(Allegato VI - art. 15)
                             Articolo 15 
                           Camere speciali 
1. Il Tribunale puo' costituire camere composte da  tre  o  piu'  dei
suoi membri eletti,  se  lo  ritiene  necessario,  per  occuparsi  di
particolari categorie di controversie. 
2. Se le parti lo richiedono, il Tribunale costituisce una camera per
conoscere di una particolare controversia portata innanzi ad esso. La
composizione  di  detta  camera  viene  decisa  dal   Tribunale   con
l'approvazione delle parti. 
3. Allo  scopo  di  velocizzare  la  soluzione  delle  questioni,  il
Tribunale costituisce annualmente una camera composta di  cinque  dei
suoi membri eletti che puo'  esaminare  e  decidere  le  controversie
mediante una procedura sommaria. Due membri  supplenti  sono  inoltre
nominati per  sostituire  quei  membri  che  sono  impossibilitati  a
partecipare ad uno specifico procedimento. 
4. Le controversie sono esaminate e decise dalle camere previste  dal
presente articolo se le parti lo richiedono. 
5. Le decisioni emesse da una  delle  camere  previste  nel  presente
articolo e nell'articolo 14  del  presente  Allegato  si  considerano
emesse dal Tribunale.