(Allegato V - art. 4)
                             Articolo 4 
                              Procedura 
La commissione di conciliazione fissa la sua procedura, salvo che  le
parti non si accordino diversamente.  La  commissione  puo',  con  il
consenso  delle  parti  della  controversia,   invitare   gli   Stati
contraenti a presentare le proprie opinioni oralmente o per iscritto. 
Le decisioni della commissione su questioni procedurali, il  rapporto
e le raccomandazioni della commissione sono  adottati  a  maggioranza
dei suoi membri.