Art. 174 
              (Notifiche di atti e vendite giudiziarie) 
 
   1. All'articolo 137  del  codice  di  procedura  civile,  dopo  il
secondo comma, sono inseriti i seguenti: 
   "Se la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie  del
destinatario,  tranne  che  nel  caso  previsto  dal  secondo   comma
dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario  consegna  o  deposita  la
copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e  su
cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto
nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. 
Sulla busta non sono apposti segni  o  indicazioni  dai  quali  possa
desumersi il contenuto dell'atto. 
   Le disposizioni di cui al terzo  comma  si  applicano  anche  alle
comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi  degli
articoli 133 e 136.". 
   2. Al primo  comma  dell'articolo  138  del  codice  di  procedura
civile, le parole da: "puo' sempre eseguire" a  "destinatario,"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "esegue  la  notificazione  di   regola
mediante consegna della copia nelle mani  proprie  del  destinatario,
presso la casa di abitazione oppure, se cio' non e' possibile,". 
   3. Nel quarto comma dell'articolo  139  del  codice  di  procedura
civile, la parola: "l'originale" e' sostituita dalle  seguenti:  "una
ricevuta". 
   4. Nell'articolo 140 del  codice  di  procedura  civile,  dopo  le
parole: "affigge avviso del deposito" sono inserite le seguenti:  "in
busta chiusa e sigillata". 
   5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
   a) il primo e il  secondo  comma  sono  sostituiti  dal  seguente:
"Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario  non  ha
residenza, dimora  o  domicilio  nello  Stato  e  non  vi  ha  eletto
domicilio o costituito  un  procuratore  a  norma  dell'articolo  77,
l'atto e' notificato mediante spedizione al  destinatario  per  mezzo
della posta con raccomandata e mediante consegna di  altra  copia  al
pubblico ministero che ne cura la  trasmissione  al  Ministero  degli
affari esteri per la consegna alla persona alla quale e' diretta."; 
   b)  nell'ultimo  comma  le  parole:  "ai  commi  precedenti"  sono
sostituite dalle seguenti: "al primo comma". 
 
   6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile,
sono soppresse le  parole  da:  ",e  mediante"  fino  alla  fine  del
periodo. 
   7. All'articolo 151, primo comma, del codice di  procedura  civile
dopo le parole: "maggiore celerita'" sono aggiunte le seguenti: ", di
riservatezza o di tutela della dignita'". 
   8. All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo  il  primo
comma e' aggiunto il seguente: "L'intimazione di cui al primo  comma,
se non e' eseguita  in  mani  proprie  del  destinatario  o  mediante
servizio postale, e' effettuata in busta chiusa e sigillata.". 
   9. All'articolo 490, terzo comma, del codice di  procedura  civile
e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Nell'avviso  e'  omessa
l'indicazione del debitore". 
   10. All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura  civile
le  parole:  "del  debitore,"  sono  soppresse  e   le   parole   da:
"informazioni"  fino  alla  fine  sono  sostituite  dalle   seguenti:
"informazioni, anche relative alle generalita' del debitore,  possono
essere fornite dalla cancelleria del tribunale a  chiunque  vi  abbia
interesse". 
   11. All'articolo 14, quarto comma, della legge 24  novembre  1981,
n. 689, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Quando la notificazione non puo' essere  eseguita  in  mani
proprie  del  destinatario,  si  osservano  le   modalita'   previste
dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.". 
   12. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e' inserito il seguente: "Articolo  15-bis.
(Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1.  Alla
notificazione di atti  e  di  documenti  da  parte  di  organi  delle
pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati  o  da
persone da essi delegate, nonche' a comunicazioni ed avvisi circa  il
relativo  contenuto,   si   applicano   le   disposizioni   contenute
nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura  civile.  Nei
biglietti  e  negli  inviti  di  presentazione   sono   indicate   le
informazioni strettamente necessarie a tale fine.". 
