Art. 162. 
 
              Determinazione dell'oggetto della delega 
 
  1.  Le  assicurazioni   sono   stipulate   con   contratto   unico,
sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata  e  con
premio globale. 
  2. La delega e' attribuita ad uno dei coassicuratori affinche' curi
la gestione del contratto per conto e nell'interesse di tutti. 
  3. Il coassicuratore delegatario  esercita  tutte  le  attribuzioni
previste con la delega e quelle spettanti secondo gli usi. 
  4.  Il  coassicuratore  delegatario  determina  le  condizioni   di
assicurazione ed il tasso del premio da applicare al contratto.