Articolo 3 Costituzione della commissione di conciliazione Salvo che le parti non si accordino diversamente, la commissione di conciliazione e' costituita come segue: a) Ai sensi della lettera g) la commissione di conciliazione e' composta da cinque membri. b) La parte che ha introdotto il procedimento nomina due conciliatori da scegliersi preferibilmente dall'elenco di cui all'articolo 2 del presente Allegato, uno dei quali puo' essere un suo cittadino, salvo che le parti non stabiliscano diversamente. Queste nomine devono essere inserite nella notifica prevista dall'articolo 1 del presente Allegato. c) L'altra parte della controversia nomina due conciliatori secondo le modalita' di cui alla lettera b) entro due giorni dalla ricezione della notifica di cui all'articolo 1 del presente Allegato. Se le nomine non vengono effettuate nei termini, la parte che ha introdotto il procedimento puo', entro una settimana dalla scadenza di quel termine, o mettere fine al procedimento tramite notifica indirizzata all'altra parte o richiedere al Segretario generale delle Nazioni Unite di effettuare le nomine confermemente alla lettera c). d) Entro 30 giorni a partire dal momento in cui tutti e quattro i conciliatori sono stati nominati, essi nominano un quinto conciliatore scelto dall'elenco di cui all'articolo 2 del presente Allegato, che sara' il presidente. Se la nomina non viene effettuata entro tale termine, ognuna delle parti puo', entro una settimana dalla scadenza di tale termine, chiedere al Segretario generale delle Nazioni Unite di effettuare la nomina conformemente alla lettera c). e) Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di cui alle lettere c) o d) il Segretario generale delle Nazioni Unite effettua le necessarie nomine traendole dall'elenco di cui all'articolo 2 del presente Allegato, consultandosi con le parti della controversia. f) Si provvede ad ogni ipotesi di vacanza secondo le modalita' previste per la nomina iniziale. g) Due o piu' parti che stabiliscono con accordo di avere un interesse comune ad agire nominano due conciliatori congiuntamente. Quando due o piu' parti hanno interessi ad agire disgiunti o se vi e' disaccordo sulla questione se abbiano o meno un interesse comune ad agire, esse nominano i conciliatori separatamente. h) Nelle controversie che coinvolgono piu' di due parti aventi interessi ad agire disgiunti, o se vi e' disaccordo sulla questione se abbiano o meno un interesse comune ad agire, le parti applicano, fin dove possibile, lettere da a) a f).