(Allegato VI - art. 3)
                             Articolo 3 
                        Membri del Tribunale 
1. Il Tribunale non puo' avere piu' di un membro con la  cittadinanza
dello stesso Stato. Una persona che, al fine della partecipazione  al
Tribunale, puo' essere considerata come  cittadina  di  piu'  di  uno
Stato  si  presume  essere  cittadina  di  quello  Stato  nel   quale
abitualmente esercita i diritti civili e politici. 
2. Non vi devono  essere  meno  di  tre  membri  per  ciascun  gruppo
geografico come definito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.