(Allegato V - art. 3)
                             Articolo 3 
           Costituzione della commissione di conciliazione 
Salvo che le parti non si accordino diversamente, la  commissione  di
conciliazione e' costituita come segue: 
a) Ai sensi della lettera  g)  la  commissione  di  conciliazione  e'
composta da cinque membri. 
b) La parte che ha introdotto il procedimento nomina due conciliatori
da scegliersi preferibilmente dall'elenco di cui all'articolo  2  del
presente Allegato, uno dei quali puo' essere un suo cittadino,  salvo
che le parti non  stabiliscano  diversamente.  Queste  nomine  devono
essere inserite nella notifica prevista dall'articolo 1 del  presente
Allegato. 
c) L'altra parte della controversia nomina due  conciliatori  secondo
le modalita' di cui alla lettera b) entro due giorni dalla  ricezione
della notifica di cui all'articolo 1 del  presente  Allegato.  Se  le
nomine non vengono effettuate nei termini, la parte che ha introdotto
il procedimento puo', entro una  settimana  dalla  scadenza  di  quel
termine, o mettere fine al procedimento tramite notifica  indirizzata
all'altra parte o richiedere al  Segretario  generale  delle  Nazioni
Unite di effettuare le nomine confermemente alla lettera c). 
d) Entro 30 giorni a partire dal momento in cui  tutti  e  quattro  i
conciliatori  sono  stati   nominati,   essi   nominano   un   quinto
conciliatore scelto dall'elenco di cui all'articolo  2  del  presente
Allegato, che sara' il presidente. Se la nomina non viene  effettuata
entro tale termine, ognuna delle  parti  puo',  entro  una  settimana
dalla scadenza di tale termine, chiedere al Segretario generale delle
Nazioni Unite di effettuare la nomina conformemente alla lettera c). 
e) Entro 30 giorni  dalla  ricezione  della  richiesta  di  cui  alle
lettere c) o d) il Segretario generale delle Nazioni  Unite  effettua
le necessarie nomine traendole dall'elenco di cui all'articolo 2  del
presente Allegato, consultandosi con le parti della controversia. 
f) Si provvede ad  ogni  ipotesi  di  vacanza  secondo  le  modalita'
previste per la nomina iniziale. 
g) Due o  piu'  parti  che  stabiliscono  con  accordo  di  avere  un
interesse comune ad agire nominano due  conciliatori  congiuntamente.
Quando due o piu' parti hanno interessi ad agire disgiunti o se vi e'
disaccordo sulla questione se abbiano o meno un interesse  comune  ad
agire, esse nominano i conciliatori separatamente. 
h) Nelle controversie  che  coinvolgono  piu'  di  due  parti  aventi
interessi ad agire disgiunti, o se vi e' disaccordo  sulla  questione
se abbiano o meno un interesse comune ad agire, le  parti  applicano,
fin dove possibile, lettere da a) a f).