(Allegato n.4)
                                     Allegato n. 4 (articoli 60 e 79) 
 
 
Descrizione delle prestazioni e dei servizi  citati  all'articolo  60
(controllo delle spese) e all'articolo 79 (fornitura  di  prestazioni
                      supplementari) del Codice 
 
 
  Parte A: Prestazioni e servizi citati all'articolo 60 del Codice: 
   a) Fatturazione dettagliata 
   Fatte salve le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 676 e
del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467,  nonche'  le  altre
disposizioni nazionali e comunitarie in materia di  tutela  dei  dati
personali e della vita privata, l'Autorita' fissa il  livello  minimo
di dettaglio delle fatture che le imprese designate,  quali  definite
all'articolo  58  del  Codice  devono  presentare  gratuitamente   ai
consumatori per consentire a questi: 
   i) di verificare e controllare le spese  generate  dall'uso  della
rete telefonica pubblica in postazione fissa e/o  dei  corrispondenti
servizi telefonici accessibili al pubblico e 
   ii) di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso  della  rete  e
dei servizi e le spese che ne derivano, in  modo  da  esercitare  con
ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture. 
   Ove  opportuno,  gli  abbonati   possono   ottenere,   a   tariffe
ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello  di  dettaglio  delle
fatture. 
   Le chiamate che sono gratuite per l'abbonato, comprese le chiamate
ai numeri di emergenza, non sono indicate nella  fattura  dettagliata
dell'abbonato. 
   b)  Sbarramento  selettivo  delle  chiamate  in  uscita  (servizio
gratuito) 
   Prestazione gratuita alla quale l'abbonato,  previa  richiesta  al
fornitore  del  servizio  telefonico,  puo'  impedire   che   vengano
effettuate chiamate verso determinati numeri o tipi di numeri. 
   c) Sistemi di pagamento anticipato 
   L'Autorita' puo' obbligare le  imprese  designate  a  proporre  ai
consumatori modalita' di pagamento anticipato per l'accesso alla rete
telefonica pubblica e per l'uso dei servizi telefonici accessibili al
pubblico. 
   d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento 
   L'Autorita' puo'  imporre  alle  imprese  designate  l'obbligo  di
autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo  il  pagamento  del
contributo di allacciamento alla rete telefonica. 
   e) Mancato pagamento delle fatture 
   L'Autorita' autorizza l'applicazione di misure specifiche  per  la
riscossione delle  fatture  non  pagate  per  l'utilizzo  della  rete
telefonica pubblica  in  postazione  fissa.  Tali  misure  sono  rese
pubbliche  e  ispirate  ai  principi  di   proporzionalita'   e   non
discriminazione. Esse garantiscono che l'abbonato sia  informato  con
debito preavviso dell'interruzione del servizio  o  della  cessazione
del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi  i  casi  di
frode, di  ripetuti  ritardi  di  pagamento  o  di  ripetuti  mancati
pagamenti  e  per  quanto   tecnicamente   fattibile,   tali   misure
garantiscono che sia interrotto  solo  il  servizio  interessato.  La
cessazione del  collegamento  per  mancato  pagamento  delle  fatture
avviene solo dopo  averne  debitamente  avvertito  l'abbonato.  Prima
della totale cessazione del collegamento l'Autorita' puo' autorizzare
un periodo di  servizio  ridotto  durante  il  quale  possono  essere
effettuate solo le  chiamate  che  non  comportano  un  addebito  per
l'abbonato (ad esempio chiamate al "112"). 
 
 
  Parte B: Prestazioni citate all'articolo 79 del Codice: 
   a) Composizione mediante tastiera o DTMF (segnalazione bitonale  a
piu' frequenze) 
   La  rete  telefonica  pubblica  consente  l'uso  di  apparecchi  a
tonalita' DTMF (raccomandazione ETSI ETR 207) per la segnalazione  da
punto a punto in tutta la rete. 
   b) Identificazione della linea chiamante 
   Prima di  instaurare  la  comunicazione  la  parte  chiamata  puo'
visualizzare il numero della parte chiamante. 
   La fornitura di tale opzione avviene conformemente alla  normativa
nazionale e comunitaria in materia di tutela  dei  dati  personali  e
della vita privata. 
   Nella misura in cui  sia  tecnicamente  fattibile,  gli  operatori
forniscono dati e segnali per facilitare l'offerta delle  prestazioni
di identificazione della linea chiamante e di  composizione  mediante
tastiera attraverso i confini degli Stati membri.