(Allegato VI - art. 17)
                             Articolo 17 
                       Cittadinanza dei membri 
1. I membri del Tribunale che abbiano la cittadinanza  di  una  delle
parti della controversia conservano il diritto  di  partecipare  come
membri del Tribunale. 
2. Se il Tribunale, quando conosce di una controversia, comprende tra
i giudici un membro avente la cittadinanza di una delle  parti  della
controversia puo' scegliere  una  persona  affinche'  partecipi  come
membro del Tribunale. 
3. Se il Tribunale, quando conosce di una controversia, non comprende
tra i giudici un membro avente la cittadinanza delle parti,  ciascuna
di tali parti puo' sccglicre una  persona  affinche'  partecipi  come
membro del Tribunale. 
4. Il presente articolo si applica alle camere di cui  agli  articoli
14  e  15  del  presente  Allegato.  In  tali  casi,  il  Presidente,
consultandosi con le parti, richiede a tanti membri della camera  del
Tribunale quanti necessari di cedere  i  loro  seggi  ai  membri  del
Tribunale aventi  la  cittadinanza  delle  parti  interessate  e,  in
mancanza od in caso di loro impedimento ad essere presenti, ai membri
specificatamente designati dalle parti. 
5. Quando piu' parti hanno un interesse comune  ad  agire,  esse,  ai
fini dell'applicazione  delle  disposizioni  che  precedono,  vengono
considerate come una sola parte.  Ogni  dubbio  su  questo  punto  e'
risolto con decisione del Tribunale. 
6. I membri scelti conformemente ai numeri 2, 3 e 4 devono rispondere
ai requisiti di cui agli articoli 2, 8 ed 11 del  presente  Allegato.
Essi partecipano alla decisione in condizioni di completa uguaglianza
con i loro colleghi.