(Allegato VI - art. 6)
                             Articolo 6 
                            Seggi vacanti 
1.  I  seggi  vacanti  sono  occupati  secondo  le  stesse  modalita'
predisposte per la prima elezione, alle  condizioni  contenute  nelle
seguenti disposizioni: il Cancelliere, entro un mese dal momento  del
verificarsi della vacanza, procede  all'invio  degli  inviti  di  cui
all'articolo 4 del presente Allegato,  e  la  data  dell'elezione  e'
fissata dal Presidente del Tribunale dopo aver consultato  gli  Stati
contraenti. 
2. Un membro del Tribunale, eletto per sostituire un  membro  il  cui
mandato non era ancora scaduto, mantiene il seggio per il periodo che
restava al suo predecessore.