(Allegato VI - art. 13)
                             Articolo 13 
                               Quorum 
1. Tutti i membri disponibili del Tribunale devono essere in  seduta;
e' necessario un  quorum  di  11  membri  eletti  per  costituire  il
Tribunale. 
2. Ai sensi dell'articolo 17  del  presente  Allegato,  il  Tribunale
decide quali membri sono disponibili alla  formazione  del  Tribunale
per  conoscere  di   una   specifica   controversia,   tenuto   conto
dell'effettivo funzionamento delle camere come previsto agli articoli
14 e 15 del presente Allegato. 
3. Tutte le controversie e tutte le domande presentate  al  Tribunale
sono esaminate e decise dal Tribunale, a meno  che  non  si  applichi
l'articolo 14 del presente Allegato o  le  parti  richiedano  che  la
questione sia risolta  conformemente  all'articolo  15  del  presente
Allegato.