(Allegato VI - art. 1)
                             ALLEGATO VI 
             STATUTO DEL TRIBUNALE INTERNAZIONALE PER IL 
                          DIRITTO DEL MARE 
                             Articolo 1 
                        Disposizioni generali 
1. Il Tribunale internazionale per il diritto del mare e'  costituito
e opera conformemente alle disposizioni della presente Convenzione  e
del presente Statuto. 
2. Il Tribunale ha la sua sede nella libera ed  anseatica  citta'  di
Amburgo nella Repubblica federale di Germania. 
3. Il Tribunale puo' riunirsi ed esercitare le sue  funzioni  altrove
ogni volta che lo ritiene auspicabile. 
4. La sottoposizione di una controversia al Tribunale e' disciplinata
dalle disposizioni delle Parti Xl e XV.