   13. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni: 
   a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'atto e' notificato
per intero,  salvo  che  la  legge  disponga  altrimenti,  di  regola
mediante consegna di copia al destinatario oppure,  se  cio'  non  e'
possibile, alle persone  indicate  nel  presente  titolo.  Quando  la
notifica non puo' essere eseguita in mani proprie  del  destinatario,
l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la  copia
dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione
al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in  busta  che
provvedono a sigillare trascrivendovi  il  numero  cronologico  della
notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e
alla copia dell'atto."; 
   b)  dopo  il  comma  5  e'  aggiunto  il  seguente:   "5-bis.   Le
comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati
non in busta chiusa a persona  diversa  dal  destinatario  recano  le
indicazioni strettamente necessarie. ". 
 
   14. All'articolo 157, comma 6, del codice di procedura  penale  le
parole: "e' scritta all'esterno del  plico  stesso"  sono  sostituite
dalle seguenti: "e' effettuata nei modi previsti  dall'articolo  148,
comma 3". 
   15. All'art. 80 delle disposizioni di  attuazione  del  codice  di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28  luglio  1989,
n. 271, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Se  la  copia  del
decreto di perquisizione locale e' consegnata al portiere o a chi  ne
fa le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma
3, del codice.". 
   16. Alla legge  20  novembre  1982,  n.  890,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo 2, primo comma, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: "Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai  quali
possa desumersi il contenuto dell'atto."; 
   b) all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole:
"L'agente postale rilascia avviso" sono inserite le seguenti:  ",  in
busta chiusa, del deposito". 
 
          Note all'art. 174:
              - Il   testo   vigente  dell'art.  137  del  codice  di
          procedura  civile,  come  modificato  dal  presente decreto
          legislativo, e' il seguente:
              «Art.  137  (Notificazioni). - Le notificazioni, quando
          non  e'  disposto  altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale
          giudiziario,  su  istanza  di  parte  e  su  richiesta  del
          pubblico Ministero o del cancelliere.
              L'ufficiale   giudiziario   esegue   la   notificazione
          mediante   consegna   al  destinatario  di  copia  conforme
          all'originale dell'atto da notificarsi.
              Se  la  notificazione  non puo' essere eseguita in mani
          proprie  del destinatario, tranne che nel caso previsto dal
          secondo   comma   dell'art.  143,  l'ufficiale  giudiziario
          consegna  o  deposita  la  copia dell'atto da notificare in
          busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero
          cronologico   della   notificazione,   dandone  atto  nella
          relazione  in  calce  all'originale  e alla copia dell'atto
          stesso.  Sulla  busta  non sono apposti segni o indicazioni
          dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
              Le  disposizioni  di  cui  al  terzo comma si applicano
          anche   alle  comunicazioni  effettuate  con  biglietto  di
          cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.».
              - Il   testo   vigente  dell'art.  138  del  codice  di
          procedura  civile,  come  modificato  dal  presente decreto
          legislativo, e' il seguente:
              «Art.   138   (Notificazione   in   mani   proprie).  -
          L'ufficiale  giudiziario  esegue la notificazione di regola
          mediante  consegna  della  copia  nelle  mani  proprie  del
          destinatario,  presso la casa di abitazione oppure, se cio'
          non  e'  possibile,  ovunque  lo  trovi  nell'ambito  della
          circoscrizione   dell'ufficio   giudiziario   al  quale  e'
          addetto.
              Se  il  destinatario  rifiuta  di  ricevere  la  copia,
          l'ufficiale  giudiziario  ne da' atto nella relazione, e la
          notificazione si considera fatta in mani proprie.».
