(Allegato VI - art. 4)
                             Articolo 4 
                         Nomine ed elezioni 
1. Ciascuno Stato contraente puo' nominare non piu'  di  due  persone
dotate delle  qualifiche  prescritte  dall'articolo  2  del  presente
Allegato. I membri del Tribunale sono eletti dall'elenco  di  persone
cosi' nominate. 
2. Almeno tre mesi prima  della  data  dell'elezione,  il  Segretario
generale delle Nazioni Unite nel caso  delle  prima  elezione  ed  il
Cancelliere del Tribunale nel caso delle successive elezioni invitano
per iscritto gli Stati contraenti a presentare le loro nomine  per  i
membri del Tribunale entro due mesi. Il  Segretario  generale  od  il
Cancelliere prepara un  elenco  in  ordine  alfabetico  di  tutte  le
persone cosi' nominate, indicando gli Stati contraenti che  le  hanno
nominate, e lo presenta  agli  Stati  contraenti  prima  del  settimo
giorno dell'ultimo mese precedente la data di ciascuna elezione. 
3. La prima elezione ha luogo entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente Convenzione. 
4. I membri  del  Tribunale  sono  eletti  a  scrutinio  segreto.  Le
elezioni hanno luogo nel corso di una riunione degli Stati contraenti
convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite nel caso  della
prima elezione e  secondo  un  procedimento  concordato  dagli  Stati
contraenti nel caso delle successive elezioni. In tale  riunione,  il
quorum e' costituito dai due terzi degli Stati contraenti. Le persone
elette al Tribunale sono quelle che hanno ottenuto il maggior  numero
di voti ed una  maggioranza  di  due  terzi  degli  Stati  contraenti
presenti e votanti, a condizione che tale  maggioranza  comprenda  la
maggioranza degli Stati contraenti.