(Allegato V - art. 7)
                             Articolo 7 
                              Rapporto 
1. La commissione  prepara  un  rapporto  entro  12  mesi  dalla  sua
costituzione. Il suo rapporto  contiene  qualsiasi  accordo  che  sia
stato raggiunto e, in assenza di accordo, le sue conclusioni su tutti
gli aspetti di fatto e  di  diritto  rilevanti  riguardo  all'oggetto
della controversia e le raccomandazioni che essa  reputa  appropriate
al fine del raggiungimento di una soluzione amichevole.  Il  rapporto
e' depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite ed e'
immediatamente  da  questi  essere   trasmesso   alle   parti   della
controversia. 
2. Il rapporto  della  commissione,  incluse  le  sue  conclusioni  o
raccomandazioni, non e' vincolante per le parti.