              - Il   testo   vigente  dell'art.  139  del  codice  di
          procedura  civile,  come  modificato  dal  presente decreto
          legislativo, e' il seguente:
              «Art.  139 (Notificazione nella residenza, nella dimora
          o  nel  domicilio).  -  Se  non  avviene  nel modo previsto
          nell'articolo precedente,   la  notificazione  deve  essere
          fatta   nel   comune   di   residenza   del   destinatario,
          ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o
          esercita l'industria o il commercio.
              Se  il  destinatario  non  viene trovato in uno di tali
          luoghi,  l'ufficiale  giudiziario consegna copia dell'ano a
          una  persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o
          all'azienda,  purche'  non minore di quattordici anni o non
          palesemente incapace.
              In   mancanza   delle   persone   indicate   nel  comma
          precedente,  la  copia  e'  consegnata  al  portiere  dello
          stabile  dove  e'  l'abitazione,  l'ufficio  o l'azienda e,
          quando  anche  il  portiere  manca, a un vicino di casa che
          accetti di riceverla.
              Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta
          e  l'ufficiale  giudiziario  da'  notizia  al  destinatario
          dell'avvenuta  notificazione  dell'atto, a mezzo di lettera
          raccomandata.
              Se  il  destinatario  vive  abitualmente a bordo di una
          nave  mercantile, l'atto puo' essere consegnato al capitano
          o a chi ne fa le veci.
              Quando   non   e'  noto  il  comune  di  residenza,  la
          notificazione  si  fa  nel  comune  di  dimora, e, se anche
          questa  e'  ignota,  nel  comune di domicilio, osservate in
          quanto e' possibile le disposizioni precedenti.».
              - Il   testo   vigente  dell'art.  140  del  codice  di
          procedura  civile,  come  modificato  dal  presente decreto
          legislativo, e' il seguente:
              «Art.  140  (Irreperibilita'  e  rifiuto di ricevere la
          copia).  -  Se  non  e'  possibile eseguire la consegna per
          irreperibilita'  o  per incapacita' o rifiuto delle persone
          indicate  nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario
          deposita   la   copia   nella   casa  del  comune  dove  la
          notificazione  deve  eseguirsi, affigge avviso del deposito
          in  busta  chiusa  e sigillata alla porta dell'abitazione o
          dell'ufficio  o dell'azienda del destinatario, e gliene da'
          notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.».
              - Il   testo   vigente  dell'art.  142  del  codice  di
          procedura  civile,  come  modificato  dal  presente decreto
          legislativo, e' il seguente:
              «Art.  142  (Notificazione a persona non residente, ne'
          dimorante,  ne'  domiciliata  nella  Repubblica).  -  Salvo
          quanto  disposto  nel secondo comma, se il destinatario non
          ha  residenza,  dimora  o domicilio nello Stato e non vi ha
          eletto  domicilio  o  costituito  un  procuratore  a  norma
          dell'art.  77,  l'atto e' notificato mediante spedizione al
          destinatario  per  mezzo  della  posta  con  raccomandata e
          mediante  consegna di altra copia al pubblico ministero che
          ne  cura  la  trasmissione al Ministero degli affari esteri
          per la consegna alla persona alla quale e' diretta.
              Le  disposizioni  di  cui  al  primo comma si applicano
          soltanto  nei  casi  in cui risulta impossibile eseguire la
          notificazione  in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni
          internazionali  e  dagli  articoli 30  e 75 del decreto del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.».
              - Il   testo   vigente  dell'art.  143  del  codice  di
          procedura  civile,  come  modificato  dal  presente decreto
          legislativo, e' il seguente:
              «Art. 143 (Notificazione a persona di residenza, dimora
          e  domicilio  sconosciuti).  -  Se  non  sono conosciuti la
          residenza,  la dimora e il domicilio del destinatario e non
          vi  e'  il  procuratore  previsto nell'art. 77, l'ufficiale
          giudiziario  esegue  la  notificazione mediante deposito di
          copia  dell'atto  nella casa comunale dell'ultima residenza
          o,  se questa e' ignota, in quella del luogo di nascita del
          destinatario.
