(Allegato VI - art. 12)
                             Articolo 12 
              Presidente, Vice-presidente e Cancelliere 
1. Il Tribunale elegge il suo Presidente e  Vice-presidente  per  tre
anni; essi possono essere rieletti. 
2. Il Tribunale nomina il suo  Cancelliere  e  puo'  provvedere  alla
nomina di altri funzionari, se necessario. 
3.  Il  Presidente  ed  il  Cancelliere  risiedono  nella  sede   del
Tribunale.