(Allegato V - art. 11)
Sezione 2 Sottoposizione obbligatoria alla procedura di conciliazione 
conformemente alla sezione 3 della Parte XV 
                             Articolo 11 
                      Apertura del procedimento 
1. Una qualsiasi delle parti di una controversia che,  conformemente,
alla Parte XV, sezione 3, possa essere sottoposta a conciliazione  ai
sensi  della  presente  sezione,  puo'  aprire  il  procedimento  con
notifica per iscritto indirizzata all'altra parte o alle altre parti 
della controversia 
2. Una qualsiasi delle parti della controversia, che  abbia  ricevuto
la notifica ai sensi del numero 1, e' obbligata a sottoporsi  a  tale
procedimento.