(Allegato VI - art. 19)
                             Articolo 19 
                         Spese del Tribunale 
1. Le spese del Tribunale sono sostenute  dagli  Stati  contraenti  e
dall'Autorita' alle condizioni e secondo le modalita'  fissate  nelle
riunioni degli Stati contraenti. 
2. Quando un ente diverso da uno Stato contraente o dall'Autorita' e'
parte di una controversia sottoposta al Tribunale, il Tribunale fissa
il contributo che tale parte deve versare per le spese del Tribunale.