Sezione 2 Sottoposizione obbligatoria alla procedura di conciliazione conformemente alla sezione 3 della Parte XV Articolo 11 Apertura del procedimento 1. Una qualsiasi delle parti di una controversia che, conformemente, alla Parte XV, sezione 3, possa essere sottoposta a conciliazione ai sensi della presente sezione, puo' aprire il procedimento con notifica per iscritto indirizzata all'altra parte o alle altre parti della controversia 2. Una qualsiasi delle parti della controversia, che abbia ricevuto la notifica ai sensi del numero 1, e' obbligata a sottoporsi a tale procedimento.