(Allegato V - art. 2)
                             Articolo 2 
                       Elenco dei conciliatori 
Il Segretario generale delle Nazioni Unite predispone e  conserva  un
elenco di conciliatori. Ogni Stato contraente ha diritto di  nominare
quattro conciliatori, ciascuno dei quali deve essere persona che goda
della  piu'  alta  reputazione  possibile  quanto  ad  imparzialita',
competenza ed integrita'.  L'elenco  e'  costituito  dai  nomi  delle
persone cosi' nominate. Se, in un qualsiasi momento,  i  conciliatori
nominati da uno Stato contraente nell'elenco cosi' formato  divengono
inferiori a quattro, tale Stato contraente ha diritto  di  effettuare
tante altre nomine quante sono necessarie. Il nome  del  conciliatore
rimane nell'elenco  fino  a  quando  non  sia  ritirato  dallo  Stato
contraente  che  ha  effettuato  la  nomina,  fatto  salvo  che  tale
conciliatore continua a partecipare alle commissioni di conciliazione
per le quali e' stato nominato fino al completamento del procedimento
innanzi alla commissione.