              Se non sono noti ne' il luogo dell'ultima residenza ne'
          quello  di  nascita,  l'ufficiale  giudiziario consegna una
          copia dell'atto al pubblico ministero.
              Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due
          commi  dell'articolo precedente, la notificazione si ha per
          eseguita  nel  ventesimo  giorno successivo a quello in cui
          sono compiute le formalita' prescritte.».
              - Il   testo   vigente  dell'art.  151  del  codice  di
          procedura  civile,  come  modificato  dal  presente decreto
          legislativo, e' il seguente:
              «Art.   151   (Forme   di  notificazione  ordinate  dal
          giudice).  -  Il giudice puo' prescrivere, anche d'ufficio,
          con  decreto  steso in calce all'atto, che la notificazione
          sia  eseguita  in  modo  diverso  da quello stabilito dalla
          legge,  e  anche  per  mezzo di telegramma collazionato con
          avviso  di  ricevimento  quando  lo consigliano circostanze
          particolari   o   esigenze   di   maggiore   celerita',  di
          riservatezza o di tutela della dignita'.».
              - Il   testo   vigente  dell'art.  250  del  codice  di
          procedura  civile,  come  modificato  dal  presente decreto
          legislativo, e' il seguente:
              «Art.  250  (Intimazione  ai  testimoni). - L'ufficiale
          giudiziario,  su  richiesta della parte interessata, intima
          ai  testimoni  ammessi  dal giudice istruttore di comparire
          nel  luogo,  nel  giorno  e  nell'ora fissati, indicando il
          giudice  che assume la prova e la causa nella quale debbono
          essere sentiti.
              L'intimazione di cui al primo comma, se non e' eseguita
          in  mani  proprie  del  destinatario  o  mediante  servizio
          postale, e' effettuata in busta chiusa e sigillata.».
              - Il   testo   vigente  dell'art.  490  del  codice  di
          procedura  civile,  come  modificato  dal  presente decreto
          legislativo, e' il seguente:
              «Art. 490 (Pubblicita' degli avvisi). - Quando la legge
          dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia,
          un  avviso contenente tutti i dati, che possono interessare
          il  pubblico,  deve  essere affisso per tre giorni continui
          nell'albo  dell'ufficio  giudiziario  davanti  al  quale si
          svolge il procedimento esecutivo.
              In caso d'espropriazione immobiliare il medesimo avviso
          e' inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia
          in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario.
              Il  giudice  dispone  inoltre che l'avviso sia inserito
          una  o  piu'  volte  sui  quotidiani di informazione locali
          aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando
          opportuno,  sui  quotidiani  di  informazione  nazionali e,
          quando  occorre,  che  sia  divulgato  con  le  forme della
          pubblicita'  commerciale.  La divulgazione degli avvisi con
          altri  mezzi  diversi  dai  quotidiani di informazione deve
          intendersi complementare e non alternativa. Sono equiparati
          ai   quotidiani,   i   giornali   di  informazione  locale,
          multisettimanali  o  settimanali editi da soggetti iscritti
          al  Registro  operatori  della comunicazione (ROC) e aventi
          caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani
          che   garantiscono   la   maggior   diffusione  nella  zona
          interessata.   Nell'avviso   e'  omessa  l'indicazione  del
          debitore.».
              - Il   testo   vigente  dell'art.  570  del  codice  di
          procedura  civile,  come  modificato  dal  presente decreto
          legislativo, e' il seguente:
              «Art.  570  (Avviso  della  vendita).  - Dell'ordine di
          vendita  e'  dato  dal  cancelliere, a nonna dell'art. 490,
          pubblico  avviso  contenente  l'indicazione  degli  esterni
          previsti   nell'art.   555   e   del  valore  dell'immobile
          determinato  a  norma dell'art. 568, con l'avvertimento che
          maggiori  informazioni, anche relative alle generalita' del
          debitore,  possono  essere  fornite  dalla  cancelleria del
          tribunale a chiunque vi abbia interesse.».
