(Allegato V - art. 8)
                             Articolo 8 
                    Conclusione del procedimento 
Il procedimento di conciliazione si conclude quando  la  controversia
e' stata risolta, quando le parti hanno accettato od una delle  parti
ha rigettato le raccomandazioni contenute nel rapporto, con  notifica
per iscritto indirizzata al Segretario generale delle Nazioni  Unite,
o quando e' trascorso un periodo di tre mesi a partire dalla data  di
trasmissione del rapporto alle parti.