APPENDICI AL TITOLO IV
Appendice I - Art. 312 (Programma d'esame per il conseguimento dei
certificati di abilitazione professionale).
Appendice II - Art. 320 (Malattie invalidanti).
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APPENDICE I - Art. 312
(Programma d'esame per il conseguimento dei certificati di
abilitazione professionale)
1. Gli argomenti del programma di esame per il conseguimento del
certificato di abilitazione professionale sono di seguito indicati,
con le specificazioni riportati nei commi da 3 a 7 per i diversi tipi
di CAP.
TITOLO I
A. Conoscenza della struttura di un veicolo e delle sue parti
principali.
A.1. Conoscenza della struttura e del funzionamento di motori a
combustione interna:
a) sistemi di lubrificazione e di raffreddamento;
b) impianto di alimentazione;
c) impianto elettrico;
d) sistema di accensione;
e) sistema di trasmissione (frizione, scatola del cambio, ecc.).
A.2. Conoscenze generali sui lubrificanti e sulla difesa antigelo.
A.3. Conoscenza delle precauzioni da prendere per smontare e
rimontare le ruote.
A.4. Conoscenza della struttura, del montaggio, del corretto uso e
della manutenzione dei pneumatici.
A.5. Conoscenza dei vari tipi di dispositivi di frenatura, del loro
funzionamento, delle loro parti principali, dei loro collegamenti,
del loro uso e della loro manutenzione quotidiana, nonche' conoscenza
dei dispositivi di accoppiamento dei rimorchi.
A.6. Capacita' di individuare i guasti del veicolo.
A.7. Capacita' di riparare piccoli guasti facendo uso degli
opportuni utensili.
A.8. Conoscenze generali relative alla manutenzione preventiva del
veicolo e alla tempestivita' delle riparazioni da effettuare.
TITOLO II
B. Conoscenze generali in materia di trasporti e di
amministrazione.
B.1. Capacita' generali e conoscenze geografiche sufficienti per
poter usare carte stradali e relativi indici.
B.2. Conoscenza dell'uso economico del veicolo.
B.3. Conoscenza delle misure da prendere in caso di collisione o di
altri incidenti (per esempio incendio) per quanto concerne
l'assicurazione del veicolo.
B.4. Conoscenza della legislazione nazionale, applicabile al
trasporto di merci.
B.5. Nozioni elementari sulla responsabilita' del conducente per
quanto concerne la presa in consegna, il trasporto e la consegna
delle merci conformemente alle condizioni convenute.
B.6. Conoscenza delle tecniche per caricare e scaricare merci e del
corretto uso della relativa attrezzatura.
B.7. Nozioni elementari sulle precauzioni da prendere per la
manutenzione e il trasporto di merci pericolose.
B.8. Conoscenza dei documenti, relativi ai veicoli e ai trasporti,
prescritti per il trasporto di merci all'interno del paese e al
passaggio della frontiera.
B.9. Conoscenza della legislazione nazionale applicabile al
trasporto di persone.
B.10. Conoscenza delle responsabilita' del conducente connessa con
il trasporto di viaggiatori.
B.11. Conoscenza dei documenti relativi ai veicoli e ai
viaggiatori, prescritti per il trasporto di viaggiatori all'interno
del paese e al passaggio della frontiera.
2. Dal programma di esame sono esclusi gli argomenti che il
candidato deve gia' conoscere in base alla categoria di patente e
alle abilitazioni possedute.
3. Per il conseguimento del certificato di abilitazione
professionale KA gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di
veicoli cui il certificato specificatamente abilita. Dal titolo II
sono esclusi gli argomenti da B.4 a B.8.
4. Per il conseguimento del certificato di abilitazione
professionale KB gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di
veicoli cui il certificato specificatamente abilita. Dal titolo II
sono esclusi gli argomenti da B.4 a B.8. Per i titolari di patente
della categoria E sono esclusi gli argomenti del titolo I. Per i
titolari di certificato di abilitazione professionale tipo KC sono
esclusi gli argomenti del titolo I e quelli del titolo II sono
limitati ai punti B.9, B.10 e B.11.
5. Per il conseguimento del certificato di abilitazione
professionale KC gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di
veicoli cui il certificato specificatamente abilita. Sono inoltre da
escludere gli argomenti del titolo II, punti B.9, B.10. e B.11.
Per i titolari di patente per la guida di autoveicoli della
categoria E sono esclusi gli argomenti previsti dal titolo I.
6. Per il conseguimento del certificato di abilitazione
professionale KD, per i titolari di patente per la guida di
autoveicoli della categoria E sono esclusi gli argomenti del titolo
I. Per coloro che sono gia' titolari di certificato di abilitazione
professionale tipo KC sono da escludere gli argomenti di cui al
titolo II salvo i punti da B.8. a B.11.