              - Il testo vigente dell'art. 14 della legge 24 novembre
          1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come modificato
          dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
              «Art.   14   (Contestazione   e  notificazione).  -  La
          violazione,  quando  e'  possibile,  deve essere contestata
          immediatamente  tanto  al  trasgressore quanto alla persona
          che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
          per la violazione stessa.
              Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
          o  per  alcune delle persone indicate nel comma precedente,
          gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
          interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
          iI   termine   di  novanta  giorni  e  a  quelli  residenti
          all'estero  entro  il  termine  di  trecentosessanta giorni
          dall'accertamento.
              Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
          all'autorita'  competente  con provvedimento dell'autorita'
          giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
          dalla data della ricezione.
              Per  la  forma  della  contestazione  immediata o della
          notificazione  si  applicano le disposizioni previste dalle
          leggi  vigenti.  In  ogni caso la notificazione puo' essere
          effettuata,   con  le  modalita'  previste  dal  codice  di
          procedura     civile,     anche     da    un    funzionario
          dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
          la  notificazione  non puo' essere eseguita in mani proprie
          del   destinatario,  si  osservano  le  modalita'  previste
          dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.
              Per  i  residenti  all'estero, qualora la residenza, la
          dimora  o  il  domicilio non siano noti, la notifica non e'
          obbligatoria  e  resta  salva  la facolta' del pagamento in
          misura  ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
          secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
              L'obbligazione   di  pagare  la  somma  dovuta  per  la
          violazione  si estingue per la persona nei cui confronti e'
          stata omessa la notificazione nel termine prescritto.».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          28 dicembre   2000,   n.   445  reca:  «Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione amministrativa.».
              - Il   testo   vigente  dell'art.  148  del  codice  di
          procedura  penale,  come  modificato  dal  presente decreto
          legislativo, e' il seguente:
              «Art. 148 (Organi e forme delle notificazioni). - 1. Le
          notificazioni  degli  atti,  salvo  che  la  legge disponga
          altrimenti,  sono  eseguite dell'ufficiale giudiziario o da
          chi ne esercita le funzioni.
              2.  Nei  procedimenti  con  detenuti,  il  giudice puo'
          disporre  che le notificazioni siano eseguite dalla polizia
          giudiziaria,  con  l'osservanza  delle  norme  del presente
          titolo.
              2-bis.  L'autorita'  giudiziaria  puo'  disporre che le
          notificazioni  o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con
          mezzi tecnici idonei.
              L'ufficio  che invia l'atto attesta in calce ad esso di
          aver trasmesso il testo originale.
              2-ter.  Nei  procedimenti  avanti  al  tribunale per il
          riesame il giudice puo' dispone che, in caso di urgenza, le
          notificazioni  siano  eseguite  dalle sezioni della polizia
          giudiziaria  presso  le  procure  della  Repubblica  con le
          medesime modalita' di cui al comma 2.
              3.  L'atto e' notificato per intero, salvo che la legge
          disponga  altrimenti,  di regola mediante consegna di copia
          al  destinatario  oppure,  se  cio'  non e' possibile, alle
          persone  indicate  nel  presente titolo. Quando la notifica
          non  puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario,
          l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano
          la  copia  dell'atto  da notificare, fatta eccezione per il
          caso  di  notificazione  al  difensore o al domiciliatario,
          dopo  averla  inserita  in busta che provvedono a sigillare
          trascrivendovi  il numero cronologico della notificazione e
          dandone  atto nella relazione in calce all'originale e alla
          copia dell'atto.
              4.  La  consegna  di copia dell'atto all'interessato da
          parte  della  cancelleria  ha  valore  di notificazione. Il
          pubblico  ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto
          la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta.
