(Allegato V - art. 1)
                             Articolo 1 
                      Apertura del procedimento 
Se le parti di una  controversia  si  sono  accordate,  conformemente
all'articolo 284,  di  sottoporla  a  conciliazione  ai  sensi  della
presente  sezione,  una  qualsiasi  delle  parti   puo'   aprire   il
procedimento tramite una notifica per iscritto indirizzata  all'altra
parte o alle altre parti della controversia.