Art. 179
                          (Altre modifiche)

   1.  Nell'articolo  6  della  legge  2  aprile  1958,  n. 339, sono
soppresse  le  parole:  ";  mantenere  la necessaria riservatezza per
tutto  quanto  si  riferisce  alla  vita  familiare" e: "garantire al
lavoratore  il  rispetto  della sua personalita' e della sua liberta'
morale;".
   2.  Nell'articolo  38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n.
300, sono soppresse le parole: "4," e "8".
   3.  Al  comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio
1999,  n.  185,  in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in
fine  le  seguenti parole: ",ovvero, limitatamente alla violazione di
cui   all'articolo   10,  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali".
   4. Dopo l'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490,  di  approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali, e' inserito il seguente:

                         "Articolo 107-bis.
           Trattamento di dati personali per scopi storici

   1.  I  documenti  per  i  quali e' autorizzata la consultazione ai
sensi  dell'articolo  107,  comma  2,  conservano  il  loro carattere
riservato e non possono essere diffusi.
   2.  I  documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e
gli  Archivi di Stato sono conservati e consultabili anche in caso di
esercizio  dei  diritti  dell'interessato  ai  sensi dell'articolo 13
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora cio' risulti necessario
per  scopi  storici.  Ai  documenti  e'  allegata  la  documentazione
relativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia
interesse  ai  sensi  del  medesimo articolo 13, puo' essere comunque
disposto  il  blocco  dei dati personali, qualora il loro trattamento
comporti  un  concreto  pericolo  di  lesione  della  dignita', della
riservatezza  o  dell'identita'  personale degli interessati e i dati
non siano di rilevante interesse pubblico.".
 
          Note all'art. 179:
              - Il  testo  vigente  dell'art.  6 della legge 2 aprile
          1958,  n.  339  (Per  la  tutela  del  rapporto  di  lavoro
          domestico),    come   modificato   dal   presente   decreto
          legislativo, e' il seguente:
              «Art.  6  (Diritti e doveri). - Il lavoratore e' tenuto
          a:
                prestare  la  propria  opera  con la dovuta diligenza
          secondo le necessita' e gli interessi della famiglia per la
          quale  lavora,  seguendo  le  disposizioni  dei  datori  di
          lavoro;
                  Il datore di lavoro e' tenuto a:
                corrispondere    puntualmente    al   lavoratore   la
          remunerazione   alle  condizioni  stabilite  e  comunque  a
          periodi di tempo non superiori al mese;
                fornire  al  lavoratore,  nel  caso  in  cui  vi  sia
          l'impegno  del  vitto  e dell'alloggio, un ambiente che non
          sia  nocivo  alla integrita' fisica e morale del lavoratore
          stesso, nonche' una nutrizione sana e sufficiente;
                tutelarne  la salute particolarmente qualora vi siano
          in famiglia fonti di infezione;
                [garantire   al  lavoratore  il  rispetto  della  sua
          personalita' e della sua liberta' morale;]
                lasciare   al  lavoratore  il  tempo  necessario  per
          adempiere  agli obblighi civili ed ai doveri essenziali del
          suo culto.».
              - Per   il  testo  vigente  dell'art.  38  della  legge
          20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e
          dignita'   dei   lavoratori,  della  liberta'  sindacale  e
          dell'attivita'  sindacale  nei luoghi di lavoro e norme sul
          collocamento), vedi in nota all'art. 171.
              - Il testo vigente dell'art. 12 del decreto legislativo
          22 maggio  1999, n. 185 (Attuazione della direttiva 97/7/CE
          relativa  alla  protezione  dei  consumatori  in materia di
          contratti a distanza), come modificato dal presente decreto
          legislativo, e' il seguente:
              «Art.  12  (Sanzioni).  - 1. Fatta salva l'applicazione
          della  legge  penale qualora il fatto costituisca reato, il
          fornitore   che   contravviene   alle  norme  di  cui  agli
          articoli 3,  4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo,
          ovvero  che  ostacola l'esercizio del diritto di recesso da
          parte  del consumatore secondo le modalita' di cui all'art.
          5  o  non  rimborsa  al  consumatore  le  somme  da  questi
          eventualmente   pagate,   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da lire un milione a lire dieci
          milioni.
              2.  Nei  casi  di particolare gravita' o di recidiva, i
          limiti  minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1
          sono raddoppiati.
              3.  Le  sanzioni  sono  applicate  ai sensi della legge
          24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in
          ordine  ai  poteri  di accertamento degli ufficiali e degli
          agenti  di  polizia giudiziaria dall'art. 13 della predetta
          legge  24 novembre  1981,  n.  689,  all'accertamento delle
          violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi
          di  polizia  amministrativa. Il rapporto previsto dall'art.
          17  della  legge  24 novembre  19981, n. 689, e' presentato
          all'ufficio  provinciale  e dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato  della provincia in cui vi e' la residenza
          o   la  sede  legale  dell'operatore  commerciale,  ovvero,
          limitatamente  alla  violazione  di  cui  all'art.  10,  al
          Garante per la protezione dei dati personali.».