7. Per il conseguimento del certificato di abilitazione
professionale KE gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di
veicoli cui il certificato specificatamente abilita. Dal titolo II
sono esclusi gli argomenti da B.4 a B.8. I candidati dovranno
dimostrare inoltre la conoscenza delle specifiche norme di
comportamento che regolano la guida dei veicoli in servizio di
emergenza.
APPENDICE II - Art. 320
(Malattie invalidanti)
1. Le malattie ed affezioni che escludono la possibilita' di
rilascio del certificato di idoneita' alla guida sono quelle
sottoindicate:
A. Affezioni cardiovascolari.
La patente di guida non deve essere rilasciata ne' confermata ai
candidati o conducenti colpiti da un'affezione cardiovascolare
ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi,
ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da
apposite protesi, il giudizio di idoneita' verra' espresso dalla
commissione medica locale che puo' avvalersi della consulenza di uno
specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione
medica locale terra' nel debito conto i rischi o pericoli addizionali
connessi con la guida di veicoli conducibili con le patenti delle
categorie C, D, E.
B. Diabete.
La patente di guida non deve essere rilasciata, ne' confermata ai
candidati o conducenti diabetici colpiti da complicazioni oculari,
nervose o cardiovascolari o da acidosi non compensata, di entita'
tale da pregiudicare la sicurezza della guida. A giudizio della
commissione medica locale e con sua espressa certificazione, a
seguito dell'esito di accertamenti specialistici eseguiti presso
strutture pubbliche, la patente di guida puo' essere rilasciata o
confermata a candidati o conducenti diabetici che non siano colpiti
da nessuna delle complicazioni summenzionate o con complicazioni la
cui entita' sia tale da non pregiudicare la sicurezza della
circolazione. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve
essere ne' rilasciata ne' confermata a candidati o conducenti
diabetici che abbiano bisogno di trattamento con insulina.
C. Malattie endocrine.
In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme
di entita' tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente
di guida non potra' essere rilasciata o confermata salvo il caso in
cui la possibilita' di rilascio o di conferma sia espressamente
certificata da parte della commissione medica locale.
D. Malattie del sistema nervoso.
La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' confermata a
candidati o conducenti colpiti da:
a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del
sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva e/o a
disturbi miotonici;
b) malattie del sistema nervoso periferico;
c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso
centrale o periferico.
A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa
certificazione, nei casi a), b) e c) sopracitati, a seguito
dell'esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove
ritenuta necessaria, puo' essere rilasciata o confermata la patente
di guida a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato
e che la funzione degli arti sia buona, per cui non venga
pregiudicata la sicurezza della guida In tali casi gli interessati
devono mostrare di essere capaci di usare i comandi del veicolo
appartenente alla categoria per la quale si richiede il rilascio
della patente, in condizioni di sicurezza. La validita' della patente
non puo' essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione
valgono le stesse modalita';
d) epilessia.
La concessione di patente delle sole categorie A e B agli
epilettici e' consentita a soggetti che non presentino crisi
comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di
terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione
dovra' essere verificata dalla commissione medica locale sulla base
di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal
medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture
pubbliche. La validita' della patente non puo' essere superiore a due
anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalita'. La
patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere rilasciata
ne' confermata ai candidati o conducenti in atto affetti o che
abbiano sofferto in passato di epilessia.
E. Malattie psichiche.
La patente di guida non deve essere rilasciata ne' confermata a
candidati o conducenti che siano affetti da turbe psichiche in atto
dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul
sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale
grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalita', quando
tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida,
salvo i casi che la commissione medica locale potra' valutare in modo
diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza specialistica
presso strutture pubbliche. La commissione medica locale, terra' in
quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali
connessi con la guida dei veicoli delle categorie C, D E. La
validita' della patente in questi casi non puo' essere superiore a
due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalita'.
F. Sostanze psicoattive.
La patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai
candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale
da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope ne' a persone che
comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la
loro idoneita' a guidare senza pericoli. Nel caso in cui tale
dipendenza sia passata e non piu' attuale la commissione medica lo-
cale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva
del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti
clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della
consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica,
puo' esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma. La
commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema
severita' i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle
categorie C, D, E. La validita' della patente in questi casi non puo'
essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono
le stesse modalita'.
G. Malattie del sangue.
La patente di guida non deve essere rilasciata ne' confermata ai
candidati o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il
caso in cui la possibilita' di rilascio o di conferma sia
espressamente certificata da parte della commissione medica locale,
la quale potra' avvalersi del parere di medici specialisti
appartenenti a strutture pubbliche.
H. Malattie dell'apparato urogenitale.
La patente di guida non deve essere rilasciata ne' confermata ai
candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave.
Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie
A, B, la patente di guida puo' essere rilasciata o confermata quando
l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di
trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve
essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validita' della
patente non puo' essere superiore a due anni. Per la conferma e la
revisione valgono le stesse modalita'.