Articolo 2 Elenco dei conciliatori Il Segretario generale delle Nazioni Unite predispone e conserva un elenco di conciliatori. Ogni Stato contraente ha diritto di nominare quattro conciliatori, ciascuno dei quali deve essere persona che goda della piu' alta reputazione possibile quanto ad imparzialita', competenza ed integrita'. L'elenco e' costituito dai nomi delle persone cosi' nominate. Se, in un qualsiasi momento, i conciliatori nominati da uno Stato contraente nell'elenco cosi' formato divengono inferiori a quattro, tale Stato contraente ha diritto di effettuare tante altre nomine quante sono necessarie. Il nome del conciliatore rimane nell'elenco fino a quando non sia ritirato dallo Stato contraente che ha effettuato la nomina, fatto salvo che tale conciliatore continua a partecipare alle commissioni di conciliazione per le quali e' stato nominato fino al completamento del procedimento innanzi alla commissione.