              5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e
          gli  avvisi  che  sono  dati  dal  giudice verbalmente agli
          interessati    in    loro    presenza    sostituiscono   le
          notificazioni, purche' ne sia fatta menzione nel verbale.
              5-bis.  Le  comunicazioni,  gli  avvisi  ed  ogni altro
          biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona
          diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente
          necessarie.».
              - Il   testo   vigente  dell'art.  157  del  codice  di
          procedura  penale,  come  modificato  dal  presente decreto
          legislativo, e' il seguente:
              «Art.   157   (Prima   notificazione  all'imputato  non
          detenuto).  - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e
          162,  la  prima  notificazione all'imputato non detenuto e'
          eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non e'
          possibile    consegnare    personalmente   la   copia,   la
          notificazione  e'  eseguita  nella casa di abitazione o nel
          luogo  in  cui l'imputato esercita abitualmente l'attivita'
          lavorativa,  mediante  consegna  a  una persona che conviva
          anche  temporaneamente  o, in mancanza, al portiere o a chi
          ne fa le veci.
              2.  Qualora  i  luoghi  indicati  nel comma 1 non siano
          conosciuti,  la  notificazione  e'  eseguita nel luogo dove
          l'imputato   ha  temporanea  dimora  o  recapito,  mediante
          consegna a una delle predette persone.
              3.  Il  portiere  o  chi  ne  fa  le  veci  sottoscrive
          l'originale  dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario
          da'  notizia  al  destinatario  dell'avvenuta notificazione
          dell'atto  a  mezzo  di  lettera raccomandata con avviso di
          ricevimento.  Gli effetti della notificazione decorrono dal
          ricevimento della raccomandata.
              4. La copia non puo' essere consegnata a persona minore
          degli  anni quattordici o in stato di manifesta incapacita'
          di intendere o di volere.
              5.  L'autorita'  giudiziaria  dispone  la  rinnovazione
          della  notificazione  quando  la  copia e' stata consegnata
          alla  persona offesa dal reato e risulta o appare probabile
          che   l'imputato   non  abbia  avuto  effettiva  conoscenza
          dell'atto notificato.
              6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a
          chi  ne  fa  le  veci  e'  effettuata  in plico chiuso e la
          relazione  di notificazione e' effettuata nei modi previsti
          dall'art. 148, comma 3.
              7.  Se  le  persone  indicate nel comma 1 mancano o non
          sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede
          nuovamente  alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi
          indicati nei commi 1 e 2.
              8.  Se  neppure  in  tal  modo e' possibile eseguire la
          notificazione,  l'atto  e' depositato nella casa del comune
          dove  l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa,
          del comune dove egli esercita abitualmente la sua attivita'
          lavorativa.  Avviso  del  deposito  stesso  e' affisso alla
          porta  della  casa  di abitazione dell'imputato ovvero alla
          porta  del  luogo  dove  egli  abitualmente esercita la sua
          attivita'  lavorativa.  L'ufficiale giudiziario da' inoltre
          comunicazione  all'imputato  dell'avvenuto deposito a mezzo
          di  lettera  raccomandata  con  avviso  di ricevimento. Gli
          effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della
          raccomandata.».
              - Il testo vigente dell'art. 80 del decreto legislativo
          28 luglio   1989,   n.   271   (Norme   di  attuazione,  di
          coordinamento   e   transitorie  del  codice  di  procedura
          penale),  come modificato dal presente decreto legislativo,
          e' il seguente:
              «Art.  80 (Esecuzione di perquisizioni locali). - 1. Se
          la  copia del decreto di perquisizione locale e' consegnata
          al  portiere  o  a  chi  ne  fa  le  veci,  si  applica  la
          disposizione di cui all'art. 148, comma 3, del codice.
              2.  Se  non  si  puo'  provvedere a norma dell'art. 250
          comma  2  del codice, la copia del decreto di perquisizione
          e'   depositata  presso  la  cancelleria  o  la  segreteria
          dell'autorita'  giudiziaria che procede, e di tale deposito
          e'  affisso  un  avviso  alla porta del luogo dove e' stata
          eseguita la perquisizione.».
