Articolo 12 Presidente, Vice-presidente e Cancelliere 1. Il Tribunale elegge il suo Presidente e Vice-presidente per tre anni; essi possono essere rieletti. 2. Il Tribunale nomina il suo Cancelliere e puo' provvedere alla nomina di altri funzionari, se necessario. 3. Il Presidente ed il Cancelliere risiedono nella sede del Tribunale.