Articolo 4 Nomine ed elezioni 1. Ciascuno Stato contraente puo' nominare non piu' di due persone dotate delle qualifiche prescritte dall'articolo 2 del presente Allegato. I membri del Tribunale sono eletti dall'elenco di persone cosi' nominate. 2. Almeno tre mesi prima della data dell'elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite nel caso delle prima elezione ed il Cancelliere del Tribunale nel caso delle successive elezioni invitano per iscritto gli Stati contraenti a presentare le loro nomine per i membri del Tribunale entro due mesi. Il Segretario generale od il Cancelliere prepara un elenco in ordine alfabetico di tutte le persone cosi' nominate, indicando gli Stati contraenti che le hanno nominate, e lo presenta agli Stati contraenti prima del settimo giorno dell'ultimo mese precedente la data di ciascuna elezione. 3. La prima elezione ha luogo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. 4. I membri del Tribunale sono eletti a scrutinio segreto. Le elezioni hanno luogo nel corso di una riunione degli Stati contraenti convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite nel caso della prima elezione e secondo un procedimento concordato dagli Stati contraenti nel caso delle successive elezioni. In tale riunione, il quorum e' costituito dai due terzi degli Stati contraenti. Le persone elette al Tribunale sono quelle che hanno ottenuto il maggior numero di voti ed una maggioranza di due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti, a condizione che tale maggioranza comprenda la maggioranza degli Stati contraenti.