Art. 161. 
 
                     Coassicurazione comunitaria 
 
  1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per  la  copertura  di
rischi  situati  nel  territorio  della  Repubblica  possono   essere
ripartite in coassicurazione comunitaria, per quote determinate,  tra
imprese che hanno la sede legale in altri Stati  membri  o  in  Stati
aderenti allo Spazio economico europeo, a condizione che  almeno  una
delle imprese sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello del
coassicuratore  delegatario  e  i  rischi  da  coprire  siano  quelli
rientranti tra i grandi  rischi  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera r).