(Allegato V - art. 12)
                             Articolo 12 
   Mancanza di risposta o rifiuto di sottoporsi alla conciliazione 
Il fatto che una o piu' parti di una controversia non rispondano alla
notifica relativa all'apertura di un procedimento di conciliazione, o
non si sottopongano a tale procedimento, non costituisce un  ostacolo
per lo svolgimento del procedimento.