(Allegato VI - art. 8)
                             Articolo 8 
Condizioni per la partecipazione dei membri  alla  soluzione  di  uno
                           specifico caso 
1. Nessun membro del Tribunale puo'  partecipare  alla  soluzione  di
alcun caso al quale egli abbia in precedenza preso parte come agente,
consigliere, od avvocato di una delle parti, o  come  membro  di  una
corte o tribunale interno od  internazionale,  o  a  qualsiasi  altro
titolo. 
2. Se, per alcuni speciali motivi, un membro  del  Tribunale  ritiene
che non dovrebbe prendere parte alla decisione di uno specifico caso,
ne informa il Presidente del Tribunale. 
3. Se il Presidente reputa che per speciali motivi uno dei membri del
Tribunale non  dovrebbe  partecipare  alle  sedute  relative  ad  uno
specifico caso, egli ne informa quest'ultimo. 
4. Ogni  dubbio  su  questi  punti  viene  risolto  con  decisione  a
maggioranza degli altri membri presenti del Tribunale.