generali sui lubrificanti e sulla difesa antigelo. A.3. Conoscenza delle precauzioni da prendere per smontare e rimontare le ruote. A.4. Conoscenza della struttura, del montaggio, del corretto uso e della manutenzione dei pneumatici. A.5. Conoscenza dei vari tipi di dispositivi di frenatura, del loro funzionamento, delle loro parti principali, dei loro collegamenti, del loro uso e della loro manutenzione quotidiana, nonche' conoscenza dei dispositivi di accoppiamento dei rimorchi. A.6. Capacita' di individuare i guasti del veicolo. A.7. Capacita' di riparare piccoli guasti facendo uso degli opportuni utensili. A.8. Conoscenze generali relative alla manutenzione preventiva del veicolo e alla tempestivita' delle riparazioni da effettuare. TITOLO II B. Conoscenze generali in materia di trasporti e di amministrazione. B.1. Capacita' generali e conoscenze geografiche sufficienti per poter usare carte stradali e relativi indici. B.2. Conoscenza dell'uso economico del veicolo. B.3. Conoscenza delle misure da prendere in caso di collisione o di altri incidenti (per esempio incendio) per quanto concerne l'assicurazione del veicolo. B.4. Conoscenza della legislazione nazionale, applicabile al trasporto di merci. B.5. Nozioni elementari sulla responsabilita' del conducente per quanto concerne la presa in consegna, il trasporto e la consegna delle merci conformemente alle condizioni convenute. B.6. Conoscenza delle tecniche per caricare e scaricare merci e del corretto uso della relativa attrezzatura. B.7. Nozioni elementari sulle precauzioni da prendere per la manutenzione e il trasporto di merci pericolose. B.8. Conoscenza dei documenti, relativi ai veicoli e ai trasporti, prescritti per il trasporto di merci all'interno del paese e al passaggio della frontiera. B.9. Conoscenza della legislazione nazionale applicabile al trasporto di persone. B.10. Conoscenza delle responsabilita' del conducente connessa con il trasporto di viaggiatori. B.11. Conoscenza dei documenti relativi ai veicoli e ai viaggiatori, prescritti per il trasporto di viaggiatori all'interno del paese e al passaggio della frontiera. 2. Dal programma di esame sono esclusi gli argomenti che il candidato deve gia' conoscere in base alla categoria di patente e alle abilitazioni possedute. 3. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KA gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato specificatamente abilita. Dal titolo II sono esclusi gli argomenti da B.4 a B.8. 4. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KB gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato specificatamente abilita. Dal titolo II sono esclusi gli argomenti da B.4 a B.8. Per i titolari di patente della categoria E sono esclusi gli argomenti del titolo I. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale tipo KC sono esclusi gli argomenti del titolo I e quelli del titolo II sono limitati ai punti B.9, B.10 e B.11. 5. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KC gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato specificatamente abilita. Sono inoltre da escludere gli argomenti del titolo II, punti B.9, B.10. e B.11. Per i titolari di patente per la guida di autoveicoli della categoria E sono esclusi gli argomenti previsti dal titolo I. 6. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KD, per i titolari di patente per la guida di autoveicoli della categoria E sono esclusi gli argomenti del titolo I. Per coloro che sono gia' titolari di certificato di abilitazione professionale tipo KC sono da escludere gli argomenti di cui al titolo II salvo i punti da B.8. a B.11. 7. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KE gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato specificatamente abilita. Dal titolo II sono esclusi gli argomenti da B.4 a B.8. I candidati dovranno dimostrare inoltre la conoscenza delle specifiche norme di comportamento che regolano la guida dei veicoli in servizio di emergenza. APPENDICE II - Art. 320 (Malattie invalidanti) 1. Le malattie ed affezioni che escludono la possibilita' di rilascio del certificato di idoneita' alla guida sono quelle sottoindicate: A. Affezioni cardiovascolari. La patente di guida non deve essere rilasciata ne' confermata ai candidati o conducenti colpiti da un'affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneita' verra' espresso dalla commissione medica locale che puo' avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale terra' nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida di veicoli conducibili con le patenti delle categorie C, D, E. B. Diabete. La patente di guida non deve essere rilasciata, ne' confermata ai candidati o conducenti diabetici colpiti da complicazioni oculari, nervose o cardiovascolari o da acidosi non compensata, di entita' tale da pregiudicare la sicurezza della guida. A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, a seguito dell'esito di accertamenti specialistici eseguiti presso strutture pubbliche, la patente di guida puo' essere rilasciata o confermata a candidati o conducenti diabetici che non siano colpiti da nessuna delle complicazioni summenzionate o con complicazioni la cui entita' sia tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere ne' rilasciata ne' confermata a candidati o conducenti diabetici che abbiano bisogno di trattamento con insulina. C. Malattie endocrine. In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entita' tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente di guida non potra' essere rilasciata o confermata salvo il caso in cui la possibilita' di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale. D. Malattie del sistema nervoso. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' confermata a candidati o conducenti colpiti da: a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva e/o a disturbi miotonici; b) malattie del sistema nervoso periferico; c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico. A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, nei casi a), b) e c) sopracitati, a seguito dell'esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, puo' essere rilasciata o confermata la patente di guida a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della guida In tali casi gli interessati devono mostrare di essere capaci di usare i comandi del veicolo appartenente alla categoria per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni di sicurezza. La validita' della patente non puo' essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalita'; d) epilessia. La concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici e' consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovra' essere verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La validita' della patente non puo' essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalita'. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere rilasciata ne' confermata ai candidati o conducenti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia. E. Malattie psichiche. La patente di guida non deve essere rilasciata ne' confermata a candidati o conducenti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalita', quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida, salvo i casi che la commissione medica locale potra' valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza specialistica presso strutture pubbliche. La commissione medica locale, terra' in quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli delle categorie C, D E. La validita' della patente in questi casi non puo' essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalita'. F. Sostanze psicoattive. La patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope ne' a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneita' a guidare senza pericoli. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non piu' attuale la commissione medica lo- cale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, puo' esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma. La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severita' i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. La validita' della patente in questi casi non puo' essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalita'. G. Malattie del sangue. La patente di guida non deve essere rilasciata ne' confermata ai candidati o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la possibilita' di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale, la quale potra' avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche. H. Malattie dell'apparato urogenitale. La patente di guida non deve essere rilasciata ne' confermata ai candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la patente di guida puo' essere rilasciata o confermata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validita' della patente non puo' essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalita'.