(Allegato VI - art. 5)
                             Articolo 5 
                   Periodo di permanenza in carica 
1. I membri del Tribunale sono eletti per un periodo di nove  anni  e
possono essere rieletti;  tuttavia,  per  quanto  riguarda  i  membri
eletti con la prima elezione, la carica di sette di essi  cessa  alla
fine dei tre anni quella di altri sette alla fine dei sei anni. 
2. I membri del Tribunale, la cui carica cessa alla fine dei  periodi
iniziali di tre e sei anni sopramenzionati, sono estratti a sorte dal
Segretario generale delle Nazioni Unite immediatamente dopo la  prima
elezione. 
3. I membri del Tribunale continuano ad adempiere alle loro  funzioni
fino a quando non siano stati sostituiti.  Benche'  sostituiti,  essi
portano a termine quei procedimenti  cui  possano  aver  dato  inizio
prima della data della loro sostituzione. 
4. In caso di dimissioni di un membro del Tribunale,  la  lettera  di
dimissioni e' indirizzata al  Presidente  del  Tribunale.  Il  seggio
diventa vacante al momento della ricezione di tale lettera.