Allegato n. 4 (articoli 60 e 79) Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all'articolo 60 (controllo delle spese) e all'articolo 79 (fornitura di prestazioni supplementari) del Codice Parte A: Prestazioni e servizi citati all'articolo 60 del Codice: a) Fatturazione dettagliata Fatte salve le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 676 e del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467, nonche' le altre disposizioni nazionali e comunitarie in materia di tutela dei dati personali e della vita privata, l'Autorita' fissa il livello minimo di dettaglio delle fatture che le imprese designate, quali definite all'articolo 58 del Codice devono presentare gratuitamente ai consumatori per consentire a questi: i) di verificare e controllare le spese generate dall'uso della rete telefonica pubblica in postazione fissa e/o dei corrispondenti servizi telefonici accessibili al pubblico e ii) di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare con ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture. Ove opportuno, gli abbonati possono ottenere, a tariffe ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello di dettaglio delle fatture. Le chiamate che sono gratuite per l'abbonato, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata dell'abbonato. b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita (servizio gratuito) Prestazione gratuita alla quale l'abbonato, previa richiesta al fornitore del servizio telefonico, puo' impedire che vengano effettuate chiamate verso determinati numeri o tipi di numeri. c) Sistemi di pagamento anticipato L'Autorita' puo' obbligare le imprese designate a proporre ai consumatori modalita' di pagamento anticipato per l'accesso alla rete telefonica pubblica e per l'uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico. d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento L'Autorita' puo' imporre alle imprese designate l'obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete telefonica. e) Mancato pagamento delle fatture L'Autorita' autorizza l'applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagate per l'utilizzo della rete telefonica pubblica in postazione fissa. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalita' e non discriminazione. Esse garantiscono che l'abbonato sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'abbonato. Prima della totale cessazione del collegamento l'Autorita' puo' autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale possono essere effettuate solo le chiamate che non comportano un addebito per l'abbonato (ad esempio chiamate al "112"). Parte B: Prestazioni citate all'articolo 79 del Codice: a) Composizione mediante tastiera o DTMF (segnalazione bitonale a piu' frequenze) La rete telefonica pubblica consente l'uso di apparecchi a tonalita' DTMF (raccomandazione ETSI ETR 207) per la segnalazione da punto a punto in tutta la rete. b) Identificazione della linea chiamante Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata puo' visualizzare il numero della parte chiamante. La fornitura di tale opzione avviene conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela dei dati personali e della vita privata. Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, gli operatori forniscono dati e segnali per facilitare l'offerta delle prestazioni di identificazione della linea chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i confini degli Stati membri.