              - Si  riportano,  nel testo vigente, gli articoli 2 e 8
          della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti
          a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con
          la  notificazione  di atti giudiziari), come modificati dal
          presente decreto legislativo:
              «Art.   2.   -   Gli   ufficiali   giudiziari,  per  la
          notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e per
          le  comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata connesse,
          con  la  notificazione  di  atti  giudiziari,  fanno uso di
          speciali   buste  e  moduli,  per  avvisi  di  ricevimento,
          entrambi di colore verde, di cui debbono fornirsi a propria
          cura    e   spese,   conformi   al   modello   prestabilito
          dall'Amministrazione  postale. Sulle buste non sono apposti
          segni  o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
          dell'atto.
              «Art.  8.  - Se il destinatario o le persone alle quali
          puo'  farsi  la  consegna  rifiutano di firmare l'avviso di
          ricevimento,   pur   ricevendo   il  piego,  ovvero  se  il
          destinatario  rifiuta  il  piego  stesso  o  di  firmare il
          registro  di consegna, il che equivale a rifiuto del piego,
          l'agente  postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento
          indicando,   se   si   tratti   di   persona   diversa  dal
          destinatario,  il  nome  ed  il  cognome  della persona che
          rifiuta di firmare nonche' la sua qualita'; appone, quindi,
          la  data  e la propria firma sull'avviso di ricevimento che
          e'   subito  restituito  al  mittente  in  raccomandazione,
          unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di
          riceverlo.  La  notificazione  si ha per eseguita alla data
          suddetta.
              Se  le  persone abilitate a ricevere il piego, in luogo
          del  destinatario,  rifiutano  di riceverlo o di firmare il
          registro  di  consegna, ovvero se l'agente postale non puo'
          recapitano  per  temporanea  assenza del destinatario o per
          mancanza,   inidoneita'   o  assenza  delle  persone  sopra
          menzionate,  il  piego  e'  depositato  subito nell'ufficio
          postale. L'agente postale rilascia avviso, in busta chiusa,
          del deposito al destinatario mediante affissione alla porta
          d'ingresso  oppure mediante immissione nella cassetta della
          corrispondenza      dell'abitazione,     dell'ufficio     o
          dell'azienda.   Di  tutte  le  formalita'  eseguite  e  del
          deposito  nonche'  dei  motivi  che li hanno determinati e'
          fatta  menzione  sull'avviso  di  ricevimento che, datato e
          sottoscritto dall'agente postale, e' unito al piego.
              Trascorsi  dieci  giorni  dalla data in cui il piego e'
          stato   depositato   nell'ufficio   postale  senza  che  il
          destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro,
          il  piego  stesso  e'  datato e sottoscritto dall'impiegato
          postale  e subito restituito in raccomandazione, unitamente
          all'avviso  di  ricevimento,  al mittente con l'indicazione
          «non ritirato».
              La  notificazione  si  ha  per  eseguita  decorsi dieci
          giorni dalla data del deposito.
              Nel  caso,  invece, che durante la permanenza del piego
          presso   l'ufficio   postale   il  destinatario  o  un  suo
          incaricato  ne  curi  il  ritiro,  l'impiegato  postale  lo
          dichiara  sull'avviso  di ricevimento che, datato e firmato
          dal destinatario o dal suo incaricato, e' subito spedito al
          mittente, in raccomandazione.
              La  notificazione  si  ha  per  eseguita  alla data del
          ritiro del piego.
              Qualora   la  data  delle  eseguite  formalita'  manchi
          sull'avviso  di  ricevimento  o  sia, comunque, incerta, la
          notificazione  si  ha per eseguita alla data risultante dal
          bollo di spedizione dell'avviso stesso.».