ALLEGATO VI STATUTO DEL TRIBUNALE INTERNAZIONALE PER IL DIRITTO DEL MARE Articolo 1 Disposizioni generali 1. Il Tribunale internazionale per il diritto del mare e' costituito e opera conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e del presente Statuto. 2. Il Tribunale ha la sua sede nella libera ed anseatica citta' di Amburgo nella Repubblica federale di Germania. 3. Il Tribunale puo' riunirsi ed esercitare le sue funzioni altrove ogni volta che lo ritiene auspicabile. 4. La sottoposizione di una controversia al Tribunale e' disciplinata dalle disposizioni delle Parti Xl e XV.