(Allegato VI - art. 7)
                             Articolo 7 
                          Incompatibilita' 
1. Nessun  membro  del  Tribunale  puo'  esercitare  alcuna  funzione
politica od  amministrativa,  ne'  essere  associato  attivamente  od
interessato finanziariamente ad alcuna operazione  di  una  qualsiasi
impresa che si occupi dell'esplorazione o  dello  sfruttamento  delle
risorse del mare o dei  fondi  marini  o  di  un'altra  utilizzazione
commerciale del mare o dei fondi marini. 
2. Nessun membro del Tribunale puo' agire come agente, consigliere, o
avvocato in alcuna controversia. 
3. Qualsiasi dubbio su  questi  punti  e'  risolto  con  decisione  a
maggioranza degli altri membri presenti del Tribunale.