(Allegato VI - art. 18)
                             Articolo 18 
                      Rimunerazione dei membri 
1. Ogni membro eletto del Tribunale riceve una indennita' annuale  e,
per ogni giorno nel quale esercita le sue  funzioni,  una  indennita'
speciale, a condizione che in ogni anno il totale pagabile a  ciascun
membro come indennita' speciale non superi l'importo  dell'indennita'
annuale. 
2. Il Presidente riceve un'indennita' annuale speciale. 
3. Il Vice-presidente riceve un'indennita' speciale per  ogni  giorno
nel quale esercita le funzioni di Presidente. 
4. I membri scelti ai sensi dell'articolo 17 del  presente  Allegato,
diversi rispetto i membri eletti del Tribunale, ricevono un  compenso
per ciascun giorno nel quale esercitano le loro funzioni. 
5. Gli stipendi, le indennita' ed i compensi vengono fissati di volta
in volta nelle riunioni degli Stati  contraenti,  tenendo  conto  del
carico di lavoro del  Tribunale.  Essi  non  possono  essere  ridotti
durante il mandato. 
6. Lo stipendio del Cancelliere viene  fissato  durante  le  riunioni
degli Stati contraenti su proposta del Tribunale. 
7. I regolamenti  adottati  nelle  riunioni  degli  Stati  contraenti
fissano le condizioni alle quali possono essere concesse le  pensioni
ai membri del Tribunale ed al Cancelliere,e  le  condizioni  in  base
alle quali vengono rimborsate le  spese  di  viaggio  ai  membri  del
Tribunale ed al Cancelliere. 
8. Gli stipendi, le indennita' ed i compensi sono esenti da imposta.