Articolo 7 Incompatibilita' 1. Nessun membro del Tribunale puo' esercitare alcuna funzione politica od amministrativa, ne' essere associato attivamente od interessato finanziariamente ad alcuna operazione di una qualsiasi impresa che si occupi dell'esplorazione o dello sfruttamento delle risorse del mare o dei fondi marini o di un'altra utilizzazione commerciale del mare o dei fondi marini. 2. Nessun membro del Tribunale puo' agire come agente, consigliere, o avvocato in alcuna controversia. 3. Qualsiasi dubbio su questi punti e' risolto con decisione a maggioranza degli altri membri presenti del Tribunale.