(Allegato n. 8)
                                          Allegato n. 8 (articolo 68) 
 
 
Requisiti per l'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo
                           68 del Codice. 
 
 
   Nota: conformemente alla procedura  di  cui  all'articolo  68  del
Codice, la fornitura di un insieme minimo di linee affittate  secondo
i requisiti fissati dal decreto legislativo 2 maggio  1994,  n.  289,
dovrebbe  proseguire  fintantoche'  l'Autorita'  non  stabilisca  che
esiste un'effettiva concorrenza nel pertinente  mercato  delle  linee
affittate. 
   L'Autorita' vigila affinche' la fornitura dell'insieme  minimo  di
linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice esegua  i  principi
fondamentali della non discriminazione, dell'orientamento ai costi  e
della trasparenza. 
   1. Non discriminazione 
   L'Autorita' vigila affinche' le imprese identificate  come  aventi
un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 68,  comma
1, del Codice aderiscano al  principio  di  non  discriminazione  nel
fornire le linee affittate di  cui  al  medesimo  articolo  68.  Tali
imprese applicano requisiti simili in circostanze  simili  a  imprese
che  forniscono  servizi  simili;  esse  forniscono  ad  altri  linee
affittate alle stesse condizioni e con gli stessi criteri qualitativi
che applicano ai propri servizi o, se del caso, a quelli  delle  loro
filiali o societa' partner. 
   2. Orientamento ai costi 
   L'Autorita' provvede, se necessario, affinche'  le  tariffe  delle
linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice seguano i  principi
fondamentali dell'orientamento ai costi. A tal fine, essa  garantisce
che le imprese identificate come aventi un  significativo  potere  di
mercato, ai sensi dello stesso articolo  68,  comma  1,  elaborino  e
mettano in pratica un adeguato sistema  di  contabilita'  dei  costi.
L'Autorita' rende disponibili, in modo adeguatamente dettagliato,  le
informazioni sui sistemi di contabilita'  dei  costi  delle  suddette
imprese.  A  richiesta,  essa  trasmette   tali   informazioni   alla
Commissione europea. 
   3. Trasparenza 
   L'Autorita'  provvede  affinche'  le  informazioni  in   appresso,
relative all'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68
del Codice, siano pubblicate in forma facilmente accessibile. 
   3.1. Specificazioni tecniche, compresi le caratteristiche  fisiche
ed elettriche e i dettagli delle specifiche tecniche e di prestazione
che si applicano al punto terminale di rete. 
   3.2. Tariffe, compresi i costi di connessione iniziale,  i  canoni
periodici e gli altri oneri. In caso di tariffe differenziate, queste
devono essere indicate. 
   Qualora, in  risposta  a  una  particolare  richiesta,  un'impresa
identificata come avente un significativo potere di mercato, ai sensi
dell'articolo 68, comma 1, del Codice non ritenga ragionevole fornire
nell'insieme minimo una linea affittata in base  alle  condizioni  di
fornitura e  alle  tariffe  da  essa  applicate,  tale  impresa  deve
chiedere   l'autorizzazione   dell'Autorita'   a   modificare   dette
condizioni nel caso specifico. 
   3.3.  Condizioni  di  fornitura,  compresi  almeno  gli   elementi
seguenti: 
   - informazioni sulla procedura di ordinazione, 
   - periodo normale di consegna, cioe' il periodo,  calcolato  dalla
durata  in  cui  l'utente  ha  confermato  una  richiesta  di   linea
affittata, in cui il 95 per cento di tutte le linee  affittate  dello
stesso tipo sono state fornite ai clienti. 
     Questo periodo e' stabilito in  base  ai  periodi  effettivi  di
consegna di linee affittate durante  un  periodo  recente  di  durata
ragionevole. Nel calcolo vanno considerati i casi in cui  gli  utenti
abbiano chiesto di differire la consegna; 
   - durata contrattuale, che include la durata generalmente prevista
per il contratto e la durata  contrattuale  minima  che  l'utente  e'
obbligato ad accettare, 
   - tempi normali di riparazione, vale dire  il  periodo,  calcolato
dal momento in  cui  e'  stato  comunicato  un  messaggio  di  guasto
all'unita'  competente  dell'impresa  identificata  come  avente   un
significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 68, comma  1,
fino al momento in cui l'80 per cento di  tutte  le  linee  affittate
dello stesso tipo sono state ripristinate e, se opportuno,  e'  stato
notificato agli utenti il ripristino del funzionamento.  Qualora  per
lo stesso tipo di linee affittate siano offerti  servizi  diversi  di
riparazione, i  vari  tempi  normali  di  riparazione  devono  essere
pubblicati, 
   - eventuali procedure di rimborso. 
   Inoltre, qualora l'Autorita'  ritenga  che  le  prestazioni  della
fornitura dell'insieme minimo di  linee  affittate  non  soddisfi  le
esigenze degli utenti, essa puo' fissare adeguati  obiettivi  per  le
condizioni di fornitura sopra elencate.